Sentenza 29 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di spese di giustizia, in caso di sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve procedere al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati. (Nella fattispecie, relativa a ricorso avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva posto a carico del condannato le spese di custodia di un'autovettura, la Corte ha affermato che il principio si applica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento sia stato emesso prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non rientra comunque tra i casi previsti dall'art. 84 disp. att. cod. proc. pen., di restituzione della cosa sequestrata anche in mancanza del pagamento delle spese.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2004, n. 15653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15653 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 29/01/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - N. 180
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 014297/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LL IN N. IL 23/10/1978;
avverso ORDINANZA del 13/12/2000 GIUDICE UDIENZA PRELIMINA di TRANI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. V. Monetti che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
In data 15/12/2000 il G.U.P. del Tribunale di Trani, in funzione del giudice dell'esecuzione, poneva a carico di SA EN, nei confronti del quale era stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di guida senza patente, il pagamento delle spese di custodia della vetture FIAT 126, targata BA 523032, sequestrata dai Carabinieri di Risceglie il 19/1/1999. Proponeva ricorso per Cassazione il SA il quale deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, nonché violazione di legge con riferimento al fatto che il reato di guida senza patente era ormai stato depenalizzato, sicché le spese attribuite rimanevano a carico dell'erario. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Correttamente il G.U.P. ha fatto riferimento all'art. 84 D.L.vo 28/7/1989 n 271. Questo era vigente alla data di emanazione del provvedimento impugnato ed al momento della proposizione del ricorso (1/2/2001), essendo stato abrogato solo successivamente per effetto dell'art. 299 D.P.R. 30/5/2002 n 115, entrato in vigore l'1/7/2002. Secondo tale norma, la restituzione delle cose sequestrate era condizionata al pagamento delle spese per la custodia e per la conservazione delle stesse, salvo che fossero stati pronunciati provvedimenti di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento. Sulla base di tale disposto, è stato affermato che, in tema di patteggiamento, ove nel corso del procedimento siano state anticipate ex art. 265 C.P.P. le spese per la conservazione e la custodia di cose sequestrate, sussisteva il diritto dello Stato alla rivalsa delle stesse, non rientrando la pronuncia ai sensi dell'art. 444 C.P.P. tra le ipotesi contemplate dall'art. 84 D.L.vo 28/7/1989 n 271 escludenti tale diritto (Cassazione Sez. 4^, Sent. 79 del 16/3/1994, P.M. in proc. Tirindelli). Tale orientamento è stato confermato dall'art. 204 del D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il comma 3^ che, nel caso di sentenza ex art. 445 C.P.P., si procede al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati. Il ricorrente ha contestato il pagamento delle spese poste a suo carico facendo riferimento all'art. 2 C.P. per il quale, quando un fatto non costituisce reato secondo una legge posteriore, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. Devesi, però, osservare che gli effetti penali della condanna si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna (Cass. Sezioni Unite, Sent. 7 dell'8/6/1994, P.M. in proc. Volpe) e che tale non può considerarsi quella di patteggiamento Inoltre, è stato affermato che, se l'intervenuta abolitio criminis determina la cessazione degli effetti penali della condanna, ne deriva, argomentando a contrario, che le obbligazioni civili nascenti dal reato, tra le quali vanno annoverate quelle verso lo Stato al pagamento delle spese processuali (e di queste senza dubbio fanno parte quelle per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate), non cessano e sono, quindi, soggette ad esazione (Sez. 3, Sent. 1029 del 29/5/1993, P.M. in proc. Vago). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del SA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004