Sentenza 12 aprile 2001
Massime • 1
Nel caso in cui, successivamente al deposito delle memorie, autorizzato dagli arbitri, vengano esperiti incombenti istruttori di qualsiasi tipo, la verifica del rispetto del principio del contraddittorio (inteso quale diritto di difendersi compiutamente in contraddittorio) esige l'accertamento che le parti siano state poste non solo in condizione di partecipare alle prove, ma anche che siano state rese edotte del fatto che gli arbitri consideravano chiusa l'istruttoria e siano state inoltre poste in grado di formulare le proprie conclusioni e difese definitive, anche in relazione all'istruttoria espletata (nella specie, gli arbitri esperirono due sopralluoghi dopo la scadenza dei termini concessi per memorie e repliche. Impugnato il lodo per nullità, la Corte d'appello aveva escluso la nullità ai sensi dell'art. 829, n. 9, cod. proc. civ., ritenendo che, essendo stati i sopralluoghi effettuati dal collegio arbitrale nel contraddittorio delle parti informate tempestivamente, alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici, non era necessario concedere un ulteriore termine per memorie. La S.C., sulla base del principio enunciato, ha cassato la sentenza della Corte d'appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO CORDA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA S. MARCO a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato ALBIERI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARTINELLI G. A., giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COSTRUZIONI EDILI M.G.B. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso l'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PORCEDDU CILIONE DIONIGI, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 817/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 20/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Scognamiglio, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1 La Cooperativa edilizia S. Marco, nel 1992, stipulò con la Società Costruzioni edili M.B.G. s.r.l. due contratti di appalto, per la costruzione di due complessi abitativi, uno nel Comune di Vigasio e l'altro nel Comune di Illasi, il primo per un importo pattuito di lire 2.250.000.000, il secondo di lire 2.886.000.000. Essendo insorte fra le parti contestazioni relative all'esecuzione di detti contratti, la Cooperativa S. Marco avviava per entrambi i contratti la procedura arbitrale, come in essi previsto con clausola compromissoria.
Gli arbitri, con lodo del 13 gennaio 1995, condannavano la Cooperativa S. Marco a pagare alla M.G.B. la somma di lire 184.141.825, oltre a lire 46.342 al giorno per interessi dal 15 gennaio 1995.
Il lodo, reso esecutivo dal Pretore di Verona in data 4 febbraio 1995, veniva impugnato dalla Cooperativa dinanzi alla Corte di appello di Venezia, deducendosi in particolare la violazione da parte degli arbitri del principio del contraddittorio, la inosservanza di regole di diritto, carenze motivazionali, la violazione dell'art. 829, n. 4 c.p.c. La Costruzioni edili M.G.B. s.r.l. resisteva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e proponendo, in via subordinata, appello incidentale.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza 12 marzo 1998, notificata alla Cooperativa s Marco il 25 novembre 1998, rigettava l'impugnazione.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Cooperativa S. Marco, con ricorso notificato alla Costruzioni edili M.G.B. s.r.l. il 22 dicembre 1998, formulando tre motivi di gravame. La M.G.B. resiste con controricorso notificato alla Cooperativa il 25 gennaio 1999. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art. 816, commi 2 e 4, C.p.c., in relazione all'art. 829, comma 9, c.p.c. Si deduce specificamente al riguardo che la Corte di appello erroneamente avrebbe ritenuto che nel procedimento arbitrale non fosse stato violato il principio del contraddittorio, per avere gli arbitri, dopo avere disposto un sopralluogo, omesso di mettere a disposizione delle parti le risultanze di esso, di disporre la precisazione delle conclusioni, e di svolgere le loro argomentazioni. Ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, infatti, sarebbe irrilevante la circostanza, addotta al riguardo dalla Corte di appello, della partecipazione al sopralluogo delle parti e dei loro consulenti, dovendo gli arbitri, a detto fine, dopo la chiusura dell'istruttoria, mettere le parti in condizione di conoscerne i risultati e assegnare ad esse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto che ove gli arbitri debbano decidere secondo equità non siano tenuti al previo oggettivo accertamento dei fatti, che nel caso di specie sarebbe stato omesso con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni prospettata dalla Cooperativa.
Con il terzo motivo si denuncia la contraddittoria e insufficiente motivazione con riferimento alla clausola compromissoria, in relazione all'art. 1362 cod. civ. Si deduce al riguardo che il mancato interrogatorio dell'ing. Montresor, richiesto dalla Cooperativa per l'accertamento dei fatti, e non disposto dal collegio arbitrale, avrebbe sottratto alla Cooperativa un mezzo di prova decisivo, alterando il contraddittorio e la Corte di appello avrebbe errato nel giustificare tale omissione sotto il profilo che il giudizio arbitrale doveva essere emesso secondo equità, attenendo l'incombente richiesto all'accertamento dei fatti e non alla loro valutazione.
Parimenti il Collegio arbitrale avrebbe errato nel negare alla Cooperativa il rimborso della maggiore spesa subita per avere dovuto affidare ad altra impresa l'ultimazione dei lavori, non essendo stato prodotto il relativo contratto, e la Corte di appello avrebbe a sua volta errato nel non richiedere la produzione di tale contratto, attenendo anche tale circostanza all'accertamento dei fatti, e non alla valutazione di essi, così ritenendosi erroneamente che il giudizio di equità riguardi non solo la valutazione, ma anche l'accertamento dei fatti.
2 Il primo motivo è fondato nei sensi appresso indicati. La Corte di appello, dopo avere accertato - secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata ed è incontroverso fra le parti - che gli arbitri esperirono due sopralluoghi dopo la scadenza dei termini concessi per memorie e repliche, ha affermato che, essendo stati i sopralluoghi effettuati dal collegio arbitrale "nel contraddittorio fra le parti informate tempestivamente, alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici", l'emanazione del lodo senza la concessione di un ulteriore termine per memorie, non dava luogo alla sua nullità ai sensi dell'art. 829, n. 9, essendo state le parti "messe nelle condizioni di potere esplicare pienamente il diritto di difesa, anche in relazione all'attività istruttoria compiuta dal collegio". Tale affermazione, sulla base della quale è stato rigettata la impugnazione del lodo per violazione dell'art. 829, n. 9, c.p.c. deve ritenersi errata.
Al riguardo va considerato che l'art. 816 c.p.c. - dopo avere disposto che, ove le parti non abbiano stabilito nel compromesso, nella clausola compromissoria, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento, gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno - statuisce che essi debbono in ogni caso "assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche".
In proposito questa Corte ha avuto modo di precisare che scopo della disposizione del terzo comma dell'art. 816 c.p.c., nello stabilire l'obbligo degli arbitri di assegnare in ogni caso alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche, è quello di dare ad esse la possibilità di svolgere compiutamente le loro difese una volta espletata l'istruttoria (Cass. 23 giugno 2000, n. 8540; 1 aprile 1996, n. 3006), cosicché la norma deve ritenersi - in via di principio - violata qualora gli arbitri decidano subito dopo la chiusura dell'istruzione, senza dare alle parti la possibilità di illustrare le loro ragioni (Cass. 16 giugno 2000, n. 8231; 22 gennaio 1996, n. 464). L'art. 829, comma 1, n.
9 - a sua volta - innovando rispetto al previgente testo dell'articolo, ha codificato il principio secondo il quale il lodo è nullo "se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio".
Tale disposizione, pur facendo espresso riferimento al principio del contraddittorio, che è un aspetto del diritto di difesa, si ricollega, codificandolo, il principio giurisprudenziale, già affermato da questa Corte ab antiquo (vedasi Cass. SS.UU. 17 febbraio 1962, n. 323; Cass. 29 settembre 1964, n. 2475; 11 gennaio 1988, n. 64), secondo il quale l'arbitrato è nullo qualora gli arbitri, in mancanza di norme procedurali stabilite dalle parti, non abbiano assicurato nello svolgimento del giudizio il diritto di difesa delle parti in reciproco contraddittorio.
In questa ottica va pertanto interpretato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale il rispetto del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale, ove le parti non abbiano fissato le regole procedimentali, esige che ad esse sia consentito il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, la collaborazione all'accertamento dei fatti, di conoscere in tempo utile le istanze e richieste delle controparti, di esporre le proprie difese, di conoscere le prove e le risultanze istruttorie, di presentare entro i termini prefissati memorie, repliche e documenti (Cass. 14 febbraio 1997, n. 1404; 13 luglio 1994, n. 6579; il gennaio 1988, n. 64).
Al riguardo, in particolare, va considerato che, ove siano stati concessi alle parti - subito dopo la formulazione dei quesiti o contestualmente a questi - termini per note e repliche, deve ritenersi che esse in tal modo siano state poste in condizione di formulare ogni loro richiesta, istruttoria e di merito, cosicché gli arbitri, ove intendano decidere allo stato degli atti, non sono tenuti a concedere alcun ulteriore termine per note, ne' a disporre alcuna altra forma di contraddittorio orale della causa. Viceversa, ove successivamente vengano assunte prove testimoniali o esperite consulenze tecniche, o altri incombenti istruttori, il rispetto del principio del contraddittorio - inteso quale diritto ad espletare compiute difese in contraddittorio - esige che le parti, oltre ad essere poste in condizione di partecipare alle prove, ed ove siano acquisite prove documentali, di esaminarle, siano anche poste in grado di svolgere le proprie difese conclusive, in relazione alla istruttoria compiuta, discutendone i risultati in contraddittorio ed eventualmente formulando nuove istanze.
Il diritto a svolgere tali ulteriori difese non comporta, peraltro, necessariamente la concessione di un nuovo termine per memorie, ancorché questa debba ritenersi la forma normale per garantirne l'esercizio, essendo essenziale, al fine di evitare la nullità del lodo, unicamente che le parti siano state rese edotte che gli arbitri ritenevano chiusa l'istruttoria ed abbiano comunque avuto modo di esplicare - ancorché in concreto non abbiano ritenuto di farlo, rinunziandovi in modo chiaro ed univoco - la loro attività difensionale conclusiva, al termine dell'attività istruttoria, anche oralmente ed informalmente, ovvero in apposita udienza di discussione (Cass. 10 novembre 1999, n. 12453; Cass. 14 luglio 1997, n. 1404; 19 agosto 1993, n. 5408). Riguardo agli accertamenti direttamente compiuti dagli arbitri al fine di emettere il lodo, questa Corte ha statuito, con specifico riferimento all'ispezione dei luoghi - in decisioni ormai remote - che ove gli arbitri dispongano, dopo lo scambio delle memorie, tale ispezione, e l'attività istruttoria consista unicamente in detta attività, compiuta direttamente dagli arbitri, alla quale le parti abbiano assistito, o siano state poste in grado di assistere, non sia ravvisabile nessuna violazione del contraddittorio per essere stato il lodo successivamente emanato senza la fissazione di ulteriori termini per lo scambio di memorie e la formulazione di ulteriorì difese, dovendosi ritenere in tale caso il contraddittorio e il diritto di difesa assicurati dalla possibilità data alle parti di partecipare all'ispezione, apprendendone direttamente l'esito e formulando in tale sede, a garanzia del proprio diritto di difesa, ogni istanza opportuna (Cass. 22 ottobre 1970, n. 2095; 23 novembre 1973, n. 3171 cit.). Questo collegio non condivide tale affermazione, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sopra menzionati, considerato che nel caso in cui gli arbitri compiano qualsiasi tipo di attività istruttoria, il rispetto del principio del contraddittorio - da intendersi, secondo quanto sopra esposto, come diritto di ciascuna parte di esplicare, nel corso del giudizio arbitrale, in reciproco confronto, il proprio diritto di difesa - esige che prima dell'emanazione del lodo alle parti sia consentito non solo di avere conoscenza del risultato dell'attività istruttoria espletata (il che può avvenire esaustivamente già con il consentire ad esse di partecipare agli incombenti disposti), ma anche di riformulare ed esprimere le proprie istanze e difese in correlazione con le risultanze istruttorie acquisite, discutendone la esaustività e la valenza probatoria in correlazione con le rispettive domande ed eccezioni.
Ciò non implica necessariamente, come sopra si è detto, ai fini della validità del lodo, la fissazione di nuovi termini per memorie, ben potendo le parti esercitare in altro modo tale diritto, ovvero addirittura rinunciare, anche tacitamente, ad esercitarlo, essendo ad esse rimessa ogni valutazione sulla esaustività delle proprie difese, ma implica che esse siano state rese edotte, prima della decisione, che gli arbitri consideravano chiusa l'istruttoria, e siano state poste in grado, in relazione a tale loro determinazione, se lo ritenevano, di formulare le proprie difese conclusive, ovvero di chiedere termine a tal fine.
Ne deriva che nel caso di specie la Corte di appello, avendo accertato che gli arbitri esperirono due sopralluoghi dopo la scadenza dei termini concessi per memorie e repliche, ha fatto erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 816, comma 4 e 829, n. 9 c.p.c. - da interpretarsi nel senso sopra indicato - affermando che, essendo stati i sopralluoghi effettuati dal collegio arbitrale "nel contraddittorio fra le parti informate tempestivamente, alla presenza dei rispettivi consulenti tecnici", l'emanazione del lodo senza la concessione di un ulteriore termine per memorie. non dava luogo alla sua nullità ai sensi dell'art. 829, n. 9, essendo state le parti "messe nelle condizioni di potere esplicare pienamente il diritto di difesa, anche in relazione all'attività istruttoria compiuta dal collegio".
La Corte di appello, infatti, così ha omesso di considerare che, secondo quanto sopra esposto, ove successivamente al deposito delle memorie autorizzato dagli arbitri, vengano esperiti incombenti istruttori di qualsiasi tipo, la verifica del rispetto del principio del contraddittorio, inteso quale diritto di difendersi compiutamente in contraddittorio, esige l'accertamento che le parti siano state poste non solo in condizione di partecipare alle prove, ma anche che siano state rese edotte che gli arbitri consideravano chiusa l'istruttoria e siano state poste in grado di formulare le proprie conclusioni e difese definitive, anche in relazione alla istruttoria espletata.
Essendo mancato tale specifico accertamento, la sentenza va pertanto cassata, in accoglimento, nei sensi anzi detti, del primo motivo, con assorbimento dei successivi, e rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione
Accoglie per quanto di ragione il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 2 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2001