Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
EURO EXPORT SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 573/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/03 dal Relatore Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso in via principale per l'inammissibilità del ricorso;
in subordine per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
FATTO E DIRITTO
Atteso che:
la Corte d'Appello di Brescia con sentenza 21 agosto 2000 ha condannato l'Amministrazione Finanziaria a corrispondere alla S.P.A. Euro Export la complessiva somma di L. 78 milioni a titolo di rimborso delle tasse di concessione governativa corrisposte dalla società dal 1988 al 1992 per il rinnovo dell'iscrizione nel registro delle imprese,oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo, ritenendo nella specie inapplicabile l'ius superveniens di cui all'art. 11 1^ e 3^ comma della L. 448 del 1998, perché in contrasto col diritto comunitario, sia con riferimento al pagamento di diritti annuali di iscrizione, in quanto non corrispondenti ai servizi resi, sia in relazione alla misura degli interessi,in quanto non rispettosa del principio di equivalenza;
che il Ministero dell'Economia e della Finanza con l'Agenzia delle Entrate, ha tempestivamente richiesto la cassazione di tale sentenza sulla base di un unico motivo,con cui si censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 11 L. 448/98, sia perché le tasse annuali di iscrizione introdotte da tale normativa verrebbero legittimamente richieste in relazione al servizio di iscrizione di atti diversi da quello costitutivo, sia perché il tasso di interesse del 2,50% previsto dal comma 3^ del cit. art. 11 sarebbe applicabile in ogni caso di rimborso di tributi camerali, ciò che comporterebbe il rispetto del principio di equivalenza;
che l'intimata non ha resistito;
che la doglianza va complessivamente disattesa;
infatti, a parte la infondatezza e l'incongruenza(rispetto anche alla L. 448/99)della richiesta di rimborso, a carico della contribuente, della tassa di prima iscrizione,versata in data anteriore agli anni in contestazione, come accertato dai giudici d'appello,la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2002 in cause riunite C 216 e C 222 Prisco Caser, ha escluso la legittimità, per contrasto col diritto comunitario, di una tassa annuale di mantenimento della iscrizione in assenza di provata parametrazione con i servizi resi, parametrazione peraltro neppure richiesta dalla L. 448/98;mentre, con riguardo alla misura degli interessi la stessa Corte Europea ha ritenuto la incompatibilità col diritto comunitario del 3^ comma del cit. art. 11,in quanto tale norma disciplina la restituzione di un tributo a condizioni meno favorevoli di quelle che si sarebbero applicate, in assenza di tale specifica norma, alla restituzione di quel tributo (Cass. 7207/2003);
che pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza che vi sia luogo a liquidazione di spese, in assenza di costituzione di controparte.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004