Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 022 37/0 1 PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - PresidenteF R.G.N. 1355/98 Dott. Angelo GRIECO Cron. 4714 ->Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud.27/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 683 SENTENZA 3000 per diritti L. || 16 FEB 2001 sul ricorso proposto da: AL CANCELLIERE OR TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato GULLO ALESANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAGARAGGIA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente +
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 4477 -1- CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 317/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 31/01/97 R.G.N. 237/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- the SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE di Brindisi, depositato in data 21.4.1987, NT OR conveniva in giudizio l'INPS al fine di ottenere la erogazione della pensione di reversibilità, assumendo che essa ne aveva diritto in quanto totalmente inabile dalla data della morte del suo genitore (avvenuta in data 16.5.1985). Il RE adito, dopo avere disposto due consulenze tecniche volte ad accertare la dedotta sussistenza di totale invalidità, rigettava la domanda. Tale decisione, impugnata dalla OR, veniva confermata dal RE di Brindisi con sentenza del 20.12.1991. L'interessata proponeva ricorso per cassazione. Questa Suprema Corte con decisione del 21.2.1995 10.6.1995 annullava la sentenza impugnata e rinviava per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Quest'ultimo giudice, davanti al quale la OR aveva riassunto la causa con ricorso depositato il 20.2.1996, con sentenza in data 14 gennaio/31 gennaio 1997 confermava il rigetto н dell'appello. 3 Il Tribunale, in particolare, osservava che Questa Suprema Corte aveva annullato la precedente sentenza perché il giudice di merito si era limitato ad affermare che la corioretinosi miopica comportava un visus corretto di 5/10, senza specificare perché condividesse il parere del secondo consulente tecnico, molto diverso da quello del primo, nonostante che sul punto la OR avesse mosso specifici motivi di doglianza. Il giudice del rinvio, rilevando temper O le mancanze evidenziate da questa Corte, motivava nel senso che il parere del secondo Consulente tecnico, nominato dal RE (per il quale la OR era affetta da corioretinosi miopica con visus corretto, negli entramo occhi, di 5/10, essendo per il resto, l'osteartrosi a modesta incidenza funzionale e le condizioni generali soddisfacenti) andava condiviso, perché il detto consulente si era avvalso, per l'occasione, della collaborazione di un primario oculista ospedaliero, ed era pervenuto a tale conclusione sulla base di elementi obiettivi (assenza di alterazioni patologiche importanti) e quindi in modo più attendibile rispetto ai risultati fatti palesi dal primo consulente tecnico. Ң La OR propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione dell'art. 384 c.p.c. e ha con omessa e insufficiente motivazione, non ottemperato al principio formulato da questa Corte, secondo cui il giudice di merito avrebbe non solo corioretinosi miopica, madovuto riesaminare la anche, all'esito, eseguire una valutazione globale delle altre patologie al fine di accertare se all'epoca della morte del genitore essa fosse totalmente inabile a proficuo lavoro. Con il secondo motivo denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 39 D.P.R. 26 APRILE 1957 n. 818 nonché omessa e insufficiente motivazione, perché il Tribunale, dando la preferenza al parere espresso dal secondo consulente tecnico, non aveva eseguito la valutazione globale delle infermità riscontrate e non aveva offerto adeguata motivazione in ordine alla consistenza delle patologie evidenziate dal primo consulente tecnico. يو Esaminati congiuntamente i due dedotti motivi 5 in quanto logicamente connessi, il proposto ricorso è infondato.. Il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli superstiti, di qualsiasi età, dell'assicurato O del pensionato presuppone, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 222 del 1984, l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsivoglia attività lavorativa a causa di infermità fisica, difetto fisico o mentale. La precedente normativa di cui all'art, 39 del D. P. R. n. 818 del 1957 richiedeva, invece, soltanto la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi a un'attività lavorativa utile e idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita dell'assicurato. Fatte tali premesse, va Osservato che, comunque, nella specie questa Corte aveva annullato la precedente sentenza del giudice di merito soltanto per un riscontrato difetto di motivazione avuto riguardo alle censure mosse dalla OR in ordine al visus corretto di 5/10 sul presupposto che tale visus, valutato globalmente con le altre infermità, non rendesse l'interessata 6 Ц inabile al lavoro nel significato fatto palese dal citato art.
8. Soltanto in esito a un accertato minore "visus" il Tribunale avrebbe dovuto adeguatamente valutare, - (hella OR 1 nella globalità, le infermità al fine di accertarne la eventuale totale inabilità al lavoro e il conseguente diritto alla pensione di reversibilità. La sentenza impugnata, senza incorrere in alcuna violazione dell'art. 384 c.p.c. o dei citati artt. 8 e 39, ha con adeguata motivazione confermato il parere espresso dal consulente tecnico nominato successivamente dal RE (ritenuto prevalente su quello espresso dal primo consulente, perché fondato su dati obiettivi) in ordine al visus corretto di 5/10 degli occhi considerato sufficiente in assenza di concomitanti alla OR gravi patologie ad assicurare una @ soddisfacente residua idoneità alla attività lavorativa. Era divenuta superflua, perciò, nella economia della motivazione una diffusa disamina, delle altre patologie. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. A norma, dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza n. 134 del 1994 della Corte Costituzionale, nulla va disposto per 7 29 1355/98 le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio, Così deciso in Roma il 27 ottobre 2000. Gele Grice Il Presidente: Cons. estensore: Math epite 11 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Shill Depositata in Cancellería Oggi, 16 FEB. 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERI. S R O E Z N O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 00