Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLIC041 6 9 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 9940/98 Dott. Ettore MERCURIO - Rel. Consigliere Cron.8857 - Consigliere Dott. Fernando LUPI Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Ud.13/12/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente 39 SENTENZA sul ricorso proposto da: LL RD, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa dall'avvocato LICCI ALDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 5407 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso. resistente con mandato avverso la sentenza n. 786/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 18/03/98 R.G.N. 3601/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Lecce, con sentenza del 25 gennaio 1996, rigettava la domanda proposta da LI TG contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per ottenere il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, revocato in sede amministrativa, ed escludeva il dedotto stato di invalidità sulla base delle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio. Il Tribunale di Lecce, con sentenza del 18 marzo 1998, ha rigettato, anche sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio rinnovata in secondo grado, l'appello proposto dalla LI. Il giudice del gravame ha richiamato e condiviso la valutazione del consulente d'appello, il quale aveva accertato una percentuale complessiva di invalidità pari al 45 48 per cento - (in base alla diagnosi di "iniziale spondiloartrosi senza incidenza funzionale sul rachide, esiti di mastecomia destra radicale per carcinoma mammario, periartrite scapolo omerale destra senza deficit funzionale"), inferiore quindi al limite di legge previsto per il riconoscimento della prestazione richiesta. 3 L'assicurata chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE denunziando, nell'unico motivo,La ricorrente "omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia" - lamenta che il Tribunale abbia genericamente aderito al parere del consulente tecnico d'ufficio e non abbia rilevato l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso lo stesso consulente nel non considerare che l'intervento chirurgico demolitivo a carico del cavo ascellare conseguente alla forma neoplastica mammaria aveva determinato alterazioni che non consentivano lo svolgimento in modo efficace e continuativo di una attività di bracciante agricola. Deduce corretta che il detto giudice avrebbe dovuto, tenendo anche conto della patologia artrosica, accertare nella specie un grado di invalidità complessivo pari al 79 per cento e riconoscere quindi il diritto della LI al chiesto assegno di invalidità. Il motivo va disatteso. Le svolte censure sono essenzialmente inammissibili laddove propongono e trattano questioni che attengono strettamente al merito della causa e che comportano valutazioni ed apprezzamenti di circostanze di fatto così come - il chiesto riesame in ordine alla incidenza degli esiti del menzionato intervento chirurgico sulla confacente attività lavorativa di bracciante che non sono consentiti nella presente agricola - sede di legittimità. "omessa pr neppure Le suddette censure integrano la motivazione" apoditticamente denunziata nella titolazione del motivo, né si riferiscono ad alcun vizio riconducibile alla previsione di cui all'art. 360 riguardante i motivi del ricorso per cassazione: giacchè i rilievi e le critiche sollevate dalla ricorrente, unitamente alle deduzioni circa le disfunzioni residuate al detto intervento chirurgico, tendono sostanzialmente a proporre in sede di legittimità una nuova e diversa interpretazione delle risultanze di fatto acquisite nella fase di merito - interpretazione che la medesima parte ritiene corretta ed aderente agli - ed involgono così in maniera elementi acquisiti evidente un sindacato di merito che è estraneo al giudizio di cassazione. Nel contempo il rinvio operato dal Tribunale alla valutazione compiuta dall'ausiliare da lui nominato d'ufficio, unitamente alla specifica indicazione della diagnosi medica formulata in sede di consulenza e del grado di invalidità ivi accertato (di molte inferiore al limite previsto dalla legge per il riconoscimento della chiesta prestazione), in concordanza pure con quanto riscontrato in primo grado, valgono ad integrare motivazione sufficiente ed adeguata a sostegno della decisione adottata dal giudice del gravame. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Poiché l'I.N.P.S. non ha svolto alcuna attività difensionale non v'è luogo per una pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2000. i m Машно II Presidente: Move - II Cons. estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 22 MAR. 2001 IL COLLABORATORE/ CA E DI CANCELLERIA R P U CORTE SU S N E O *