Sentenza 9 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di intermediazione finanziaria, il delitto di abuso di informazioni privilegiate, previsto dall'art. 180 D.Lgs. n. 58 del 1998 - alla luce della L. 18 aprile 2005, n. 62, che ne ha modificato profondamente la disciplina - è attualmente configurabile, oltre che nei confronti di coloro che sono investiti di particolari uffici, solo nei confronti del soggetto che partecipi alla società emittente, (art. 184 D.Lgs. n. 58 del 1998 a seguito della novella succitata), mentre nei confronti del socio di società diverse da quella emittente, oggetto delle informazioni privilegiate, è configurabile solo un illecito amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/02/2006, n. 9391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9391 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 09/02/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 273
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 18306/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GN RD, n. a Lumezzane il 15 novembre 1961;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia depositata il 4 marzo 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GALASSO Aurelio che ha chiesto il rigetto;
udito il difensore Avv. MAINARDI Alessandra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di RD TI in ordine al delitto di abuso di informazioni privilegiate, contestatogli per avere acquistato titoli della Zucchini s.p.a. con abuso delle informazioni di cui disponeva in quanto socio della TI RI s.p.a. controllante della Sparta s.p.a., che aveva lanciato un'offerta pubblica di acquisto della Zucchini, rivendendo poi i titoli con una plusvalenza di oltre L. trecento milioni. Ricorre per Cassazione RD TI e propone cinque motivi d'impugnazione, di cui uno aggiunto. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 180, che ritiene non applicabile ai promotori dell'offerta pubblica di acquisto, bensì solo ai soci della società emittente dei titoli oggetto dell'offerta, lamentando che i giudici del merito, per disattendere la sua interpretazione della norma incriminatrice, abbiano interpretato la direttiva CEE di cui essa è attuazione nel senso che non è punibile solo il socio della società emittente dei titoli oggetto di acquisto ma anche il socio della società emittente della notizia privilegiata di cui si abusa. Aggiunge che comunque non può essere considerata informazione privilegiata quella di cui lo si accusa di avere abusato, perché egli, quale partecipe indiretto della Sparta s.p.a., era il soggetto cui la notizia si riferiva;
e l'informazione privilegiata è quella che si riferisce a un evento o a un proposito altrui, non allo stesso soggetto che la utilizza. Nè l'accusa può fondarsi sulla distinta personalità giuridica della Sparta s.p.a., che fu da lui costituita allo scopo appunto di lanciare l'offerta di acquisto delle azioni Zucchini, tanto che, essendo da lui stesso finanziata l'operazione, non si realizzò neppure la plusvalenza contestata, perché, sopravvenuta l'ufficiale offerta pubblica, le azioni che egli aveva poco prima acquistato personalmente furono subito rilevate dalla Sparta s.p.a. grazie al suo stesso personale finanziamento. Sicché gli si poteva addebitare solo di non avere incluso nella comunicazione alla Consob del 12 marzo 1999 la notizia del possesso delle azioni Zucchini acquistate il giorno precedente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli art. 133 e 133 bis c.p., lamentando che i giudici del merito abbiano determinato in novanta mila euro la pena pecuniaria in ragione della sua disponibilità economiche, ma senza tener conto degli altri criteri di determinazione della pena. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione della L. n. 689 del 1981, art. 53 e 58, lamentando che i giudici del merito abbiano ingiustificatamente disatteso la sua richiesta di conversione della pena detentiva. Con il quarto motivo infine il ricorrente si duole della mancata ammissione di un teste di riferimento rilevante ai fini dell'accertamento delle ragioni che lo avevano indotto ad acquistare personalmente azioni della Zucchini.
Con un quinto motivo aggiunto il ricorrente deduce che, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 62 del 2005, la sua condotta è punita solo come illecito amministrativo.
2. Il quinto motivo, aggiunto al ricorso, è fondato.
Il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 180, comma 1 puniva chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale di una società, acquistasse, vendesse o compisse altre operazioni, anche per interposta persona, su strumenti finanziari avvalendosi delle informazioni medesime. Il ricorrente sostiene che la norma dovesse intendersi come riferibile solo a chi avesse partecipazione al capitale della società emittente dei titoli oggetto delle operazioni punite. Ma, come hanno ben chiarito i giudici del merito, questa interpretazione era contraria al testo letterale della norma.
Tuttavia la L. n. 62 del 2005 ha modificato profondamente la disciplina del reato in esame, che risulta ora configurabile effettivamente solo nei confronti di chi partecipi alla società emittente, oltre che nei confronti di soggetti investiti di particolari uffici (D.Lgs. n. 5 del 1998, nuovo art. 184). Il socio partecipe del capitale di altre società, diverse da quella emittente i titoli oggetto delle informazioni privilegiate, può rispondere ora solo di un illecito amministrativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 187 bis). Ne consegue che il fatto contestato all'imputato non costituisce più reato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge e reato.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006