Sentenza 5 febbraio 2013
Massime • 2
L'acquisizione del possesso di un cane che si sia "smarrito" può essere fatta rientrare fra le ipotesi di "caso fortuito" di cui all'art. 647 cod. pen., dovendo tale ultima disposizione essere coordinata con l'art. 925 cod. civ. che prevede l'acquisto della "proprietà" dell'animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato qualora l'animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove esso si trova.
Ai fini della legge penale gli animali (nella specie il cane) devono essere considerati "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla "res".
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La massima Integra il reato di riciclaggio la condotta di chi, impossessatosi di un cane di provenienza furtiva, sostituisce il microchip che lo contraddistingue, essendo tale operazione idonea ad ostacolare l'accertamento dell'origine delittuosa dell'animale (Cassazione penale , sez. II , 11/02/2022 , n. 9533). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 11/02/2022 , n. 9533 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 10/07/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Oristano 23/11/2018 nei confronti di …
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IL FATTO Il Tribunale del Riesame di Trieste disponeva con ordinanza il sequestro preventivo dei cani di proprietà di B.L., una condomina indagata per i reati previsti e puniti dagli artt. 674[1] c.p., “getto pericoloso di cose”, e 659[2] c.p., “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Di fatto, all'indagata veniva contestata l'immissione di rumori intollerabili e molesti, nonché di sgraditi olezzi all'interno del condominio, aventi origine da tre cani posseduti dalla medesima e tenuti illo tempore in precarie condizioni igienico-sanitarie, con una marcata carenza di pulizia del cortile. Non a caso, l'indagata, vantava precedenti specifici per le accuse contestate. …
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Il Tribunale del Riesame di Trieste, con apposita ordinanza, ha disposto il sequestro preventivo dei cani di una condomina indagata per i reati di getto pericoloso di cose e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, previsti e puniti, rispettivamente, dagli art. 674 e 659 Cp. In sostanza, all'indagata viene contestata l'immissione di rumori molesti e di cattivi odori nel condominio, originati da tre cani detenuti nel cortile, da diversi anni lasciato in pessime condizioni igieniche. Ciò posto, a seguito della denuncia di alcuni condòmini, acquisite le valutazioni delle competenti Autorità Sanitarie ed i rilievi fonometrici dell'ARPA, il Tribunale ha ritenuto, ferma restando …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/02/2013, n. 18749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18749 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 05/02/2013
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 332
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 27425/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO FR N. IL 11/08/1947;
avverso la sentenza n. 701/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 07/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CO SC, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza 7.3.2012 con la quale la Corte d'Appello di Venezia ha dichiarato il non doversi procedere in relazione al delitto di cui all'art. 647 c.p., per essere il reato estinto per prescrizione.
La difesa richiede l'annullamento della decisione impugnata deducendo:
p1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 647 c.p. posto che l'oggetto materiale del reato, un cane, non può essere considerata "cosa mobile" che possa essere ricompresa nella tutela della norma penale, invocando altresì la applicazione in termini corretti della disciplina civilistica in tema di "cose mobili";
p.2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio della motivazione in ordine alla tematica relativa alla "identificazione" del cane smarrito. In altri termini la difesa denuncia la mancanza di prova che consenta di ritenere che il cane smarrito dalle persone offese, sia quello sequestrato all'imputato.
p.3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato contestato, perché l'imputato non ha mai rifiutato la consegna e la restituzione del cane. Che non sarebbe mai stato richiesto allo imputato che neppure ne aveva il possesso.
p.4) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il vizio di erronea applicazione dell'art. 647 c.p. e vizio di motivazione posto che il cane, oggetto del procedimento penale doveva essere considerato "res nullius", mancando di qualsivoglia elemento oggettivo identificativo con l'animale appartenente alle persone offese.
p.5) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), il vizio di erronea applicazione dell'art. 647 c.p. e vizio di motivazione con riferimento allo elemento psicologico del reato.
RITENUTO IN DIRITTO
Il CO SC è stato tratto a giudizio con l'accusa di essersi appropriato di un cane di razza meticcia boxer di colore tigrato di nome OL, del quale era entrato in possesso per caso fortuito, rifiutandone successivamente la restituzione al legittimo proprietario. All'esito del giudizio di appello la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione, riducendo la quantificazione del danno risarcibile alla parte civile nella misura di Euro 500,00. Il ricorso va accolto con le seguenti precisazioni. Il reato di cui all'art. 647 c.p. prevede il fatto appropriativo di cosa smarrita della quale una persona abbia acquisito il possesso per errore altrui o per caso fortuito. Ai fini della legge penale gli animali devono essere considerati "cose", assimilabili - secondo i principi civilistici - alla "res" in questo senso Cass. Sez. 5, 11.10.2011 n. 231; infatti posto che gli animali non possono essere considerati "persone", giocoforza, facendo riferimento alle categorie proprie del diritto civile, essi devono essere ricompresi nel novero delle "cose" (mobili), con susseguente applicabilità delle relative fattispecie penali, fra le quali quella qui contestata, ricorrendone le relative condizioni.
Va osservato che l'art. 647 c.p., in un'ottica di unitarietà del sistema giuridico, deve essere coordinato con quanto previsto dall'art. 925 c.p. ove è previsto l'acquisto della "proprietà" dell'animale mansuefatto da parte di chi se ne sia impossessato e l'animale non sia stato reclamato entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo ove essi si trovano. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 647 c.p., occorre che l'acquisizione del possesso debba avvenire per caso fortuito o per errore altrui;
l'acquisizione del possesso di una cane che si sia "smarrito", può essere fatta rientrare fra le ipotesi di "caso fortuito".
Secondo la decisione della Corte d'Appello, appaiono come dati pacifici il fatto che il "cane" si sia smarrito, così sfuggendo ai proprietari, venendo "raccolto" dall'imputato che non avrebbe inteso restituirlo, dubitando altresì della identità tra l'animale trovato e quello smarrito. I suddetti aspetti sono stati messi in discussione dalla difesa dell'imputato anche nella presente sede, ma non possono essere presi in considerazione sotto il profilo di una diversa ricostruzione del fatto attraverso una diversa lettura del dato probatorio, trattandosi di attività che è preclusa nella presente sede di legittimità.
Sotto il profilo di diritto si deve osservare che nella motivazione della decisione la Corte d'Appello, se pur investita della questione della sussistenza della fattispecie oggettiva dell'art. 647 c.p., non svolge alcuna indagine circa il necessario coordinamento dell'art. 647 c.p. e art. 925 c.c., con la conseguenza che non appare verificata con certezza l'integrazione della fattispecie di reato contestata: non risulta dalla motivazione della decisione, in modo preciso, quando il cane sia stato smarrito e quando esso sia stato rivendicato dall'avente diritto e se tale richiesta sia stata fatta nei termini di cui all'art. 925 c.c.. Tale mancanza costituisce vizio di carenza della motivazione su un punto essenziale della decisione, perché investe un aspetto che ha riflessi diretti sull'applicazione della norma penale. A ciò deve aggiungersi ancora, che dalla motivazione della sentenza rimane non chiarito l'aspetto delle modalità con le quali sia stata fatta la richiesta di restituzione dell'animale e in particolare a quale persona. Anche in questo caso la omissione integra un vizio di carenza di motivazione su un punto che è stato oggetto di doglianza da parte della difesa dell'imputato.
La carenze indicate, riconducibili per un aspetto alla categoria dei vizi disciplinati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) e per altro verso a quelli specificati dalla lett. e) della medesima norma, impongono l'accoglimento del primo e del terzo motivo di ricorso, siccome parzialmente fondati, con conseguente annullamento della decisione impugnata, dovendosi ritenere assorbiti i restanti motivi. Per le suddette ragioni l'annullamento della decisione impugnata impone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013