Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2007, n. 29283
CASS
Sentenza 28 marzo 2007

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Non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora - a seguito della nullità della sentenza fallimentare che abbia di conseguenza comportato il venir meno della fattispecie delittuosa contestata (nella specie bancarotta semplice) e la conseguente assoluzione "perché il fatto non sussiste" - sia emessa una seconda dichiarazione di fallimento che, essendo elemento costitutivo del delitto di bancarotta, integra, unitamente agli altri elementi, un reato diverso, l'accertamento del quale non è precluso dal divieto di cui all'art. 649 cod.proc.pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2007, n. 29283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29283
    Data del deposito : 28 marzo 2007

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