Sentenza 28 marzo 2007
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio del "ne bis in idem" qualora - a seguito della nullità della sentenza fallimentare che abbia di conseguenza comportato il venir meno della fattispecie delittuosa contestata (nella specie bancarotta semplice) e la conseguente assoluzione "perché il fatto non sussiste" - sia emessa una seconda dichiarazione di fallimento che, essendo elemento costitutivo del delitto di bancarotta, integra, unitamente agli altri elementi, un reato diverso, l'accertamento del quale non è precluso dal divieto di cui all'art. 649 cod.proc.pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2007, n. 29283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29283 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 28/03/2007
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 797
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 041824/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI ZI OV, N. IL 06/10/1939;
avverso SENTENZA del 13/04/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 13 aprile 2006 la Corte d'Appello di Milano, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto VA Di PA responsabile del reato di bancarotta semplice documentale in relazione al fallimento della società "Sofintur Italia 87 s.r.l.", della quale era amministratore unico;
ha perciò tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare, costituitasi parte civile.
Il fallimento della società, dichiarato per impulso d'ufficio con sentenza del giorno 8 luglio 1999, aveva fatto seguito all'annullamento di una precedente sentenza di fallimento del 9 aprile 1994, statuito per vizio di forma.
Ha proposto ricorso per cassazione il Di PA, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
Col primo motivo il ricorrente denuncia la violazione del principio del ne bis in idem, codificato nell'art. 649 c.p.p., richiamandosi a tal fine ad una precedente sentenza del G.I.P. del Tribunale di Milano in data 27 febbraio 1998, con la quale egli era stato prosciolto dalla medesima imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste". D'altra parte, osserva, in riferimento alla dichiarazione di fallimento pronunciata il 9 aprile 1994 (poi caducata), il reato dovrebbe considerarsi estinto per prescrizione. Col secondo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione, là dove la Corte d'Appello, pur riconoscendo che la prima dichiarazione di fallimento non può essere considerata tamquam non esset, così da riferire al triennio ad essa precedente la mancata tenuta dei libri contabili, non ha tenuto conto del dato fondamentale secondo cui in relazione a quel fallimento era già intervenuta una pronuncia assolutoria, ed era comunque maturato il termine prescrizionale.
Ambedue le censure sono prive di fondamento.
La pronuncia assolutoria addotta dal Di PA a supporto della propria eccezione ex art. 649 c.p.p. è stata motivata dal G.I.P. di Milano in base alla nullità - frattanto dichiarata dal giudice della causa di opposizione al fallimento - della sentenza emessa dal Tribunale fallimentare in data 9 aprile 1994. Poiché la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo del reato di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 217, la nullità di essa ha comportato il venir meno della fattispecie delittuosa contestata in quella sede, e ha coerentemente condotto all'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste". Siffatta pronuncia, liberatoria da ogni responsabilità in riferimento a quella prima procedura concorsuale, è assorbente altresì di ogni questione di prescrizione ricollegabile a quel reato.
Ma, proprio perché la dichiarazione di fallimento è elemento costitutivo del delitto di bancarotta, l'emissione di una seconda pronuncia giudiziale in tal senso, realizzatasi con la sentenza del giorno 8 luglio 1999, ha dato luogo al concretarsi di un diverso reato, l'accertamento del quale non era - come non è - precluso dal divieto del bis in idem.
Il fatto, poi, che la Corte d'Appello abbia affermato, nella motivazione della propria sentenza, non potersi considerare tamquam non esset il dato storico della prima dichiarazione di fallimento, è il frutto di una mera imprecisione argomentativa: giacché quanto rileva, ai fini dell'accertamento del reato, non è la mancata tenuta delle scritture contabili nel triennio antecedente quella prima pronuncia, ma il fatto obiettivamente assodato per cui, a far tempo da un imprecisato momento dell'anno 1992, la contabilità della "Sofintur Italia 87 s.r.l." non è più stata regolarmente tenuta;
e ciò vale - a maggior ragione - a configurare la sussistenza del reato in rapporto al fallimento da ultimo dichiarato. Malgrado l'infondatezza del ricorso, la condanna penale non può tuttavia essere tenuta ferma;
va infatti rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, per essere nel frattempo maturato, alla data del 23 febbraio 2007 (tenuto conto degli atti interruttivi e sospensivi), il termine massimo di sette anni e sei mesi dalla consumazione dell'illecito, cronologicamente collocata all'8 luglio 1999.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza per la ragione anzidetta, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere su di essa.
La rilevata infondatezza delle censure mosse al riconoscimento di colpevolezza comporta, invece, la conferma del capo della sentenza concernente le statuizioni civili.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2007