Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2001, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
, L A T O I L A 4 L O leggs 7 ITALIAN O .3 B E N E , C E I 1 T BLICA N 9 2 D S O 9 I . I 1 U Z - L I 1 A UB 1 9 R G - 3 T 1 IS col E 2 B . G I N L E . 01 296/ 0 1 D R 9 T E 3 A S IC I D E ( E D 6 T 4 IU . N E G IN NOME DEL POPOLO IT ANO T S T E E R N A T. CASSAZION (IS LA COR Oggetto Pagamento premio SEZIONE TERZA CIVILE assicurativo 1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10043/98 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA -Rel. Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - 2706 Consigliere Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere - Rep. Dott. Donato CALABRESE Ud.03/07/00 Dott. Alberto TALEVI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio ✓ SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per difitti 3000 31 GEN 2001 NUOVA TIRRENA SPA ASSICURAZIONI, con sede in Roma, inil VL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, CANCELLERIA E giusta de in atti;
- ricorrente -
contro
G408137 elettivamente domiciliato in ROMA VIAVANNI SANDRO, CRESCENZIO 25, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO IERADI, che lo difende, giusta delega in atti;
2000 - resistente - 1306 avverso la sentenza n. 59/98 del Giudice conciliatore 1 di ROMA, emessa il 28/01/98 e depositata il 06/03/98 (R.G. 2449/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Ettore LONGO;
udito l'Avvocato Antonio IERADI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21.7.1994 la Nuova Tirrena s.p.a. di Assicurazioni conveniva in giudizio dinanzi al Giudice Conciliatore di Roma NN Santo ed assumen- do che lo stesso era assicurato con essa società me- diante polizza con scadenza 14.2.1994; che, nonostante diversi solleciti, non aveva corrisposto la rata di premio dell'importo di L. 955.000; ne chiedeva la con- danna al relativo pagamento. Il NN, costituendosi, contestava la domanda so- stenendo di nulla dovere per avere intimato regolare disdetta. Con sentenza in data 28. gennaio/6.marzo 1998 l'adito Giudice Conciliatore rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese del giudizio. 2 Osservava in motivazione che la disdetta intimata dal NN con lettera racc.a/r del 23.7.1993 inviata all'Agenzia della Compagnia Tirrena Ass.ni Magoni Schiavetto doveva ritenersi perfettamente valida ed ef- ficace in quanto precedente il D.M. 30.7.93 di trasfe- rimento del portafoglio dell'anzidetta Compagnia, posta in l.c.a., alla Praevidentia Assicurazione e Riassicu- razione s.p.a. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Nuova Tirrena s.p.a. di Assicurazioni-nuova ragione sociale della Praevidentia (cessionaria del portafo- deducendo un unico motivo illustrato anche da glio) - memoria. Il NN si è limitato a depositare mandato specia- le conferito al proprio difensore in calce alla copia notificata del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con la sentenza n. 6794 del 1991 le Sezioni Unite della Suprema Corte, in parte sviluppando principi già esposti nella precedente elaborazione giurisprudenzia- le, in parte risolvendo questioni emerse in relazione ad alcuni punti controversi, enuclearono in maniera completa e sistematica i principi del giudizio "secondo equità" dinanzi al giudice conciliatore. Tali principi, seguiti dalle successive pronunce 3 sull'argomento (cfr: tra le tante Cass. 94/8883, Cass. 95/7545,Cass.96/4011 e Cass. 97/9778) possono così sin- teticamente riassumersi: I) il giudizio secondo equità: ai sensi dell'art. 113 co.2° cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 3 1.n.399 del 1984) attiene alle decisioni di merito, fermo restando l'obbligo di rispetto delle norme pro- cessuali, e si traduce nel riferimento a valori obiet- tivi formatisi nella società o nella comunità cui ap- partengono i litiganti, perciò con esclusione di valu- tazioni di tipo soggettivo;
2) tale giudizio è vincolato al rispetto delle di- sposizioni della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e delle norme che esprimono i principi regolatori della materia;
3) devono considerarsi pronunciate secondo equità anche le decisioni che abbiano espressamente applicato una norma di legge riconosciuta conforme all'equità, ovvero quelle che abbiano applicato il diritto scritto senza alcun riferimento all'equità (e quindi con impli- cito giudizio circa la sua conformità ad essa). 4) Le pronunce secondo equità sono ricorribili per cassazione (oltre che per violazione di norme proces- suali), solo per violazione delle norme della Costitu- zione, dei principi generali dell'ordinamento о di 4 quelli regolatori del rapporto dedotto in giudizio, mentre la censura non può investire la regola equitati- va applicata (neppure sotto il profilo di violazione di norme di legge esplicitamente o implicitamente ritenute conformi ad equità), nè può investire la conformità del criterio adottato ai valori obiettivi emergenti nella società). 5) La motivazione della pronuncia in ordine al cri- terio di equità adottato non può essere sottoposta al vaglio di legittimità se non nelle ipotesi di motiva- zione assolutamente mancante, ovvero nelle ipotesi di for vizio motivazionale che, attenendo a punti decisivi della controversia, si risolva in motivazione apparente o insanabilmente contraddittoria. Tanto premesso rileva il Collegio che con l'unico mezzo la società ricorrente, deducendo "violazione dell'art. 6 L. 26.II.1978 n.738; 78 L.F. in relazione all'art. 201 stessa legge;
96,97 e 84 R.D.
4.I.1925 n.6; 83 D.P.R. 13.2.1959 n. 449; e 1334 cod, civ, mancanza assoluta di motivazione" si duole che il Giudice Conci- liatore abbia accolto la domanda nonostante gli agenti Magone-Schiavetto ai quali era stata indirizzata la di- sdetta dei contratti assicurativi fossero privi (già dall'I.6.1993, data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- ficiale n. 126 del D.M.31.5.93 che aveva messo in 5 1.c.a. la Compagnia Tirrena) di ogni potere rappresen- tativo. Tale disdetta, assume, doveva considerarsi tamquam non esset perchè avrebbe dovuto essere invece indiriz- zata al Commissario Liquidatore della società che, a seguito della messa in 1.c.a. dell'impresa cumulava in se tutti i poteri degli organi statutari. Ed atteso ciò, aggiunge, priva di ogni rilevanza doveva ritenersi la motivazione sulla scorta della qua- le il Conciliatore aveva accolto la domanda e che pone- va l'accento sulla anteriorità della disdetta al tra- sferimento del portafoglio. L'esposta censura, tanto avuto riguardo al primo che al secondo profilo, è insuscettibile di accoglimen- to. Relativamente al primo violazione di legge - - deve infatti osservarsi che esso afferisce all'applicazione di norme di diritto sostanziale - quelle disciplinanti il rapporto di agenzia ed in particolare il potere rap- presentativo della società assicuratrice a seguito del- la messa in 1.c.a. della stessa - la cui violazione (non rientrando esse tra quelle di cui al punto 4) non è denunciabile per cassazione. E a identica conclusione deve pervenirsi relativa- - non ricor- mente al secondo - difetto di motivazione rendo la ipotesi di cui al n. 5: di motivazione cioè assolutamente mancante, apparente o insanabilmente con- traddittoria. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione per oltre gli onorari, liquidati in L. unmilioneduecentomi- la. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 3.7.2000. Spartan K in Presidente Il Consigliere Est. сты Depositata in Cancelleria 30 GEN. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola IL CANCELLIERE CI Concetta Amendola ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 7