Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.
Commentari • 3
- 1. Appropriazione indebita: remissione tacita di querela e criteri di accertamento del dolo specificohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Tribunale di Aosta, Sentenza del 14Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2017
- 3. Remissione della querela: non necessaria l'accettazione dell'imputatoAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2017
secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione espressa da parte del querelato, essendo necessario che non risulti espressamente o da fatti concludenti che il querelato intenda ricusare la remissione, e che "nella assenza o contumacia dell'imputato non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (cfr. da ultimo Cass. n. 30614 del 2008); Nel caso in esame, rileva il Tribunale, l'imputato è assente, non ha manifestato alcun interesse per il processo, sicché da tale comportamento si deve desumere la sua volontà tacita di non ricusare la remissione di querela.
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 30614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30614 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 26/06/2008
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 936
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI AR - Consigliere - N. 028199/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di LUCCA;
nei confronti di:
1) NI OS, N. IL 25/07/1940;
avverso SENTENZA del 31/05/2007 GIUDICE DI PACE di LUCCA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Febbraro G., che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca avverso la sentenza in data 31 maggio 2007 con la quale il locale Giudice di Pace, nel procedimento a carico di DI OS per il reato ingiuria e percosse ai danni di EN AR, ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per remissione di querela.
Deduce la violazione dell'art. 340 c.p.p. perché il Giudice ha affermato che, stante la contumacia dell'imputata, non poteva ritenersi realizzata la condizione della volontà di accettazione della remissione formalizzata dalla persona offesa, volontà richiesta dalla norma citata.
Ad avviso del ricorrente, basato su talune pronunzie di questa Corte di legittimità, occorre la formale manifestazione di tale volontà. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Nella sentenza impugnata si valorizza la mancanza di volontà contraria alla accettazione della remissione che non è soltanto il frutto di elaborazione giurisprudenziale ma si ricava dal testo dell'art. 155 c.p. nel quale si legge che "la remissione non produce effetto se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione". Tale precetto ha indotto al formarsi di giurisprudenza di questa Corte secondo cui per l'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa (rv. 174517; rv. 173409). In conclusione, ciò che il giudice deve ricercare non è la esistenza o meno di una manifestazione di volontà dell'imputato - espressa o tacita che sia - sulla accettazione ma, più semplicemente, la mancanza di "ricusa" ossia di un rifiuto, desumibile da dichiarazioni o fatti concludenti, di tale accettazione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi di segno positivo, anche in presenza di un imputato contumace può essere apprezzata tale mancanza. Nella assenza o nella contumacia dell'imputato, infatti, non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza. Nè il PM impugnante ha allegato manifestazioni di tal fatta ricavabili da altri atti del procedimento, così venendo meno, oltretutto, all'onere di dimostrare la concretezza dell'interesse alla coltivazione del gravame. Non può pertanto, in tale prospettiva, essere condiviso l'opposto orientamento che, facendo leva sull'art. 340 c.p.p., sostiene tout court, che la mancata comparizione dell'imputato all'udienza non può essere interpretata di per sè sola come volontà di accettare la remissione della querela (rv. 234437), ne' l'orientamento che richiede che la assenza dell'imputato debba essere quantomeno accompagnata dalla prova della sua previa conoscenza della remissione (rv 152803; Sez. 6, 30 maggio 1980, Irollo;
Sez. 4, 16 aprile 1974, Madonna;
analogamente, v. rv 237704).
In primo luogo, infatti, va rilevato che l'art. 340 c.p.p., è norma che regola le forme e i modi della accettazione così come della remissione "espresse", per i casi nei quali a tale forma si sia fatto ricorso. E tale norma, di carattere squisitamente processuale, non si pone in contrasto, ma anzi viene integrata dalla norma di valore anche sostanziale dell'art. 152 c.p., che prevede e regola i casi di remissione tacita e mancanza di ricusa della remissione, accanto a quelli della manifestazione di volontà espressa, appena ricordati. Per la accettazione della remissione, poi, a differenza che per la remissione, non potrebbe valere nemmeno l'obiezione (coltivata dalla giurisprudenza di legittimità, per l'appunto, in tema di remissione tacita alla luce del dato testuale dell'art. 152 c.p.p.) secondo cui la intenzione della parte sulla composizione della lite può essere manifestata tacitamente solo in sede extraprocessuale, mentre dovrebbe essere esplicita e univoca quando fosse espressa in sede processuale. Infatti l'argomento riguarda, come si legge nell'art.152 c.p., soltanto la remissione di querela che è l'atto con il quale si instaura la procedura estintiva, atta ad interferire con il principio della obbligatorietà della azione penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2008