Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 30614
CASS
Sentenza 26 giugno 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel procedimento davanti al giudice di pace, ai fini dell'efficacia della remissione di querela, non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione. Ne consegue che, in assenza di altri elementi, anche la contumacia dell'imputato può essere apprezzata quale indice dell'assenza della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza.

Commentari3

  • 1Appropriazione indebita: remissione tacita di querela e criteri di accertamento del dolo specifico
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Tribunale di Aosta, Sentenza del 14
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2017

  • 3Remissione della querela: non necessaria l'accettazione dell'imputato
    Avv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 28 agosto 2017

    secondo la giurisprudenza di legittimità, non occorre l'accettazione espressa da parte del querelato, essendo necessario che non risulti espressamente o da fatti concludenti che il querelato intenda ricusare la remissione, e che "nella assenza o contumacia dell'imputato non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (cfr. da ultimo Cass. n. 30614 del 2008); Nel caso in esame, rileva il Tribunale, l'imputato è assente, non ha manifestato alcun interesse per il processo, sicché da tale comportamento si deve desumere la sua volontà tacita di non ricusare la remissione di querela.

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2008, n. 30614
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30614
Data del deposito : 26 giugno 2008

Testo completo