Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 2828
CASS
Sentenza 4 dicembre 2012

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Massime1

In tema di gratuito patrocinio richiesto da cittadino appartenente a Stato extracomunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attestazione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati di cui eventualmente disponga, ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di un extracomunitario, essendosi l'autorità consolare limitata a dichiarare la veridicità della certificazione 'per quanto a conoscenza").

Commentario1

  • 1Lo straniero (anche non UE) può depositare la dichiarazione sostitutiva dello stato di non abbienza, in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 settembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 2828
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2828
Data del deposito : 4 dicembre 2012

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