Sentenza 4 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio richiesto da cittadino appartenente a Stato extracomunitario, l'attestazione dell'autorità consolare sulla veridicità dell'autocertificazione relativa al reddito non è di per sé idonea a determinare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, atteso che è necessaria l'individuazione, anche in forma sintetica, dei concreti elementi acquisiti in merito, al fine di consentire gli eventuali ed opportuni controlli. Ne consegue che l'autorità consolare, al fine di una attestazione utile all'interessato, non può limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati di cui eventualmente disponga, ma, in conformità al principio di leale collaborazione tra Stati, ha l'onere di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione, indicando gli accertamenti eseguiti. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di un extracomunitario, essendosi l'autorità consolare limitata a dichiarare la veridicità della certificazione 'per quanto a conoscenza").
Commentario • 1
- 1. Lo straniero (anche non UE) può depositare la dichiarazione sostitutiva dello stato di non abbienza, in caso di impossibile produzione dell’attestazione consolare.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 8 settembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/12/2012, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 04/12/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 1744
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 20809/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA AL BE EM N. IL 16/07/1970;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE C/;
avverso l'ordinanza n. 258/2011 TRIBUNALE di ASTI, del 17/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Geraci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Asti ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata da CH BA. Lo stesso Tribunale ha respinto pure l'opposizione proposta contro il provvedimento in questione.
2. Ricorre per cassazione l'interessato. Si espone che la domanda era accompagnata da ampia documentazione attestante la risalente permanenza in Italia, la residenza, la richiesta di cittadinanza, la costituzione di un nucleo familiare. Il provvedimento impugnato, si assume, non ha preso in esame le questioni dedotte.
Inoltre, la dichiarazione consolare non è condizione di ammissibilità della domandata e può essere surrogata da dichiarazione sostitutiva. Il diritto invocato va riscontrato alla stregua della situazione patrimoniale ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 79 e 96, senza discriminazioni nei confronti dell'extracomunitario.
3. Il ricorso è infondato;
non riscontrandosi il vizio di violazione di legge.
Il provvedimento impugnato espone che l'art. 79 del richiamato D.P.R. richiede che il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda T'istanza con certificazione consolare che attesta la verità di quanto dichiarato in ordine al redditi prodotti all'estero. Inoltre, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione consolare deve specificare quali sono gli elementi concreti acquisiti, tali da confortare l'asseverazione. Nel caso di specie l'autorità consolate tunisina si è limitata a dichiarare che la certificazione è veridica "per quanto a conoscenza". In conseguenza non vi sono elementi di giudizio affidabili quanto ai rediti all'estero, con la conseguenza che la domanda non può essere accolta.
A tale riguardo è sufficiente rammentare che la giurisprudenza costituzionale, con la sentenza n. 219 del 1995, in relazione alla previgente disciplina della materia ha ritenuto l'irragionevolezza intrinseca della disciplina dell'onere documentale perché il legislatore, se da una parte nella sua discrezionalità può individuare in termini analoghi per il cittadino e per lo straniero la situazione reddituale che definisce la condizione di non abbienza come presupposto per la spettanza del beneficio, non può però rinunciare solo per lo straniero a prevedere una qualche verifica e controllo che non siano legati unicamente all'eventualità, meramente ipotetica e casuale, che all'autorità consolare già risultino elementi di conoscenza utili a valutare l'autocertificazione del presupposto. Si è pertanto ritenuto che l'autorità consolare, se vuole rendere una attestazione utile in favore dell'interessato, non può più limitarsi a raffrontare l'autocertificazione con i dati conoscitivi di cui eventualmente disponga, ma (nello spirito di leale collaborazione tra autorità appartenenti a Stati diversi) ha (non certo l'obbligo, ma) l'onere (implicito nella riferibilltà ad essa di un atto di asseveramento di una dichiarazione di scienza) di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione indicando gli accertamenti eseguiti. Il principio in questione, sebbene espresso con riguardo alla previgente disciplina, pone un'enunciazione di carattere generale che orienta senz'altro pure l'interpretazione della legislazione vigente;
con la conseguenza che il provvedimento impugnato si rivela conforme alla legge. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2013