Sentenza 26 novembre 2002
Massime • 1
Nei procedimenti per reati commessi con il mezzo della stampa, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di cd. "prima diffusione", il quale di solito coincide con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifica l'immediata possibilità che esso venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso in senso potenziale. (Nella specie, riferita a pretesa diffamazione consumata in un articolo di cronaca locale di un quotidiano a diffusione nazionale stampato in Roma, la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale di Ascoli Piceno sul rilievo che nel territorio del relativo circondario aveva sede, all'epoca dei fatti, la tipografia in cui si stampavano le edizioni provinciali del giornale)
Commentario • 1
- 1. Il reato di diffamazione ex art. 595 c.p.: tutela della reputazione, libertà di espressione e sfide digitalihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
1. Premessa Il reato di diffamazione, disciplinato dall'art. 595 c.p., costituisce uno degli snodi centrali della riflessione penalistica contemporanea, non soltanto per la frequenza applicativa della norma, ma soprattutto per la sua funzione di cerniera tra valori costituzionali potenzialmente confliggenti. Da un lato, infatti, esso tutela l'onore e la reputazione, ossia quel bene complesso che esprime la dimensione relazionale della dignità umana e che condiziona la possibilità dell'individuo di partecipare in modo pieno e credibile alla vita sociale; dall'altro, inevitabilmente interferisce con la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), considerata dalla Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/2002, n. 41038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41038 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 26/11/2002
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3596
3. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 14434/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza proposto in data 27 marzo 2002 da:
GUP di Ascoli Piceno nel procedimento penale nei confronti di BR PI, nato a [...] l'[...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Edoardo Fazzioli;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso per la competenza del Tribunale di Roma;
udito il difensore Avv. (non è comparso nessuno);
OSSERVA:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il GUP del tribunale di Ascoli Piceno, rilevato che il tribunale di Roma procedeva nei confronti di SE TR per lo stesso reato per il quale il procuratore della Repubblica di Ascoli Piceno aveva chiesto il decreto di citazione a giudizio, con ordinanza del 27 marzo 2002 elevava conflitto positivo di competenza, trasmettendo gli atti a questa corte per la risoluzione del conflitto.
2. sussiste il conflitto denunziato, in quanto due giudici ordinari procedono per lo stesso fatto nei confronti della stessa persona. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del tribunale di Ascoli Piceno.
Al SE è contestato il reato di cui all'art. 57, 595 c.p. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47 di avere omesso il controllo, quale direttore responsabile del "Messaggero", dell'edizione locale "Cronaca dell'Aquila" e sulla relativa locandina pubblicitaria, contenente un articolo di ritenuto contenuto diffamatorio nei confronti di ON EN, fatto commesso il 17 settembre 1997.con riferimento ai reati commessi con il mezzo della stampa questa corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale il "locus commissi delicti", rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, è da individuarsi in quello della "prima diffusione" e, poiché di notevole difficoltà pratica si presenta l'accertamento, in concreto, del luogo nel quale è contenuta la prima diffusione dello stampato, tale luogo coincide con quello della stampa, sulla ragionevole presunzione che, uscito dallo stampato della tipografia, si verifica l'immediata possibilità che venga letto da altre persone e, quindi, la diffusione dello stesso, intesa in senso potenziale" (cfr. tra le altre, cass. 18 ottobre 1991, n. 3834, RV. 189750). Nel caso di specie della documentazione in atti (lettera direttore responsabile del "Messaggero" alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno del 6 novembre 1997) risulta che la pubblicazione delle edizioni provinciali del quotidiano, come quella in esame, venivano stampate fino al 5 novembre 1997 presso lo stabilimento sito Acquaviva Picena, comune compreso nel circondario del tribunale di Ascoli Piceno.
In applicazione, pertanto, del principio di diritto innanzi indicato, tenuto conto che la pubblicazione è avvenuta in data 17 settembre 1997, deve essere dichiarata la competenza del tribunale di Ascoli Piceno al quale vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
dichiara la competenza del tribunale di Ascoli Piceno al quale dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2002