Sentenza 18 marzo 2015
Massime • 1
L'opposizione a decreto penale di condanna non richiede formule sacramentali o vincolate essendo sufficiente che risulti inequivocabilmente espressa una "voluntas impugnationis" ovvero l'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto ammissibile, perchè qualificabile come opposizione, l'atto in cui veniva chiesto l'annullamento o la revoca del decreto penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2015, n. 29283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29283 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 18/03/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 634
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 26636/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De GL UC, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 17-09-2013 del Gip presso il tribunale di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DI NICOLA Vito;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al giudice di merito.
RITENUTO IN FATTO
1. De GL UC ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 17 settembre 2013 con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Taranto ha dichiarato non luogo a provvedere avverso l'istanza con la quale la ricorrente aveva chiesto l'annullamento o la revoca del decreto penale di condanna n. 369 del 2016 emesso dal medesimo tribunale in data 11-18 febbraio 2013 e notificatogli in data 31 luglio 2013.
Nel pervenire alla predetta conclusione, il gip aveva osservato come il decreto penale non potesse essere annullato o revocato, ma soltanto opposto con le forme di rito.
2. La ricorrente affida il gravame a due motivi con i quali deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto dell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento all'art. 461 c.p.p., nonché all'art. 464 c.p.p.) nonché la nullità e/o l'abnormità del provvedimento impugnato.
Assume di aver tempestivamente proposto opposizione, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., al decreto penale di condanna avendo chiaramente impugnato il provvedimento laddove il gip ha erroneamente dichiarato il non luogo a provvedere senza considerare che l'azione impugnatoria relativa al decreto penale di condanna non richiede, per consolidata giurisprudenza, l'utilizzazione di una forma vincolata, prevedendosi, a pena di inammissibilità, solo la proposizione della relativa dichiarazione nel termine di cui 461 c.p.p., comma 1, da parte della persona legittimata.
Ne consegue che, sebbene richiesto l'annullamento o la revoca del decreto penale, la manifestazione di volontà doveva essere interpretata come opposizione al decreto penale di condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato sulla base del primo motivo, che assorbe il secondo.
2. Invero, con la richiesta di annullamento del decreto penale di condanna, la ricorrente ha posto in essere in modo inequivocabile una dichiarazione di volontà intesa ad impedire che il decreto penale divenisse esecutivo, proponendo pertanto una opposizione nei confronti dello stesso che era stato precisamente e tempestivamente indicato nella richiesta con la quale era stata manifestata la volontà di impugnazione.
Siccome l'opposizione a decreto penale di condanna è in sostanza una impugnazione, ossia un gravame, ad essa sono applicabili le regole generali che disciplinano la materia delle impugnazioni penali, tra cui il principio della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis".
L'opposizione perciò non deve essere contrassegnata da formule sacramentali o vincolate, essendo sufficiente l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, la quale risulti inequivocabilmente espressa con la conseguenza che l'espressione con la quale l'imputato chiede, come nel caso in esame, che "venga annullato il decreto penale in oggetto in quanto infondato" non può condurre all'inammissibilità dell'impugnazione, dovendo interpretarsi come manifestazione di volontà diretta inequivocabilmente all'opposizione perché chiaramente finalizzata all'eliminazione del pregiudizio derivante dal passaggio in giudicato di un provvedimento del quale espressamente si invoca la rimozione. Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio con restituzione degli atti al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2015