Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/01/2002, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUB01 257 /02 IN POR LO HALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 9973/99 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Cron.3068 Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Dott. Bruno BALLETTI Consigliere Ud. 13/11/01 Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALCATEL ITALIA S.P.A., in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante 4-23 OV u EL KR presso lo studio in ROMA VIA dell'avvocato BARGONE ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAPALEONI MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS GA EUGENIO;
- intimato 2001 avverso la sentenza n. 249/99 del Tribunale di 4381 COSENZA, depositata il 04/03/99 R.G.N. 1100/96; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Cosenza del 2 giugno 1993 IO Massa Gallerano, premesso di avere lavorato alle dipendenze della CO srl e che, con accordo del 22 luglio 1992 presso il Ministero del lavoro, la società CA TE spa si era impegnata ad assumere tutti i dipendenti della CO i cui nominativi risultavano da un elenco allegato all'accordo, chiedeva che la medesima CA TE venisse condannata ad assumerlo dal 22 luglio 1992 ed a versargli le retribuzioni maturate medio tempore. Costituitasi la CA TE, il Pretore, con sentenza del 28 luglio 1996, accoglieva parzialmente la domanda, condannando la società alla assunzione ed W al versamento di tre mensilità di Cig con decorrenza dal 11 settembre 1992. Sull'appello principale il lavoratore e sull'appello incidentale della società, il locale Tribunale, con sentenza del 12 marzo 1999, confermava integralmente la statuizione di primo grado. In relazione alla impugnazione proposta dal lavoratore, in cui si censurava il mancato accoglimento della domanda di condanna a tutte le retribuzioni maturate, il Tribunale affermava che nell'accordo stipulato in sede ministeriale ai punti 5 e 6 si era convenuto che le imprese avrebbero collocato il personale risultante dagli elenchi allegati, tra cui al n. 19 figurava quello del Massa Gallerano, in Cigs a zero ore dalla data di assunzione e che, stante l'impegno del Ministero per la urgente approvazione del decreto di concessione della Cigs, le aziende avrebbero anticipato il trattamento Cigs per tre mesi;
tali essendo i limiti dell'impegno assunto dalla società, correttamente il primo giudice aveva determinato la condanna alle tre mensilità di Cigs dal settembre 1992, data in cui erano stati assunti tutti gli altri dipendenti inseriti nell'accordo. Quanto all'appello incidentale della società, affermava il Tribunale che correttamente il primo giudice aveva disatteso la eccezione di inammissibilità della domanda introduttiva, perché questa non poteva considerarsi generica, 1 contenendo sia l'indicazione del petitum sia della causa pretendi, ossia la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro e la corresponsione del relativo trattamento economico in forza del citato accordo del luglio 1992. Inoltre, una volta accertato che il lavoratore non era stato assunto dalla CA, la quale risultava quindi inadempiente all'obbligo assunto, il Pretore non poteva fare altro che riconoscere il diritto del ricorrente all'assunzione, essendo il suo nominativo inserito nell'elenco degli aventi diritto. Peraltro, era rimasta sfornita di prova la allegazione della società per cui l'inadempimento doveva essere imputato al lavoratore che non si era attivato per l'assunzione. -Avverso detta sentenza la CA IT spa Div. CA TE propone ricorso affidato a due motivi, più un ulteriore motivo di ricorso incidentale p condizionato. Il lavoratore è rimasto intimato. La società ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e seg. cod. civ., in relazione ai punti 5 e 6 dell'accordo ministeriale del 22 luglio 1992, nonché difetto di motivazione. Si assume che era stato prodotto il testo dell'accordo sopra citato stipulato presso il Ministero tra varie aziende, tra cui era compresa essa ricorrente, con il quale si era previsto l'obbligo delle aziende firmatarie ad assorbire pro quota alcuni gruppi di dipendenti. Pertanto, essa ricorrente aveva costantemente rilevato, e la circostanza era pacifica, di non avere sottoscritto il successivo accordo del 4 agosto 1992, con il quale si era stabilito, tra l'altro, il numero degli impiegati teoricamente assegnati alle singole aziende. Del tutto liberamente quindi essa ricorrente aveva preso contatto con i lavoratori della lista considerata nell'accordo sottoscritto al Ministero, lista nella quale non 2 figurava tra gli operai il nome del Massa Gallerano, con la conseguente insussistenza di alcun diritto da esso azionabile in merito. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la menzione del lavoratore costituisse elemento fondante il suo inserimento nella lista, perché il suo nominativo era stato indicato solo nella sua qualità di responsabile del gruppo di dipendenti, e pertanto come rappresentante del gruppo e non come parte. Questi N infatti ricopriva all'epoca la qualità di direttore, procuratore speciale della CO ed in questa veste aveva sottoscritto in data 9 marzo 1992 un accordo davanti all'UPLMO. Il motivo non merita accoglimento. E' sufficiente, per addivenirne al rigetto, la ammissione della società ricorrente di avere sottoscritto l'accordo stipulato presso il Ministero del lavoro il 22 luglio 1992, in cui, insieme ad altre aziende, si era obbligata ad assumere i dipendenti CO. Con detta ammissione la società finisce per escludere la sussistenza di vizi di interpretazione dell'accordo citato, tali da inficiare la sentenza che su di esso ha fondato l'accoglimento della domanda proposta dal lavoratore. Sono poi inammissibili le altre argomentazioni, volte ad evidenziare la sua mancata adesione ad un accordo successivo, ossia quello del 4 agosto - senza riportarne il tenore e senza spiegare i motivi per i quali ciò implicherebbe la eliminazione del vincolo assunto con l'accordo precedente - giacché su di esso si sollecita direttamente il giudizio della Corte;
ed infatti non si deduce neppure di averlo sottoposto all'attenzione dei giudici di merito né si svolgono censure sulla sua mancata valutazione da parte del Tribunale. Parimenti inammissibile è la deduzione che il nome del ricorrente figurasse nella lista allegata all'accordo solo in veste di rappresentante di altri lavoratori e non come destinatario, perché anche in tal caso non si riporta il tenore dell'atto, né si assume che la circostanza fosse stata allegata nei gradi di merito e che i giudici l'avessero erroneamente disattesa o erroneamente interpretata. 3 Con il secondo mezzo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 420 cod. proc. civ., in relazione alla rilevanza del comportamento seguito dal Massa Gallerano, nonché difetto di motivazione, perché il Tribunale, disattendendo i suoi rilievi, aveva omesso di considerare che il lungo tempo trascorso tra la procedura di assunzione, perfezionatasi nel settembre 1992 e la richiesta di assunzione avvenuta nel marzo 1993, configurava acquiescenza. In caso di dubbio sulla suddetta ricostruzione storica, si sarebbe dovuto ammettere le prove testimoniali, incomprensibilmente rigettate. Anche questo motivo va rigettato, giacché il relativo ritardo con cui la pretesa fu azionata non può valere come preclusione, giacché il diritto si perde o a seguito di non uso nel termine prescrizionale, o in caso di rinunzia espressa, ovvero con atto bilaterale incompatibile. In via di ricorso incidentale condizionato, ossia nel caso di proposizione ad opera della controparte di ricorso inteso ad ottenere il pagamento di somma superiore alle tre mensilità riconosciuta dai giudici di merito, la società denunzia violazione dell'art. 414, n. 4, cod. proc. civ., perché il ricorrente non aveva mai allegato la ragione del suo diritto all'assunzione, né alcun elemento atto ad individuare nella propria persona l'asserito obbligo di assunzione da parte di essa CA TE. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Esso infatti è consentito alla parte vittoriosa che non vorrebbe vedere trattate le questioni già risolte in suo favore, e che però, in caso di accoglimento del ricorso della controparte, riproponga quelle che sono state decise in senso a lei sfavorevole. Nel caso in esame l'attuale ricorrente era soccombente in relazione alla domanda centrale del processo, che era quella attinente al diritto all'assunzione ›e quindi, se voleva impugnare detto capo, doveva farne valere la erroneità (per mancata allegazione nel ricorso introduttivo delle ragioni a sostegno) con un rituale motivo e non con un motivo condizionato. Il ricorso va quindi rigettato. Nulla per le spese stante la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 13 novembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEVinceurs Cresse Moune la ruse Stillie ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi,30 GEN. 2002 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 IL CANCELLIERE стр 5