Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 14 1 /0 1 C.C. 60531 A I E 6 5 8 R N 9 . O A 1 I / N T ME DEL P LO IT LIAN Z 4 A / U A 6 B R B 2 . T . I L SUPREMA DI CASSAZIONE S R R LA I L . T Oggetto A P G . E . D B R L SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A A E T I IMPOSTA REGISTRO A D 1 R I D 3 S E PRIMA CASA"Sagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 E N T E T . S A N N I E M Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 13946/98 A S E 8 Consigliere Cron.2376 Dott. Enrico РАРА Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Mario CICALA Consigliere Ud. 28/09/00 - Rel. ConsigliereDott. Simonetta SOTGIU E VARIE DCV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente N.
contro
BA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE HI RI, che lo difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE BOSCAROLLI TITO, giusta delega a margine;
3000 per diritti L. 30 GEN. 2001
- controricorrente -
2000 IL CANCELLIERE $1552 nonchè
contro
-1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CI AR CARLA, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. HI VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato per diritti 3000 FFR 2001 HI RI, che lo difende unitamente all'avvocato IL CANCELLIERE BOSCAROLLI TITO, giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 333/97 della Commissione tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 19/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/00 dal Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. LIRE 1000 CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Al Sig. Av Gon. Sielg rilasciata 1 copia legale e n. Da L. 40.000Carta bo a Dir. Cobia H 12000 Totale L. 52000 Roma, 1 MAR. 2001 THI24:49 IL CANCELLIERECANG .. -2- t. Fatto e diritto Atteso che NZ RN e M.RL LU hanno impugnato l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio del Registro di Bolzano aveva revocato i benefici concessi ex legge 118/1985 in relazione all'atto di acquisto di appartamento in data 15.10.1990 con la motivazione che gli acquirenti avevano già goduto dei benefici per l'acquisto della prima casa di cui alla legge n.168/82; che la Commissione Tributaria di 1° grado ha accolto il loro ricorso, ritenendo possibile il cumulo dei due benefici;
che la Commissione Tributaria di II° grado di Bolzano con sentenza 19 dicembre 1997 ha confermato tale pronuncia, per l'annullamento della quale ricorre il Ministero delle Finanze, lamentando la violazione dell'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985 n.12 convertito nella legge 5 aprile 1985 n.118, nonché della legge n.168 del 1982, mentre gli intimati resistono con controricorso;
che la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4309/99; 4840/99; 5488/99) ha affermato, in relazione alle agevolazioni tributarie relative all'acquisto di immobili destinati ad uso abitativo, l'inesistenza di un 3 principio generale di esclusione della cumulabilità di benefici fiscali analoghi fruiti in tempi agevolazione diversi, rispondendo le misure di contingenti, fiscale ad esigenze finanziarie apprezzate di volta in volta dal legislatore in rapporto alle mutevoli emergenze;
che l'art. 7 comma 9 della Legge 23 dicembre Kaly risolvendo infine con norma 1998 n.448, il dubbio di cumulabilità fra i interpretativa benefici di cui al D.L. n.12 del 1985 e quelli previsti dalla Legge n.168 del 1982, ha disposto che "ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad non di lusso, per i quali era uso di abitazione stata chiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2 ovedel D.L. 7 febbraio 1985 n.12 (come convertito) ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso anchedecreto legge, compete l'agevolazione, qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22.4.1982 n.168"; che pertanto il ricorso dell'Amministrazione deve essere rigettato con condanna del ricorrente nelle spese, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
4 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente nelle spese, che si liquidano in complessive L.2.200.000, incluse L.
2.000.000 per onorari. Roma, 28 settembre 2000 II Precedente Il Relatore ay CORTE TO IL CANCELLIERE C1 NA OG DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 26 GEN. 2001 CANCELLIERE C1 NA NO A I R 5 6 A . 8 E T 9 N N 1 U - / O B 4 I B / I Z 6 . R 2 A L T . R L R T . A S P . I . B A D G I A E L T R R E 1 E D 3 T A I 1 S D A . N E N E M S T I N A E S E 5