CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 31/03/2023, n. 9081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9081 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 72/2020 R.G. proposto da: IATOMASI COSTANZA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO, n. 22, presso lo studio degli avvocati GIULIO DI GIOIA e MONICA DE NICOLA, che la rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro RELAX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA, n. 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 27908/2019, depositata il 30/10/2019, R.G.N. 20284/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Civile Sent. Sez. L Num. 9081 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 31/03/2023 2 Fatti di causa 1. TA SI propone ricorso per revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 27908/2019 nella parte in cui non ha condannato Relax s.p.a. al rimborso delle spese di lite in suo favore, deducendo errore di fatto sul punto emergente dagli atti di causa. 2. Relax s.p.a. resiste con controricorso in giudizio di revocazione, concludendo per il rigetto del ricorso avversario e per la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, nonché di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata. 3. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione 1. L'ordinanza contestata ha rigettato il ricorso di Relax s.p.a. per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1048/2015, che aveva dichiarato improcedibile l'appello di tale società avverso la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda di TA SI, aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. 2. Nell'ordinanza di questa Corte n. 27908/2019 è stato dichiarato, in particolare (§ 21), “non luogo a provvedere sulle spese in mancanza di regolare costituzione della parte controricorrente”, rilevando (§ 3) che “la SI ha depositato controricorso senza, tuttavia, fornire la prova della relativa notifica”. 3. La ricorrente per revocazione argomenta circa la regolarità della notifica per raggiungimento dello scopo, avendo controparte replicato al controricorso nella memoria;
afferma che è così dimostrato che controparte è venuta a conoscenza del controricorso notificato;
desume, in altri termini, la prova della regolare notifica del controricorso dal raggiungimento dello scopo dell'atto. 4. Il motivo di ricorso per revocazione non è ammissibile. 5. L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una svista 3 materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890/2019; conf. Cass. n. 2236/2022). L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. n. 442/2018, n. 22171/2010; v. anche S.U. n. 31032/2019). Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2022). 6. Nel caso in esame non è configurabile una svista percettiva, perché sulla questione controversa (non luogo a provvedere sulle spese per mancanza di regolare costituzione della parte controricorrente, che non ha fornito la prova della notifica del controricorso) l’ordinanza impugnata ha espresso una specifica valutazione;
tale natura valutativa della questione ne determina la sottrazione come tale al rimedio revocatorio (cfr. Cass. n. 27622/2018); avendo sulla questione l’ordinanza impugnata compiuto un giudizio di diritto, essa ha effettuato una valutazione dei documenti in atti, ed interpretato il disposto dell'art. 370 c.p.c., che mantiene chiaramente distinti i profili del deposito del controricorso notificato e della sua conoscenza da parte dell'avversario; né parte ricorrente ha rappresentato esplicitamente e direttamente l’avvenuta produzione in atti della notifica del controricorso (piuttosto ha argomentato in 4 diritto circa la possibilità di desumere tale circostanza dalla memoria di controparte). 7. Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 8. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. Non sussistono, invece, i requisiti di esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo ai fini della dell’accertamento di responsabilità processuale aggravata, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità o infondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 26545/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023.
- ricorrente -
contro RELAX SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA, n. 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 27908/2019, depositata il 30/10/2019, R.G.N. 20284/2015; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 31/01/2023 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Civile Sent. Sez. L Num. 9081 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: MICHELINI GUALTIERO Data pubblicazione: 31/03/2023 2 Fatti di causa 1. TA SI propone ricorso per revocazione dell'ordinanza di questa Corte n. 27908/2019 nella parte in cui non ha condannato Relax s.p.a. al rimborso delle spese di lite in suo favore, deducendo errore di fatto sul punto emergente dagli atti di causa. 2. Relax s.p.a. resiste con controricorso in giudizio di revocazione, concludendo per il rigetto del ricorso avversario e per la condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, nonché di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata. 3. Il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Ragioni della decisione 1. L'ordinanza contestata ha rigettato il ricorso di Relax s.p.a. per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 1048/2015, che aveva dichiarato improcedibile l'appello di tale società avverso la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda di TA SI, aveva condannato la società al pagamento di differenze retributive e del trattamento di fine rapporto. 2. Nell'ordinanza di questa Corte n. 27908/2019 è stato dichiarato, in particolare (§ 21), “non luogo a provvedere sulle spese in mancanza di regolare costituzione della parte controricorrente”, rilevando (§ 3) che “la SI ha depositato controricorso senza, tuttavia, fornire la prova della relativa notifica”. 3. La ricorrente per revocazione argomenta circa la regolarità della notifica per raggiungimento dello scopo, avendo controparte replicato al controricorso nella memoria;
afferma che è così dimostrato che controparte è venuta a conoscenza del controricorso notificato;
desume, in altri termini, la prova della regolare notifica del controricorso dal raggiungimento dello scopo dell'atto. 4. Il motivo di ricorso per revocazione non è ammissibile. 5. L'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una svista 3 materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato, e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 26890/2019; conf. Cass. n. 2236/2022). L'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione (Cass. n. 442/2018, n. 22171/2010; v. anche S.U. n. 31032/2019). Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2022). 6. Nel caso in esame non è configurabile una svista percettiva, perché sulla questione controversa (non luogo a provvedere sulle spese per mancanza di regolare costituzione della parte controricorrente, che non ha fornito la prova della notifica del controricorso) l’ordinanza impugnata ha espresso una specifica valutazione;
tale natura valutativa della questione ne determina la sottrazione come tale al rimedio revocatorio (cfr. Cass. n. 27622/2018); avendo sulla questione l’ordinanza impugnata compiuto un giudizio di diritto, essa ha effettuato una valutazione dei documenti in atti, ed interpretato il disposto dell'art. 370 c.p.c., che mantiene chiaramente distinti i profili del deposito del controricorso notificato e della sua conoscenza da parte dell'avversario; né parte ricorrente ha rappresentato esplicitamente e direttamente l’avvenuta produzione in atti della notifica del controricorso (piuttosto ha argomentato in 4 diritto circa la possibilità di desumere tale circostanza dalla memoria di controparte). 7. Il ricorso per revocazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 8. Parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore della società controricorrente delle spese del presente giudizio secondo la regola della soccombenza, nonché al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione. Non sussistono, invece, i requisiti di esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo ai fini della dell’accertamento di responsabilità processuale aggravata, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sull’antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dall’inammissibilità o infondatezza dell’impugnazione (cfr. Cass. n. 26545/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2023.