Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 1
La previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione, funge da criterio moderatore, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta, ma non impedisce che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite. (Fattispecie, nella quale è stata disposta l'esecuzione di una condanna alla pena di anni 18 di reclusione nei confronti di persona, che aveva già espiato una precedente pena di anni 26 e mesi uno di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 37635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37635 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 02/07/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2162
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1288/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'BE NT N. IL 04/12/1955;
avverso l'ordinanza n. 5/2013 CORTE ASSISE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 03/12/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di D'EN NT proponeva incidente di esecuzione con il quale deduceva che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento di cumulo emesso il 3.12.1991 aveva disposto l'esecuzione della pena di anni 26 e mesi 1 di reclusione, già scontata;
con ordine di carcerazione emesso il 26.6.2012 aveva disposta l'esecuzione di una successiva condanna alla pena di anni 18 di reclusione;
ciò premesso, chiedeva di dichiarare illegittimo il secondo ordine di esecuzione pena per violazione del limite legale di pena previsto dall'art. 78 c.p. nella misura massima di anni 30. Con ordinanza del 3.12.2013, la Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta.
Avverso l'ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 78 c.p., nonché per motivazione carente, illogica e contraddittoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che il disposto dell'art. 78 c.p., comma 1, n. 1, secondo cui la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di anni trenta di reclusione, non deve essere inteso nel senso che il pluricondannato non possa essere detenuto, nel corso della vita, per un periodo complessivamente eccedente tale limite, poiché ciò equivarrebbe ad una ratifica di impunità per qualsiasi delitto commesso da soggetti che abbiano già scontato una pena pari ad anni 30 di reclusione;
la norma non ha valenza assoluta bensì relativa, nel senso che, in caso di esecuzione di una pluralità di condanne a pena detentiva, il criterio moderatore in questione opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta. (Sez. 1, n. 25119 del 21/05/2004, Finini, Rv. 228145).
Nel caso in esame è pacifico che la pena di anni 26 e mesi 1 di reclusione, indicata nel provvedimento di cumulo emesso il 3.12.1991, era stata interamente espiata alla data di emissione del nuovo ordine di carcerazione per l'esecuzione della pena di anni 18 di reclusione, con conseguente inapplicabilità del criterio moderatore previsto dall'art. 78 c.p.. A norma dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma ritenuta equa di Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014