Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 37635
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La previsione dell'art. 78, comma primo, n. 1, cod. pen., secondo la quale la pena da applicare nel caso di concorso di reati che importano pene detentive temporanee non può superare il limite massimo di trent'anni di reclusione, funge da criterio moderatore, nel caso di reiterazione di reati, con riguardo alla somma tra il residuo della pena da espiare all'atto della commissione (in stato di libertà o in detenzione) di ogni nuovo reato e la pena per quest'ultimo inflitta, ma non impedisce che, nel corso della vita, un soggetto possa essere detenuto per un tempo complessivamente eccedente tale limite. (Fattispecie, nella quale è stata disposta l'esecuzione di una condanna alla pena di anni 18 di reclusione nei confronti di persona, che aveva già espiato una precedente pena di anni 26 e mesi uno di reclusione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 37635
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37635
    Data del deposito : 2 luglio 2014

    Testo completo