Sentenza 11 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/01/2001, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POL0 0302 SSAZIONELA CORT Oggetto previdenza SEZIONE LAVORO dei ferrovieri Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G.N. 22003/98 - Cron.560 Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI - Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Ud.03/10/00 Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA 626 IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 6000 per diritti L. || 1.1-GEN-2001 FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FFSS SPA IL CANCELLIERE TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale CANCELLERIA elettivamente domiciliata rappresentante pro tempore, 22, presso lo studio in ROMA VIA DI RIPETTA , che la rappresentadell'avvocato VESCI GERARDO, difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE WALTER, elettivamente domiciliato in ROMA, BARTOLINO Rilasciata copia legale VIA F. DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato al Sig. per diritti L. TENCHINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende, 16 FEB, 2001 2000 IL CANCELLIERE 3947 giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 21744/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 09/12/97 R.G.N. 51490/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GIROMINI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. : By -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza resa il 24 gennaio 1995 il Pretore di Roma, accogliendo al domanda proposta da ER AR nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello dichiarava il diritto del ricorrenteStato, riconoscendo che la all'equo indennizzo, egli osteoartrosi di cui era affetto rence derivava da causa di servizio, con incidenza del dodici per cento sulla capacità di lavoro. Proposto appello dalla soccombente, con sentenza 9 dicembre 1997 il Tribunale confermava la prima decisione osservando come dalla prova testimoniale e dalla consulenza tecnica medico- a c i r u o C " legale fosse emerso: -che il AR aveva svolto attività lavorativa alle dipendenze delle FF.SS. dal 1971 al 1991, svolgendo mansioni di verniciatore;
-che tale attività consisteva nell'uso di un pennello con la mano destra per verniciare ed alternativamente nell'uso di una carta abrasiva umidificata;
con la mano sinistra veniva effettuato un lavoro di spugnatura e tale lavoro era stato svolto quotidianamente per circa sei ore;
-che la patologia diagnosticata a carico del lavoratore interessava ambedue le mani e consisteva 3 in una osteoartrosi avanzata a livello dell'articolazione trapezio primo metacarpo a sinistra ed in iniziali segni di tipo osteoartrosico a destra. Il consulente aveva tenuto conto anche della natura ingravescente della affezione osteoarticolare, mentre l'ipotesi, formulata dalla società appellante, che questa potesse essere stata contratta alle dipendenze di altro, precedente datore di lavoro non poteva avere rilievo in quanto generica, ossia priva di indicazioni circa la durata, complessiva e giornaliera, dell'attività di o c n u verniciatura. d e P Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato. Resiste il con controricorso. Memoria dellaAR ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente lamenta omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo, in ordine al difetto di assolvimento da parte del lavoratore attore in giudizio dell'onere di provare il nesso di causalità tra il lavoro svolto e la malattia denunciata. Analoga censura essa svolge nel secondo motivo, parlando di valutazione acritica della relazione not peritale e Lavvisando contraddizioni di motivazione nell'avere i giudici di merito ravvisato artrosi sinistra del. lavoratore, pur nella mano pacificamente ambidestro, о nell'avere confuso nesso di occasionalità e nesso di causalità fra lavoro e malattia. Nessuno dei due motivi, da esaminare insieme perché connessi, merita accoglimento. Come detto in narrativa, il Tribunale ha, sulla base della consulenza tecnica, ampiamente motivato circa l'attività di verniciatore svolta per circa vent'anni dall'appello alle dipendenze delle Ferrovie dello Stato e sui modi con cui essa veniva compiuta, usuranti per le articolazioni delle mani. Non è vero che il collegio d'appello abbia recepito la relazione tecnica, che anzi haacriticamente posto a confronto con gli argomenti dell'appellato, in particolare rilevando la genericità del richiamo ad attività svolta in precedenza, alle dipendenze di altro datore di lavoro. Inutili si rivelano perciò le considerazioni, svolte dalla società ricorrente soprattutto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, circa la distribuzione dell'onere della prova in 5 materia di infermità contratta sul lavoro. Irrilevanti palesemente, e quindi pretestuose, sono infine le censure di difetto di motivazione, mosse dalla ricorrente, che in realtà tende ad ottenere da questa Corte nuove impossibili valutazioni di merito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in lire 13.500 oltre a lire per onorario, da duemilionicinquecentomila distrarre a favore dell'avv. Giuseppe Tenchini, che si dichiara antistatario. 3 ottobre 2000. I A D 11 Presidente: S , S 0 3 O A II Cons. estensore: 1 L 3 T L . , R 5 T O A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA . B S R E I A N Depositata in Cancelleria ' P D S L 3 I L 11 GEN. 2001Oggi, A 7 E N T - D S G 8 - I O O 1 S CA IL COLLABORATORE P 1 A N M D E DI CANCELLERIA I H S E E O A N I , G E D O A G R E E O T T L S T I N T I E G A S E R L I E R L D E O D