Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/07/2003, n. 10516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10516 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO REPUBBLICA ITALIANAE GIUDICE DI P ACE) ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danni al patrimonio SEZIONI UNITE CIVILI1 05 16 zootecnico, azione contro la Regione, questione di Composta dagli Ill. strati: giurisdizione R.G.N. 23311/01 Dott. Angelo GRIECO - Primo Presidente f.f. - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- -Consigliere- Cron. 23530 Dott. Antonino ELEFANTE Rep. Consigliere Dott. Roberto PREDEN Ud. 13/03/03 - Consigliere - Dott. Enrico ALTIERI - Rel. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI -Consigliere Dott. Ugo VITRONE - Consigliere ROSELLI Dott. Federico - ConsigliereDott. Stefanomaria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 50, prsso la Sede della Delegazione Romana SARDEGNA difesa della Regione stessa, rappresentata e dall'avvocato ALDO GALLO, giusta delega in atti;
ricorrente 2003 contro ili 260 FA VA, elettivamente domiciliato in ROMA, 1 VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato TERESA BRUNETTI, giusta delega a margiene del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 37/01 del Giudice di pace di PETILIA POLICASTRO, depositata il 01/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. VA OF, con atto di citazione del 23 marzo 2001, ha convenuto in giudizio davanti al giudice di pace di Petilia Policastro la Regione Calabria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di lire 1.000.000, a titolo di risarcimento danni subiti per la morte di due bovini di sua proprietà, sbranati da cani randagi. La Regione si è costituita in giudizio ed ha resi- stito alla domanda.
2. La domanda è stata accolta con sentenza del 1° giugno 2001 (n. 37 del 2001) e la Regione è stata con- 2 dannata al pagamento di quanto richiesto. " Il giudice di pace ha ritenuto che, nella specie, ricorrevano i presupposti indicati nelle leggi della regione Calabria n. 281 del 1991 e n. 10 del 1998. 3. Per la cassazione della sentenza, la Regione Ca- labria ha proposto ricorso. VA OF resiste con controricorso. Il ricorso è stato assegnato alle sezioni unite, in ragione della questione di giurisdizione contenuta nel ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso, la Regione Ca- labria sostiene che, in base alla sua legislazione, agli imprenditori agricoli, che hanno subito perdite di capi di bestiame causate da animali selvatici di specie protetta, è riconosciuto un indennizzo, la cui entità è valutata discrezionalmente dall'Ente Regione. Da questa premessa ricava che la posizione del- l'agricoltore danneggiato non è di diritto soggettivo, ma d'interesse legittimo, con la conseguente giurisdi- zione del giudice amministrativo.
2. La legge regionale della Calabria 22 settembre 1998 n. 10 è intervenuta, tra l'altro, per assicurare agli allevatori la riparazione dei danni subiti dal be- stiame ucciso da animali protetti o da cani selvatici o 3 inselvatichiti. L'art. 25 della legge prevede al riguardo un proce- dimento amministrativo di accertamento del danno subì- to, concluso il quale l'assessorato all'agricoltura provvede alla liquidazione del danno ed al pagamento relativo. Il procedimento amministrativo inizia con la denun- cia del fatto agli agenti del Corpo forestale dello Stato ed all'ufficio del veterinario competente per territorio (primo comma della norma), si svolge attra- verso l'accertamento dell'evento, la descrizione dei luoghi ove esso si è verificato, la descrizione del ca- po di bestiame ucciso, la motivazione dell'imputabilità dell'evento ad animali protetti o cani randagi o insel- vatichiti e la determinazione del valore del capo di bestiame ucciso. Il procedimento amministrativo si chiude con la distruzione degli animali alla presenza della Guardia forestale (secondo comma, letetre da a) a d). Concluso il procedimento, 10 stesso articolo 25 stabilisce che l'interessato può inoltrare al Corpo fo- restale dello Stato domanda di risarcimento dei danni e che il Corpo forestale, nei venti giorni successivi, la rimetta, corredata di parere favorevole all'accoglimen- to, all'Assessorato all'agricoltura, il quale "provve- نا 4 derà alla relativa liquidazione e pagamento" del danno (terzo comma).
3. Non si possono nutrire dubbi in ordine alla po- sizione dell'agricoltore: la legge regionale gli assi- cura una protezione, il contenuto della quale è dato dalla tutela risarcitoria per equivalente;
egli dovrà essere indennizzato di quanto ha perduto;
ha diritto, in altre parole, a ricevere quanto gli è stato ricono- sciuto, secondo la legge, a titolo di indennizzo. Ne segue che l'Amministrazione non può sottrarsi all'obbligo risarcitorio, accampando la configurazione di un interesse legittimo ostativo all'accoglimento della domanda. L'inquadramento3.1. della situazione soggettiva fra quelle di interesse legittimo, dell'interessato compiuto dalla Regione, non è corretto. Indipendentemente dal problema della tutelabilità anche degli interessi pretensivi, già riconosciuta con la sentenza n. 500 del 1999 di queste sezioni unite, non deve sfuggire che la posizione dell'interessato, nella situazione descritta, non s'inquadra nello schema norma - potere- effetto giuridico, che non consente la tutela davanti al giudice ordinario, sebbene in quello norma - fatto effetto giuridico, il sindacato del qua- le non può essere sottratto alla giurisdizione piena e 5 sostitutiva del giudice ordinario, perché non è in di- scussione il modo di esercizio di un potere pubblico contemplato da una norma. S'intende affermare che, quando la situazione data s'inquadra nel secondo schema, il giudice ordinario ben può emettere pronunce di condanna in danno dell'Ente regione: negli stessi termini, gia ss. uu. 6 febbraio 2003, n. 1734. 3.2. Nella specie, il giudice di pace ha accertato, in maniera non più sindacabile, che la conclusione del procedimento amministrativo descritto dall'articolo 25 della legge regionale della Calabria n. 10 del 1998 è stata favorevole all'interessato. Ha accertato, in al- tre parole, l'avverarsi del fatto dannoso, il quale de- ve essere riparato. La liquidazione ed il pagamento di quanto richie- sto, quindi, non poteva essere rifiutato;
essendo sta- to, invece, rifiutato, correttamente, è intervenuta la sentenza di condanna all'equivalente di quanto era sta- to perduto.
3.3. L'obbiezione della ricorrente che, nella legge regionale, il risarcimento è condizionato dagli accer- tamenti che di volta in volta sono compiuti, oltre a non essere sorretta da alcun dato normativo attuale, non può incidere sulla posizione di vantaggio assicura- 6 ta. La tutela di questa posizione, infatti, non può es- sere condizionata dalle limitazioni dei mezzi finanzia- ri dell'Ente territoriale, perché limitazioni di questo genere sono elementi estranei alla tutela del diritto soggettivo, non previsti dal sistema e si risolvono in una condizione di privilegio del debitore meramente soggettiva e come tale irrilevante. Il richiamo alla legislazione statale, ad altre leggi regionali e a decisioni di questa Corte, che nel- la materia avrebbero configurato la posizione del dan- neggiato come quella di interesse legittimo, dunque, non è corretto, essendo diversi i presupposti normati- vi.
3.4. Infine, non regge neppure l'obbiezione del- 1'assenza, nella fattispecie, dell'illecito, il quale, invece, sussiste ed è dato dall'inadempimento della prestazione risarcitoria.
4. L'esame del secondo e terzo motivo del ricorso è devoluto alla cognizione della sezione semplice e, per- tanto, gli atti debbono essere rimessi al Primo Presi- dente per detta assegnazione. Alla liquidazione delle spese di questo giudizio provvederà la sezione semplice.
p. q. m.
7 BRG 2331/01 La Corte di cassazione, a sezioni unite, riget- ta il primo motivo, dichiara la giurisdizione del giu- dice ordinario e rimette gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso alla sezione semplice, ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO in ordine alle altre doglianze. ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 Così deciso in Roma il 13 marzo 2003. (IST.NE GIUDICE DI PACE) Luigi Francesco Di Nanni, Est. Il Primo Presidente Thick Grady IL CANCELLIERE C1 Giambattista Giovani Depositata in Cancelleria -3.LUG. 2003 UFFF 01 Clambettista 8