CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/04/2026, n. 14888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14888 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) AN AL, nato a [...] il [...] 2) AN TO, nato a [...] il [...] 3) AN UD, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 13/01/2025 della Corte di appello di Genova;
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. lette le conclusioni del difensore del difensore dei ricorrenti, avv. Patrizia AU, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto da TO AN e dai suoi figli AL e UD avverso il decreto del Tribunale della stessa città del 22 marzo 2023, che aveva respinto l'istanza, da essi avanzata a norma dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, per la revoca del decreto di confisca emesso nei loro confronti dallo stesso Tribunale il 10 maggio 2010 e divenuto definitivo il 26 febbraio 2014. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14888 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RO MA Data Udienza: 24/03/2026 1.1. La prova nuova, posta a fondamento della richiesta di revoca, consiste in una scrittura privata, che gli interessati affermano di aver casualmente rinvenuto nel giugno del 2021, attestante la donazione della somma di trenta milioni di lire, effettuata nel 1963 dal proprio padre a Filippa Lo Re, moglie e madre dei ricorrenti, quale dono nuziale: somma che avrebbe rappresentato la lecita provvista iniziale per i successivi investimenti immobiliari, che, nel corso degli anni, avrebbero concorso alla formazione del patrimonio confiscato. 1.2. Secondo il Tribunale, tale prova documentale non avrebbe avuto valenza decisiva ai fini della dimostrazione della provenienza lecita dei beni sottoposti a vincolo. 1.3. La Corte d'appello, con il provvedimento impugnato, pur rilevando come non risultino addotte le modalità e le circostanze del rinvenimento di tale documento, lo ha ritenuto significativo per la prova della provenienza legittima o meno dei beni confiscati, ma ne ha escluso la rilevanza ai fini della revoca del relativo provvedimento, osservando che, a prescindere dalla documentazione, il fatto dell'avvenuta donazione doveva ritenersi certamente noto agli interessati, che tuttavia non lo avevano mai dedotto nel corso del giudizio conclusosi con l'applicazione di tale misura: ragione per cui, «pur potendosi ritenere la novità del mezzo di prova, ovvero il documento in questione, non può ritenersi nuovo il fatto che la somma di lire 30 milioni sia entrata nel patrimonio della Lo Re già nel 1963» (pag. 9, decreto). 2. Impugnano tale decisione tutti e tre gli interessati attraverso un comune atto dell'avv. Patrizia AU;
per il solo AL, inoltre, ha proposto distinto ricorso anche l'avv. Alessandro Sola. 2.1. L'avv. AU lamenta, anzitutto, la violazione dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento relativo a proposta di applicazione formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 117, stesso d.lgs.). Per l'effetto - deduce - legittimerebbero la revoca della misura di prevenzione, prevista da tale disposizione anche per il difetto ab origine dei relativi presupposti, non soltanto le prove sopravvenute alla decisione definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice procedente, analogamente a quanto accade per la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna (si richiamano, a sostegno, le sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, e n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955). 2 2.2. L'avv. Sola, dal suo canto, deduce la violazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina la revocazione della confisca, rilevando: a) che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, sia TO AN che, più specificamente, suo figlio UD, sentiti nel corso del precedente procedimento, avevano riferito di tale donazione;
b) che, comunque, la circostanza non è stata particolarmente evidenziata in quel procedimento, poiché, in assenza di qualsiasi elemento di prova, la relativa allegazione sarebbe stata irrilevante;
c) che, in ogni caso, il decreto impugnato si fonda sull'erronea sovrapposizione tra "prova nuova" e "fatto nuovo"; c) che, nello specifico, si versa in un'ipotesi di scoperta di prove decisive successiva alla definizione del giudizio, per tale dovendo intendersi anche la successiva conoscenza, casuale o meno, di dati o fatti prima incolpevolmente ignorati, la quale legittima il ricorso per revocazione, secondo la lettura offerta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707. 2.3. Entrambi i ricorsi, inoltre, denunciano la sostanziale assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti per la legittimità della confisca: sia sotto il profilo della congruenza temporale tra gli incrementi patrimoniali e la manifestazione di pericolosità dei proposti, trattandosi di beni acquistati per lo più in epoca precedente a quella cui si riferiscono le condanne pronunciate nei loro confronti;
sia per quel che riguarda l'omessa disamina distinta per ogni singolo cespite, essendo stata la confisca disposta per l'intero patrimonio familiare, senza distinguere nemmeno tra le posizioni dei diversi proposti;
e sia, ancora, con riferimento alla valutazione del materiale probatorio posto a fondamento dell'ablazione, costituito da semplici dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria e da meri sospetti di contiguità con malavitosi, in contrasto con la più recente elaborazione giurisprudenziale, anche a livello sovranazionale, senza alcuna considerazione della documentazione prodotta dalla difesa ed acquisita (contratti di locazione, quietanze di risarcimenti di danni da sinistri). 2.4. L'avv. AU ha altresì depositato una memoria, sostanzialmente ribadendo le doglianze già rassegnate in ricorso e, in particolare, le differenze di disciplina tra la revoca in funzione di revisione e la revocazione, l'applicabilità del primo di tali rimedi e la sostanziale assenza di motivazione in relazione ai relativi presupposti. 3. Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, chiedendo di rigettare i ricorsi. 4. All'udienza del 18 aprile 2025, il processo è stato rinviato in attesa della decisione, allora rimessa alle Sezioni unite di questa Corte, sulla questione 3 dell'applicabilità o meno anche alla revoca disciplinata dall'art. 7, legge n. 1423 del 1956, della nozione di "prova nuova" delineata con riferimento alla revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. 5. L'avv. AU ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le argomentazioni già rassegnate nei suoi precedenti scritti ed insistendo sull'assenza di motivazione, nel decreto impugnato, sulla "non novità" della prova addotta a sostegno della richiesta di revoca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, nei termini che seguono. 2. Anzitutto, quanto al rimedio applicabile, deve ribadirsi che la revocazione, a norma dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è esperibile nei procedimenti - come quello in rassegna - la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del "codice antimafia"), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, la c.d. "revoca in funzione di revisione", disciplinata dall'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, in confl. comp. Corte appello Salerno, Rv. 286149). 3. In ordine, poi, alla nozione di "prova nuova", le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza in attesa della quale il Collegio ha rinviato la trattazione del presente procedimento - hanno ritenuto la sostanziale omogeneità dei due rimedi, quali forme di manifestazione del generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione. Di conseguenza, reputando irragionevole applicare alla medesima misura di prevenzione patrimoniale due strumenti revocatori distinti sotto il profilo probatorio, e perciò conformandosi ai princìpi da esse già delineati per la revocazione con la "sentenza Lo Duca" (n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707), hanno concluso che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione, che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore (Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227). Non può adottarsi, infatti, per la revoca, l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione ex art. 630, cod. proc. pen,, poiché - hanno spiegato le Sezioni unite - la confisca di 4 prevenzione non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, ed il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione. 4. Così definita la regola di riferimento, il giudizio della Corte d'appello merita di essere rivisto, dal momento che quei giudici hanno espressamente ritenuto la decisività e la novità della prova documentale della donazione ricevuta dalla Lo Re, erroneamente dando rilievo, invece, alla mancanza di novità del fatto - l'avvenuta donazione, cioè - anziché della prova di esso. Né può assumere rilevanza - come invece reputa il decreto impugnato - la circostanza per cui tale fatto non sia stato dedotto dagli interessati nel corso del procedimento di prevenzione, pur dovendosi logicamente ritenere che fosse loro noto. Anzitutto, proprio muovendo dalla sostanziale assimilazione tra i due istituti sancita dalle Sezioni unite, deve rilevarsi come, ai fini della revocazione, l'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, dia rilievo alla novità della prova e non del fatto da provare ("in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento"); e, del resto, anche in tema di revisione il predicato di novità riguarda la prova e non il fatto ("se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove"), non potendo perciò operare una regola diversa solo per la revoca ex art. 7, cit.. A questo si aggiunga, nel caso specifico, che la mancata deduzione dell'avvenuta donazione è controversa, sostenendo i ricorrenti di avervi fatto riferimento e richiamando, a loro sostegno, atti del procedimento, che non spetta al giudice di legittimità esaminare. Inoltre, gravando sul privato interessato, nel procedimento di prevenzione, un onere di allegazione degli elementi dimostrativi della legittima disponibilità dei beni assoggettabili a confisca, la rappresentazione di un fatto a lui favorevole, nell'indisponibilità di elementi atti a comprovarlo o, quanto meno, a darne riscontro, sarebbe inutile, non potendo perciò valorizzarsi in suo pregiudizio la relativa omissione. Piuttosto, alla luce della "sentenza Scinardo", si rende necessario stabilire, in primo luogo, se il documento prodotto dai ricorrenti fosse effettivamente preesistente alla definizione del giudizio di prevenzione;
se, poi, sia stato da costoro realmente rinvenuto dopo di questa;
e se, infine, la mancata scoperta o deduzione - e produzione - in tempo utile siano ascrivibili a loro negligenza od a forza maggiore, vale a dire siano state di fatto inevitabili (così, sempre Sez. U, Scinardo, che richiama Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419). 5 Il Consigli re estensore Mart4. Ros ti --- /a 5. Il decreto impugnato, dunque, dev'essere annullato, con rinvio alla Corte distrettuale emittente ma in diversa composizione (per tutte, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253), per le sue valutazioni, nel rispetto dei princìpi indicati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.
letti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. lette le conclusioni del difensore del difensore dei ricorrenti, avv. Patrizia AU, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova ha rigettato l'appello proposto da TO AN e dai suoi figli AL e UD avverso il decreto del Tribunale della stessa città del 22 marzo 2023, che aveva respinto l'istanza, da essi avanzata a norma dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, per la revoca del decreto di confisca emesso nei loro confronti dallo stesso Tribunale il 10 maggio 2010 e divenuto definitivo il 26 febbraio 2014. Penale Sent. Sez. 6 Num. 14888 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: RO MA Data Udienza: 24/03/2026 1.1. La prova nuova, posta a fondamento della richiesta di revoca, consiste in una scrittura privata, che gli interessati affermano di aver casualmente rinvenuto nel giugno del 2021, attestante la donazione della somma di trenta milioni di lire, effettuata nel 1963 dal proprio padre a Filippa Lo Re, moglie e madre dei ricorrenti, quale dono nuziale: somma che avrebbe rappresentato la lecita provvista iniziale per i successivi investimenti immobiliari, che, nel corso degli anni, avrebbero concorso alla formazione del patrimonio confiscato. 1.2. Secondo il Tribunale, tale prova documentale non avrebbe avuto valenza decisiva ai fini della dimostrazione della provenienza lecita dei beni sottoposti a vincolo. 1.3. La Corte d'appello, con il provvedimento impugnato, pur rilevando come non risultino addotte le modalità e le circostanze del rinvenimento di tale documento, lo ha ritenuto significativo per la prova della provenienza legittima o meno dei beni confiscati, ma ne ha escluso la rilevanza ai fini della revoca del relativo provvedimento, osservando che, a prescindere dalla documentazione, il fatto dell'avvenuta donazione doveva ritenersi certamente noto agli interessati, che tuttavia non lo avevano mai dedotto nel corso del giudizio conclusosi con l'applicazione di tale misura: ragione per cui, «pur potendosi ritenere la novità del mezzo di prova, ovvero il documento in questione, non può ritenersi nuovo il fatto che la somma di lire 30 milioni sia entrata nel patrimonio della Lo Re già nel 1963» (pag. 9, decreto). 2. Impugnano tale decisione tutti e tre gli interessati attraverso un comune atto dell'avv. Patrizia AU;
per il solo AL, inoltre, ha proposto distinto ricorso anche l'avv. Alessandro Sola. 2.1. L'avv. AU lamenta, anzitutto, la violazione dell'art. 7, legge n. 1423 del 1956, applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento relativo a proposta di applicazione formulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 117, stesso d.lgs.). Per l'effetto - deduce - legittimerebbero la revoca della misura di prevenzione, prevista da tale disposizione anche per il difetto ab origine dei relativi presupposti, non soltanto le prove sopravvenute alla decisione definitiva e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice procedente, analogamente a quanto accade per la revisione delle sentenze irrevocabili di condanna (si richiamano, a sostegno, le sentenze delle Sezioni unite di questa Corte, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443, e n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955). 2 2.2. L'avv. Sola, dal suo canto, deduce la violazione dell'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, che disciplina la revocazione della confisca, rilevando: a) che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, sia TO AN che, più specificamente, suo figlio UD, sentiti nel corso del precedente procedimento, avevano riferito di tale donazione;
b) che, comunque, la circostanza non è stata particolarmente evidenziata in quel procedimento, poiché, in assenza di qualsiasi elemento di prova, la relativa allegazione sarebbe stata irrilevante;
c) che, in ogni caso, il decreto impugnato si fonda sull'erronea sovrapposizione tra "prova nuova" e "fatto nuovo"; c) che, nello specifico, si versa in un'ipotesi di scoperta di prove decisive successiva alla definizione del giudizio, per tale dovendo intendersi anche la successiva conoscenza, casuale o meno, di dati o fatti prima incolpevolmente ignorati, la quale legittima il ricorso per revocazione, secondo la lettura offerta dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 43668 del 26/05/2022, Lo Duca, Rv. 283707. 2.3. Entrambi i ricorsi, inoltre, denunciano la sostanziale assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti per la legittimità della confisca: sia sotto il profilo della congruenza temporale tra gli incrementi patrimoniali e la manifestazione di pericolosità dei proposti, trattandosi di beni acquistati per lo più in epoca precedente a quella cui si riferiscono le condanne pronunciate nei loro confronti;
sia per quel che riguarda l'omessa disamina distinta per ogni singolo cespite, essendo stata la confisca disposta per l'intero patrimonio familiare, senza distinguere nemmeno tra le posizioni dei diversi proposti;
e sia, ancora, con riferimento alla valutazione del materiale probatorio posto a fondamento dell'ablazione, costituito da semplici dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria e da meri sospetti di contiguità con malavitosi, in contrasto con la più recente elaborazione giurisprudenziale, anche a livello sovranazionale, senza alcuna considerazione della documentazione prodotta dalla difesa ed acquisita (contratti di locazione, quietanze di risarcimenti di danni da sinistri). 2.4. L'avv. AU ha altresì depositato una memoria, sostanzialmente ribadendo le doglianze già rassegnate in ricorso e, in particolare, le differenze di disciplina tra la revoca in funzione di revisione e la revocazione, l'applicabilità del primo di tali rimedi e la sostanziale assenza di motivazione in relazione ai relativi presupposti. 3. Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria, chiedendo di rigettare i ricorsi. 4. All'udienza del 18 aprile 2025, il processo è stato rinviato in attesa della decisione, allora rimessa alle Sezioni unite di questa Corte, sulla questione 3 dell'applicabilità o meno anche alla revoca disciplinata dall'art. 7, legge n. 1423 del 1956, della nozione di "prova nuova" delineata con riferimento alla revocazione ex art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011. 5. L'avv. AU ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le argomentazioni già rassegnate nei suoi precedenti scritti ed insistendo sull'assenza di motivazione, nel decreto impugnato, sulla "non novità" della prova addotta a sostegno della richiesta di revoca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati, nei termini che seguono. 2. Anzitutto, quanto al rimedio applicabile, deve ribadirsi che la revocazione, a norma dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è esperibile nei procedimenti - come quello in rassegna - la cui proposta di applicazione della misura sia stata formulata prima del 13 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del "codice antimafia"), continuando per essi ad applicarsi, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 117 del citato decreto, la c.d. "revoca in funzione di revisione", disciplinata dall'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (così, tra le più recenti, Sez. 1, n. 9281 del 12/01/2024, in confl. comp. Corte appello Salerno, Rv. 286149). 3. In ordine, poi, alla nozione di "prova nuova", le Sezioni unite di questa Corte - con la sentenza in attesa della quale il Collegio ha rinviato la trattazione del presente procedimento - hanno ritenuto la sostanziale omogeneità dei due rimedi, quali forme di manifestazione del generale istituto della caducazione ex tunc della confisca di prevenzione. Di conseguenza, reputando irragionevole applicare alla medesima misura di prevenzione patrimoniale due strumenti revocatori distinti sotto il profilo probatorio, e perciò conformandosi ai princìpi da esse già delineati per la revocazione con la "sentenza Lo Duca" (n. 43668 del 26/05/2022, Rv. 283707), hanno concluso che la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione, che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza di cause di forza maggiore (Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, dep. 2026, Scinardo, Rv. 289227). Non può adottarsi, infatti, per la revoca, l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato in tema di revisione ex art. 630, cod. proc. pen,, poiché - hanno spiegato le Sezioni unite - la confisca di 4 prevenzione non ha natura penale-sanzionatoria, bensì ripristinatoria, ed il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietà rispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penale rispetto a quello di prevenzione. 4. Così definita la regola di riferimento, il giudizio della Corte d'appello merita di essere rivisto, dal momento che quei giudici hanno espressamente ritenuto la decisività e la novità della prova documentale della donazione ricevuta dalla Lo Re, erroneamente dando rilievo, invece, alla mancanza di novità del fatto - l'avvenuta donazione, cioè - anziché della prova di esso. Né può assumere rilevanza - come invece reputa il decreto impugnato - la circostanza per cui tale fatto non sia stato dedotto dagli interessati nel corso del procedimento di prevenzione, pur dovendosi logicamente ritenere che fosse loro noto. Anzitutto, proprio muovendo dalla sostanziale assimilazione tra i due istituti sancita dalle Sezioni unite, deve rilevarsi come, ai fini della revocazione, l'art. 28, d.lgs. n. 159 del 2011, dia rilievo alla novità della prova e non del fatto da provare ("in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento"); e, del resto, anche in tema di revisione il predicato di novità riguarda la prova e non il fatto ("se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove"), non potendo perciò operare una regola diversa solo per la revoca ex art. 7, cit.. A questo si aggiunga, nel caso specifico, che la mancata deduzione dell'avvenuta donazione è controversa, sostenendo i ricorrenti di avervi fatto riferimento e richiamando, a loro sostegno, atti del procedimento, che non spetta al giudice di legittimità esaminare. Inoltre, gravando sul privato interessato, nel procedimento di prevenzione, un onere di allegazione degli elementi dimostrativi della legittima disponibilità dei beni assoggettabili a confisca, la rappresentazione di un fatto a lui favorevole, nell'indisponibilità di elementi atti a comprovarlo o, quanto meno, a darne riscontro, sarebbe inutile, non potendo perciò valorizzarsi in suo pregiudizio la relativa omissione. Piuttosto, alla luce della "sentenza Scinardo", si rende necessario stabilire, in primo luogo, se il documento prodotto dai ricorrenti fosse effettivamente preesistente alla definizione del giudizio di prevenzione;
se, poi, sia stato da costoro realmente rinvenuto dopo di questa;
e se, infine, la mancata scoperta o deduzione - e produzione - in tempo utile siano ascrivibili a loro negligenza od a forza maggiore, vale a dire siano state di fatto inevitabili (così, sempre Sez. U, Scinardo, che richiama Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, De Pascalis, Rv. 233419). 5 Il Consigli re estensore Mart4. Ros ti --- /a 5. Il decreto impugnato, dunque, dev'essere annullato, con rinvio alla Corte distrettuale emittente ma in diversa composizione (per tutte, Sez. 5, n. 19426 del 20/04/2021, Mastrolia, Rv. 281253), per le sue valutazioni, nel rispetto dei princìpi indicati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026.