Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Al fine dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi - secondo l'originaria formulazione del primo comma dell'art. 1469 bis cod. civ. - e senza tale limitazione dopo la modifica di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1999, n. 526) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto (avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e senza tale limitazione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 526/99 ) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.
Commentari • 8
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ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio legale Filesi LA MASSIMA: Nel mutuo c.d. “di scopo”, sia esso convenzionale o legale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa, sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia allegato il c.d. contratto di ausilio, di alcuna norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità, sotto quest'ultimo profilo. Questo il principio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10127 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO10 4 2 7 01 LA CORTE SSA Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 23255/99 Cron. 22735 Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Rep. 3380 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI Rel. Consigliere Ud. 24/04/01 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal SIL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 00 sul ricorso proposto da: || 25 LUG 2001 IL CANCELLIERE DE AN UD, titolare dell'omonima ditta Artigiana per la Riparazione e la Vendita di Cicli e CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Motocicli, elettivamente domiciliato in FIUMICINO - UFFICIO COPIE ROMA VIA DEL FARO 110, presso l'avvocato RAFFAELE Richiesta copia studio dal Sig. CARBONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega a per diritti L. 6000 11.2.5 LUG 2001 margine del ricorso;
IL CANCELLIERE ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE DEUTSCHE BANK SpA, in persona del legale Richiesta copia studio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata dal Sig. N.C 2001 in ROMA PZA COLA DI RIENZO 92, presso l'avvocatoper diritti L. 6000 il IL CANCELLIERE 1102 GIANFRANCO IO, che la rappresenta e difende -1- unitamente all'avvocato ROBERTO LOCATELLI, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 7291/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2001 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito per il resistente, 1'Avvocato Tropiano, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Per promuovere la propria attività di vendita di cicli e motocicli De LO UD, nel giugno 1993, stipulò con Banca d'America e d'Italia s.p.a. (BAI) una convenzione disciplinante i finanziamenti che potevano essere richiesti da clienti del De LO stesso, che, volendo acquistare presso di lui una bicicletta o un ciclomotore e non potendo pagare in contanti, avessero voluto usufruire di un finanziamento da parte dell'istituto di credito. L'art. 5 della convenzione prevedeva che, se la documentazione, prodotta per ottenere il finanziamento, fosse stata irregolare, incompleta o falsata, il De LO sarebbe stato ritenuto responsabile dell'irregolarità della stessa conseguentemente, avrebbe dovuto restituire direttamente la somma erogata dalla banca oltre accessori e spese. In data 28 ottobre 1996 il Giudice di pace di Milano, su richiesta della S.p.a. Deutsche BA ( che aveva incorporato la BAI) - la quale assumeva che un cliente del De LO, certo AT ON, non aveva restituito la somma di lire 3.600.000, erogatagli a titolo di mutuo, e che la documentazione relativa alla pratica di finanziamento era falsa - emetteva nei confronti di De LO UD decreto ingiuntivo per il pagamento a favore del menzionato istituto di credito della somma di lire 3.600.000, oltre accessori di legge. L'ingiunto proponeva opposizione, che veniva respinta. Avverso tale sentenza il De LO proponeva appello al Tribunale di Milano, che respingeva l'appello con sentenza del 31.3.99, depositata in cancelleria il 29 luglio 1999. A sostegno della decisione si osservava che il credito fatto valere nel procedimento monitorio si fondava sulla convenzione stipulata tra BAI e De বশ LO UD, disciplinante l'erogazione dei finanziamenti concessi dalla banca a clienti dello stesso, la quale sanciva l'obbligo per il rivenditore di restituire alla banca erogante l'importo ricevuto, qualora la documentazione, richiesta per il finanziamento e dal lui inviata, fosse risultata irregolare, incompleta o falsata. Nel caso di specie la documentazione, inviata dal rivenditore e relativa al soggetto cui era stato concesso il finanziamento, era risultata non veridica;
che la banca non aveva violato, contrariamente all'assunto del De LO, il principio di buona fede, avendolo correttamente informato dell"" inesistenza" del debitore, che non aveva rimborsato nessuna delle 18 rate, in cui era stata suddivisa la restituzione del mutuo;
che con la clausola di cui all'art. 5 della convenzione le parti avevano convenuto di addossare il rischio della insolvenza del finanziato al rivenditore in ragione dei suoi rapporti con il finanziato e del suo interesse al finanziamento;
che dovevasi escludere l'inefficacia di tale clausola ai sensi degli artt. 1469 bis e 1469 quinquies cod. civ., atteso che il De LO aveva concluso detta convenzione con la banca non in qualità di consumatore, ma nell'esercizio di un'attività commerciale. Contro detta sentenza il De LO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Deutsche BA s.p.a. ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1469 bis n. 2 e 1469 quinquies cod. civ. e di ogni altra norma e principio in materia di inefficacia e/o nullità delle clausole contrattuali e di definizione della figura del consumatore. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). 2 Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe dovuto ritenere vessatorie le clausole della convenzione da lui sottoscritta e conseguentemente dichiararle nulle ed inefficaci;
ciò perché dette clausole, così come strutturate, addossavano al terzo proponente, cioè al De LO stesso ( che nei rapporti con la banca non avrebbe potuto assumere la veste di "professionista"), la responsabilità esclusiva del totale o parziale inadempimento o dell'inesatto adempimento della prestazione ( di restituzione della somma mutuata ) da parte del cliente dell'istituto di credito e soprattutto della banca ( qualora questa non avesse provveduto a valutare in tempi ragionevoli la regolarità della domanda e la qualità di chi aveva richiesto il finanziamento ). Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e di ogni norma e principio in materia di omessa pronuncia su specifico motivo di gravame. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1337, 1358 e 1375 e di ogni norma e principio in materia di applicazione dei principi di buona fede e correttezza nel rapporto contrattuale. Omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). Nel giudizio di appello l'attuale ricorrente aveva lamentato che il giudice di pace, in ogni caso, non aveva accertato che le clausole della convenzione erano contrarie ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, previsti dal combinato disposto degli artt. 1337 e 1358 cod. civ., essendo abnorme lo squilibrio tra i diritti e doveri delle due parti. Sul punto il tribunale aveva omesso qualsiasi pronuncia, soffermandosi esclusivamente sulle questioni che avevano formato oggetto del motivo principale, ossia sulla dedotta violazione degli artt. 1469 bis e segg.. Am 3 Inoltre il ricorrente aveva dedotto che la banca solo dopo tre anni dalla che la documentazione prodotta negoziazione gli aveva comunicato dall'acquirente del motociclo era falsa. Tale scorretto comportamento non avrebbe consentito al ricorrente di rintracciare il soggetto finanziato ed avrebbe comportato un ingiustificato aggravio degli interessi moratori. La sentenza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione sulla rilevanza di detto ritardo posto in essere dalla banca nel comunicare al De LO l'inadempimento del AT. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e di ogni norma e principio in materia di omessa pronuncia su specifico motivo di gravame. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1219 cod. civ. e di ogni norma e principio in materia di costituzione in mora. Omessa motivazione circa un punto decisivo (art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.). Il giudice di pace non avrebbe potuto condannare il ricorrente al pagamento degli interessi a far data dal 23 luglio 1993, data di conclusione del contratto di finanziamento al Pratesi, sia perché mancava qualsiasi previsione contrattuale in tal senso, sia perché il primo atto di costituzione in mora risultava posto in essere soltanto in data 13 novembre 1996 con la comunicazione del mancato adempimento da parte del Pratesi all'obbligazione contratta con l'istituto di credito. Sul punto il tribunale avrebbe omesso ogni motivazione, incorrendo così nella violazione denunciata. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe del tutto disatteso ed ignorato quanto accertato e statuito dal Giudice di Pace di Roma zun - Sede Distaccata di Fiumicino con sentenza n. 40/97, resa inter partes, in data 15 dicembre 1997, con la quale verrebbe stigmatizzato il comportamento posto in essere dalla Deutsche BA nei confronti del ricorrente, violando più norme e principi di correttezza. Il primo motivo di ricorso è infondato. Deduce il ricorrente che il giudice a quo avrebbe dovuto qualificarlo, rispetto al prodotto finanziario, come “consumatore" al pari dell'acquirente del motociclo, ossia dell'effettivo fruitore del servizio di finanziamento, ed applicare, quindi, la disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., potendo essere considerato "professionista, soltanto nei rapporti diretti con l'acquirente del mezzo. Tale tesi non può essere condivisa. Ai sensi del secondo comma dell'art. 1469 bis cod. civ. "consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, mentre “il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale utilizza il contratto di cui al primo comma". Il primo comma dell'art. 1469 bis originariamente era così formulato: "Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Successivamente l'inciso "che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazioni di servizi" è stato soppresso dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ( legge comunitaria del 1999), per cui tale limitazione, per quanto riguarda zm S l'oggetto del contratto, devesi ritenere, a partire dall'entrata in vigore della citata disposizione legislativa, definitivamente eliminata. Dall'esame delle nozioni di "consumatore" e "professionista" fornite dal secondo comma dell'art. 1469 bis si ricava che deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto ( avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi secondo l'originaria formulazione del primo comma - e senza tale limitazione dopo la modifica surriportata) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività; che deve essere considerato "professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto ( avente ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi e senza tale limitazione dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria del 1999) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale;
che, in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro”, la quale, potendo essere sostituita con le locuzioni "al fine dello svolgimento", "per le esigenze di", "nel contesto", delle quali riassume il significato, impone di includere nella portata della norma non solo l'attività principale, ma anche la eventuale attività accessoria o strumentale a quella principale - che venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. Alla luce di questi principi devesi escludere che il De LO, al quale è stata richiesta dalla banca la restituzione del finanziamento erogato a AT ON, sm essendosi verificate le condizioni di cui all'art. 5 della convenzione stipulata con la banca nel giugno 1993, possa invocare, nel rapporto con la banca, la qualità di "consumatore" e conseguentemente la disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ., concernente le clausole vessatorie tra professionista e consumatore. Ciò perché, al fine di stabilire se al De LO spetti o meno tale qualifica, deve prendersi in considerazione il rapporto instauratosi tra la banca e lo stesso, per la prestazione del servizio di finanziamento a clienti di quest'ultimo, con la convenzione summenzionata, della quale egli sostiene il carattere vessatorio ed in virtù della quale la banca ha chiesto al De LO di essere rimborsata del finanziamento, erogato ad un cliente di quest'ultimo rimasto inadempiente. E non può dubitarsi che questo sia un rapporto instauratosi tra “professionisti", essendo evidente che la prestazione del finanziamento a determinate condizioni a terzi è stata prevista, nel reciproco interesse dei contraenti, al fine di promuovere l'attività finanziaria, per quanto riguarda la banca, e la vendita dei cicli e motocicli, per quanto riguarda l'attuale ricorrente, e, quindi, con riferimento a quest'ultimo, per uno scopo connesso con l'esercizio della sua attività imprenditoriale. Il secondo motivo ed il terzo motivo, che per essere logicamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini appresso indicati. Con un primo profilo di censura il ricorrente lamenta la omessa pronuncia sul motivo di gravame, con il quale aveva dedotto la violazione degli artt. 1337, 1358 e 1375 cod. civ. per non avere il giudice di pace accertato che la clausola della convenzione di cui all'art. 5, era contraria ai principi di lealtà, correttezza e buona fede, essendo abnorme lo squilibrio tra i diritti ed i doveri delle due parti, e per سیم non averla, conseguentemente, disapplicata o comunque assunto una qualche pronuncia di giustizia a salvaguardia della posizione del De LO. Tale profilo di censura è infondato sia perché si denuncia la violazione di disposizioni: gli artt. 1337 e 1358 cod. civ., che non possono trovare applicazione nel caso di specie, sia perché si vogliono collegare alla loro violazione conseguenze non previste dalla legge, sia perché al giudice deve essere richiesto un provvedimento specifico e non genericamente "una qualche pronuncia di giustizia a salvaguardia della posizione" di chi agisce in giudizio. La disposizione, di cui all'art. 1337 cod. civ., presuppone una ingiustificata interruzione delle trattative, che nella fattispecie in esame non è stata dedotta o eccepita, e sanziona l'eventuale interruzione delle trattative con il risarcimento del danno;
la disposizione di cui all'art. 1358 cod. civ. presuppone l'esistenza di un contratto condizionato ed impone a ciascuna delle parti contraenti di astenersi, durante la pendenza della condizione, da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e di compiere, se del caso, quanto necessario perché l'evento dedotto in condizione si verifichi. La convenzione stipulata tra banca e De LO non risulta sottoposta ad una qualche condizione sospensiva o risolutiva, mentre colla clausola controversa, come accertato dal giudice di merito, si è addossato il rischio dell'insolvenza del finanziato al rivenditore nell'ipotesi in cui la documentazione, richiesta per la concessione del finanziamento ed inviata alla banca dallo stesso rivenditore, fosse risultata irregolare, incompleta o falsata. Infine, non può essere chiesta al giudice civile la disapplicazione di una clausola contrattuale, trattandosi di provvedimento non previsto, in materia di contratti, dall'ordinamento giuridico. Fondati sono, invece, i profili di censura di cui al secondo ed al terzo motivo, con i quali si denuncia: la omessa pronuncia sul lamentato ritardo della banca nell'informare il De 1109T 250.000 456T 60000 LO dell'inadempimento del AT e sulle conseguenze dannose di detto ritardo;
TOT310000 la omessa pronuncia sulla lamentata illegittimità della condanna al pagamento degli interessi a far data dal 23 luglio 1993 in mancanza di un atto di costituzione in mora (certamente necessario per pretendere interessi riconducibili all'eventuale ritardo del De LO nel rimborsare alla banca le somme dovute dal AT). Pertanto dette questioni debbono essere riesaminate, del giudice a quox avendo queste omesso ogni pronuncia sulle stesse, pur essendogli state sottoposte con i motivi 2 e 3 dell'atto di appello. Il quarto motivo è, invece, inammissibile, data la genericità dello stesso. Per quanto precede il secondo ed il terzo motivo debbono essere accolti per quanto di ragione;
il primo deve essere respinto ed il quarto dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, che provvederà alla liquidazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo per quanto di ragione;
rigetta il primo;
dichiara inammissibile il quarto;
cassa e rinvia, anche per le spese, al UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registralo in date 27 AGO, 20014 Tribunale di Milano in diversa composizione. varsat .010.000 38389 Così deciso in Roma il 24 aprile 2001. trecentodiecimila al n. - I Consigliere estensore Il Presidente AZIONE Vi. Bellängen. תתי PEPPO) IL DIRIGENTE AREA SERVIZI они Loncenсего (B.ssa MyGrazia DI FILIPPO) IL LIERE