Sentenza 4 novembre 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, il giudice, pur potendo disporre misure cautelari solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito del potere-dovere di qualificare ed inquadrare autonomamente i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle , tra le disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta. (Nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un immobile abusivo disposto dal G.I.P. non ai sensi della legge 47 del 1985, bensì dell' art. 221 T.U.L.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/1998, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 4 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 04/11/1998
1. Dott. RIZZO ALDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE MAIO GUIDO " N. 2861
3. Dott. SCHETTINO OLINDO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI NUBILA VINCENZO " N. 23057/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BA LO n. il 28.03.1975
2) CI PA n. il 03.08.1944
3) TT AR UC n. il 24.06.1938
4) RI RE n. il 10.07.1974
avverso ordinanza del 04.05.1998 TRIB. LIBERTÀ di FORLÌ, sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Albano: A. Senza Rinvio. Udito il difensore l'Avv.to Fontana Elliot Giovanni - Forlì - MOTIVAZIONE
Con decreto in data 2.4.98 il G1P della Pretura Circondariale di Forlì dispose, nel confronti di BA PA, CA UA, OT MA LU e ER EA - indagati per reati di abusivismo edilizio - il sequestro preventivo di vari immobili (si trattava per tutti, prevalentemente, di serre e platee in cemento). Avverso tale decreto il difensore degli indagati propose istanza di riesame, che il Tribunale di Forlì - in funzione di giudice del Riesame - rigettò con ordinanza in data 4.5.98. Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per cassazione dal difensore degli indagati, il quale ha dedotto con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art.321 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione quanto alla astratta configurabilità dei reati di cui all'art.20 lett.b) l. 47185 e all'art.20 l. 64/74. La sussistenza del fumus di tali reati, è stata contestata, almeno per quanto riguarda le opere realizzate dagli indagati nell'anno 1990 (e, in particolare dal CA - essenzialmente otto serre di varie dimensioni -), innanzi tutto, sotto il profilo che i reati stessi sarebbero prescritti. Il Tribunale, ha, in effetti, rilevato che alcune delle opere sequestrate erano state realizzate nel 1990 ("l'installazione delle serre e la costruzione di una tettoia, di due proservizi, di un box in lamiera e di un manufatto in muratura"); che altre opere, invece, erano state realizzate nell'anno 1996 (per il CA e la OT, "il manufatto ...... destinato ad uso spogliatoio, cucina ed ufficio"; per il BA e il ER, serre e platee in cemento, v. pag.3 dell'ordinanza). Relativamente alle opere realizzate nel 1990, il Tribunale ha escluso il verificarsi della prescrizione condividendo la motivazione, contenuta nel provvedimento cautelare, basata sul collegamento "all'ulteriore illecito previsto dall'art.221 T.U.L.S.": cioè il Tribunale ha, sia pure sinteticamente, affermato che, poiché i reati contestati sono tutti unificati in continuazione con l'illecito di cui all'art.221 T.U.L.S. e quest'ultimo è reato permanente che dura tuttora, la prescrizione non si è verificata perché, in base al fondamentale principio fissato nell'art.158 c.p., "il termine della prescrizione decorre per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione". I ricorrenti hanno tentato di infirmare la validità di tale argomentazione, richiamando il principio (esplicitamente affermato nella sentenza di questa Corte sez.III, 28.5.96 n. 2092) che "in sede di riesame il Tribunale è chiamato a decidere non in relazione ad ogni ipotesi di reato formulabile in teoria e contenuta in qualsiasi atto del P.M., ma limitatamente alla fattispecie che sia stata portata a conoscenza dell'indagato nel provvedimento cautelare". Tale principio è di indiscutibile esattezza ma concerne, come risulta dal tenore della stessa massima citata dai ricorrenti, i poteri del Tribunale del Riesame, la cui competenza è, chiaramente e funzionalmente, circoscritta al reati genetici del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, invece, "il richiamo all'ulteriore illecito previsto dall'art.221 T.U.L.S." era contenuto appunto (v. l'ordinanza impugnata a pag. 11) nel provvedimento del GIP, soggetto al diverso principio dell'autonomia della decisione rispetto alla richiesta del P.M., perché il provvedimento applicativo della misura cautelare non può che essere proprio esclusivamente del GIP, titolare del potere- dovere di motivarlo nel modo che ritenga più adeguato, in relazione a tutti i requisiti di validità stabiliti dalla legge. In forza di tale principio, il giudice, pur potendo (in base all'art.291 c.p.p.) disporre misure cautelari solo su richiesta del P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia investito dal già citato potere-dovere di qualificare e inquadrare, appunto autonomamente, i detti elementi, collocandoli nell'ambito di quella o di quelle, tra le posizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte a giustificare l'adozione della misura richiesta. Nel caso in esame, "l'ulteriore illecito di cui all'art.221 T.U.L.S." era necessariamente e indiscutibilmente ricompreso negli "elementi" presentati dal P.M. nella sua richiesta, perché le opere abusive in questione erano da tempo ultimate e non oggetto di sanatoria;
in relazione alle stesse, quindi, restava necessariamente configurato anche l'illecito di cui all'art.221 T.U.L.S., non essendo giuridicamente possibile (anche alla stregua della disciplina introdotta dagli artt.4 e 5 del DPR 22.4.94 n.425) un immobile abusivo munito di certificato di abitabilità. A riprova di ciò, può aggiungersi che con il decreto di citazione a giudizio, emesso il 4.5.98 (cioè lo stesso giorno della ordinanza impugnata), è stato contestato agli imputati il più volte menzionato reato di cui all'art.221 ("per avere utilizzato, nelle rispettive qualità di proprietari, le opere edilizie descritte ai capi A e C - realizzate in difetto di concessione edilizia - senza essere in possesso del prescritto certificato di agibilità").
D'altra parte, la individuazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, di esigenze cautelari in relazione a ipotesi di reato nuove (in quanto non espressamente formulate dal P.M.), appunto perché prospettazione solo astratta e ai soli fini cautelari, non costituisce, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo in esame, esercizio di azione penale e, quindi, usurpazione di funzione riservata al P.M.
Nè è fondata l'obiezione relativa all'asserita abrogazione del reato di cui all'art.221 T.U.L.S. Infatti, questa Corte, dopo iniziali contrasti (di cui è espressione anche la sentenza citata dai ricorrenti), con giurisprudenza assolutamente consolidata a seguito dell'intervento delle Sez. Un. (sent.
6.7.96 n.6), ha risolto in senso negativo la questione, insorta dopo l'entrata in vigore dell'art.4 del DPR 22.4.94 n.425, circa l'abrogazione del reato in questione.
Relativamente alle opere realizzate da tutti gli indagati nell'anno 1996, i ricorrenti hanno contestato le conclusioni del provvedimento cautelare circa la necessità della concessione edilizia, del certificato di abitabilità e dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico regionale, sostenendo che tutte le opere incriminate - e, quindi, non solo quelle imputabili al CA - non necessiterebbero dei menzionati atti amministrativi, in quanto si tratterebbe di opere aventi natura di pertinenze. La censura è infondata, innanzi tutto, per quanto riguarda le serre, in ordine all'impianto delle quali è stata costantemente affermata la necessità della previa concessione edilizia, in quanto la relativa realizzazione comporta una modificazione apprezzabile del territorio, allorché l'impianto sia stabilmente ancorato al suolo, formi un ambiente chiuso e sia destinato a durare nel tempo, non rilevando (come giustamente osservato dal Tribunale) ne' la sua destinazione agricola, ne' la possibilità che l'impianto stesso possa essere asportato o spostato.
Inoltre, relativamente all'assunto della pertinenza, va rilevato che, quanto meno allo stato dell'attuale fase cautelare, non è ravvisabile quel collegamento funzionale, che connota il concetto di pertinenza, dell'opera realizzata alla cosa principale (la quale ultima, oltre tutto, non risulta nemmeno precisata o indicata). Con il secondo motivo è stata denunciata inosservanza ed erronea applicazione dell'art.321 c.p.p. nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quanto alla sussistenza del periculum in mora, essenzialmente perché i lavori erano ormai ultimati. Anche tale censura è infondata, in quanto il Tribunale ha esattamente ravvisato tale esigenza processuale nel "pericolo di protrazione delle conseguenze del reato (ulteriore violazione dell'art.221 T.U.L.S.)", aggiungendo che "pure concreto è il pericolo di dispersione dei beni passibili di confisca". Per quanto riguarda, in particolare, il primo aspetto, data la permanenza e l'attualità della violazione, trattasi di pericolo caratterizzato (come presupposto dalla natura dell'istituto) dai requisiti della concretezza e dell'attualità, essendo ravvisabile, nella libera disponibilità degli immobili, la imminente ed elevata probabilità che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato. Nè, a tale proposito, è fondata l'obiezione secondo cui "non è ammissibile che la stessa circostanza - il reato di cui all'art.221 T.U.L.S. - venga utilizzata per motivare la sussistenza del fumus commissi delicti e al contempo del periculum in mora". Infatti, la misura cautelare reale attiene a cose che, collegandosi con un reato, vengono rappresentate con un tasso di pericolosità: di conseguenza, l'ipotesi normale è proprio quella che l'indagine sulla necessità della misura (sussistenza del fumus e del periculum in mora) sia incentrata sul reato ipotizzato e sulle conseguenze che dallo stesso possono derivare (e cioè, in definitiva, sull'unica ipotesi accusatoria, e non sulla stessa circostanza, come impropriamente detto nel ricorso).
Sulla base dei rilievi che precedono, deve concludersi che, essendo infondate le censure mosse, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido alle spese.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 1998