Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8484
CASS
Sentenza 6 agosto 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Affinché le disposizioni contenute nei piani regolatori e nelle relative norme tecniche di attuazione possano ritenersi operanti, occorre che sia giunto a completamento l'iter procedurale richiesto dalla normativa vigente (artt. 10 legge 17 agosto 1942, n. 1150, 62, terzo comma R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530). Pertanto, non è sufficiente che le disposizioni anzidette dopo essere state deliberate dall'organo comunale siano state approvate dall'organo regionale di controllo e pubblicate sulla Gazzetta della Regione, occorrendo altresì la formale presa d'atto del Comune interessato e, quindi, a tal fine che la relativa delibera sia pubblicata mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio.

L'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione che fanno già parte del patrimonio del minore. NE consegue che l'autorizzazione non è necessaria per proporre domanda di demolizione di opere costruite dal vicino in violazione delle norme legali sulle distanze, giacché con detta azione si mira a impedire l'assoggettamento del fondo dell'incapace a vantaggio del fondo altrui.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8484
    Data del deposito : 6 agosto 1999

    Testo completo