Sentenza 6 agosto 1999
Massime • 2
Affinché le disposizioni contenute nei piani regolatori e nelle relative norme tecniche di attuazione possano ritenersi operanti, occorre che sia giunto a completamento l'iter procedurale richiesto dalla normativa vigente (artt. 10 legge 17 agosto 1942, n. 1150, 62, terzo comma R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530). Pertanto, non è sufficiente che le disposizioni anzidette dopo essere state deliberate dall'organo comunale siano state approvate dall'organo regionale di controllo e pubblicate sulla Gazzetta della Regione, occorrendo altresì la formale presa d'atto del Comune interessato e, quindi, a tal fine che la relativa delibera sia pubblicata mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio.
L'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono cioè arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione che fanno già parte del patrimonio del minore. NE consegue che l'autorizzazione non è necessaria per proporre domanda di demolizione di opere costruite dal vicino in violazione delle norme legali sulle distanze, giacché con detta azione si mira a impedire l'assoggettamento del fondo dell'incapace a vantaggio del fondo altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/1999, n. 8484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8484 |
| Data del deposito : | 6 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da:
AN NO, SS EM, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato NUNZIO CAMMAROTO, giusta delega, in atti;
- ricorrenti -
contro
NO TO;
- intimato per integrazione del contraddittorio -
nonché contro
VE CO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ di ESERCENTE LA POTESTÀ SULLA FIGLIA MINORE AL IA SA e AL RA FI, domiciliate ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato SILVESTRO MIRABELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 367/93 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 09/12/93, e corretta con ord del 18/4/94 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CAMMAROTO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora CO VE, in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori NG TI NA e NG RI, propose al pretore di Taormina denuncia di nuova opera, deducendo che nel fondo limitrofo a quello di cui ella era proprietaria insieme alle figlie, i coniugi ST AN ed IL SS stavano costruendo un edificio senza osservare la distanza legale, che il nuovo piano regolatore del comune di Giardini Naxos prescriveva in metri cinque dal confine.
Si costituirono i convenuti eccependo l'inammissibilità della domanda attorea per mancanza dell'autorizzazione del giudice tutelare e contestando nel merito la fondatezza dell'azione. Negata dal pretore la tutela urgente, il giudizio venne riassunto nei confronti dei convenuti coniugi AN -SS dall'attrice, la quale, in proprio e nella qualità, convenne in giudizio anche il costruttore AN RE domandando nei confronti di tutti i convenuti la condanna ad uniformare il fabbricato alle nuove disposizioni urbanistiche o, in difetto, a demolire le parti che violavano le distanze legali.
Con sentenza 30/1-20/11/90, pronunziata nella contumacia del AN e nella resistenza degli altri convenuti, il tribunale di Messina accolse la domanda attorea condannando i convenuti ad arretrare il nuovo fabbricato fino alla distanza minima di metri cinque dal confine con il latistante fondo attoreo, mediante demolizione dell'intera porzione di fabbricato compresa entro detta distanza.
La decisione venne confermata dalla corte d'appello di Messina, che, con sentenza 2/11-9/12/93, rigettò, per la parte che qui interessa, i gravami dei soccombenti.
La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione dai coniugi AN -SS sulla base di due motivi di censura illustrati da una memoria, a cui è stata allegata una certificazione del sindaco di Giardini Naxos.
Hanno resistito al gravame l'intimata VE, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulla minore NG RI, nonché in proprio NG TI FF, le quali hanno depositato controricorso.
In esecuzione dell'ordinanza di questa corte, i ricorrenti hanno integrato il contraddittorio nei confronti di AN RE, al quale l'atto è stato notificato, nel rispetto dei termini, in persona del curatore fallimentare, il quale non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Col primo motivo i ricorrenti denunciano violazione di legge (artt.320 3^ comma e 374 n.5 cod.civ.) e vizi di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, in relazione alle domande proposte in giudizio dalla VE, quale esercente la potestà sulle figlie minori, non occorreva l'autorizzazione del giudice tutelare. Sostiene, in particolare, la ricorrente che l'autorizzazione è sempre necessaria quando il minore è attore in primo grado e, comunque, era necessaria quanto meno per la domanda di abbattimento delle opere.
La censura è infondata.
Premesso che la sentenza n. 4573/83 delle sezioni unite di questa corte richiamata dai ricorrenti è completamente estranea all'oggetto della censura in esame, va ricordato che, secondo giurisprudenza pacifica, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art:320 cod.civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio del minore. Non occorre, invece, per quelli diretti al miglioramento e alla conservazione di beni che fanno già parte del patrimonio del minore (Cass.1954/ 66, 599/82). La detta autorizzazione non è, pertanto, necessaria per proporre - come nel caso in esame - domanda di demolizione di opere costruite dal vicino in violazione delle norme legali sulle distanze, perché con tale azione si mira ad impedire l'assoggettamento del fondo dell'incapace a favore del fondo altrui.
II - Col secondo motivo si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabili nel caso di specie le nuove disposizioni introdotte con il decreto dell'assessore territorio e ambiente pubblicato sulla gazzetta ufficiale della regione Sicilia del 27/7/85 e recanti modifiche alle norme di attuazione del piano regolatore comunale, non considerando che le suddette disposizioni, non essendo state ancora recepite in un atto formale del comune di Giardini, non erano ancora operanti.
La censura è fondata.
Questa corte ha più volte affermato che, affinché le disposizioni contenute nei piani regolatori e nelle relative norme tecniche di attuazione possano ritenersi operanti, occorre che sia giunto a completamento l'iter procedurale richiesto dalla vigente normativa (artt.10 legge 17/8/1942 n.1150 e 62 3^ comma RD 3/3/1934 n.383, nel testo sostituito dall'art.21 legge 9/6/1947 n.530). Non è
dunque sufficiente che tali disposizioni, dopo essere state deliberate dall'organo comunale, siano state approvate dall'organo regionale di controllo e pubblicate sulla gazzetta della regione, occorrendo altresì la formale presa d'atto del comune interessato, e, quindi, a tal fine, che la relativa delibera sia pubblicata mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio (Cass. 3999/91, 1743/85). Di tali principi non ha tenuto conto la sentenza impugnata, avendo erroneamente ritenuto già operante la distanza di cinque metri dal confine, stabilita dalle nuove disposizioni del piano regolatore, ed irrilevante il fatto che le modifiche apportate dall'autorità tutoria e pubblicate sulla gazzetta regionale non fossero state ancora recepite dal comune di Giardini (come, peraltro, è confermato dalla certificazione prodotta dai ricorrenti). In relazione al motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame al giudice d'appello, che si designa nella corte d'appello di Reggio Calabria, che provvederà anche per le spese del presente grado.
P.Q.M.
La corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 1999