Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
Il pensionato con la qualifica di dirigente (nella specie della Regione Toscana) nei cui confronti trovi applicazione la cd. clausola oro di cui all'art. 30 del regolamento del fondo integrativo di previdenza per i dipendenti dell'ENAOLI - assorbito dalla gestione speciale istituita presso l'INPS, ex art. 75, d.P.R. n. 761 - in virtù della quale le variazioni di carattere generale delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio comportano la riliquidazione delle pensioni in godimento, ha diritto al computo dell'indennità denominata "retribuzione di posizione" prevista dall'art. 33, ccnl del 1996 del comparto regioni - enti locali, senza che in senso contrario possa rilevare ne' che la sua quantificazione è effettuata dalle singole amministrazioni, in riferimento alla graduazione in varie fasce di importanza delle differenti funzioni dirigenziali, ne' che è stata modificata la disciplina delle funzioni e della responsabilità dei dirigenti, in quanto ciò non impedisce di individuare corrispondenze di carattere sostanziale tra il personale in servizio e quello in pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. RO CUOCO - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA TADRIS, LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OG RO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell'avvocato GINO SACERDOTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 25/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 21/04/00 - R.G.N. 29/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PI OR e un dirigente in quiescenza della Regione Toscana, alla quale era transitato a seguito della soppressione dell'Enaoli, con opzione per il mantenimento della precedente posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps e nel fondo integrativo di previdenza, poi assorbito dalla gestione speciale ad esaurimento istituita presso l'Inps medesimo ai sensi dell'art. 75. comma 3, del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761. Egli, con ricorso al Tribunale di Firenze, dopo avere premesso di avere già conseguito, in un precedente giudizio, l'accertamento del Suo diritto al computo, nella pensione integrativa dell'indennità di funzione dirigenziale corrisposta dalla Regione Toscana, ha lamentato che il trattamento non era stato più aggiornato sulla base della dinamica delle retribuzioni percepite con carattere di generalità dal personale in servizio, ai sensi dell'art. 30 del regolamento Enaoli e, in particolare, che non si era tenuto conto dell'indennità denominata di posizione" (già indennità di funzione dirigenziale), espressamente riconosciuta come pensionabile dall'art. 36 del c.c.n.l. di categoria, quantificata secondo le determinazioni assunte dalla Regione Toscana per gli anni 1996 e 1997, in relazione alle tre funzioni dirigenziali esistenti. Chiedeva, quindi, la riliquidazione della pensione integrativa delle suddette due annualità.
L'Inps resisteva alla domanda, che era accolta dal Tribunale con sentenza che. appellata dall'Inps, era confermata dalla Corte d'appello di Firenze.
Il giudice di secondo grado dava rilievo al fatto che la voce stipendiale "retribuzione di posizione" è prevista dall'art. 33 del c.c.n.l. del comparto regioni-enti locali, arca della dirigenza, di cui alla G.U. del 2.6.1996, è pensionabile norma dell'art. 36, è disciplinata dagli artt. 39 e 40 del medesimo contratto e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri del 22.10.1997, ed ha trovato attuazione con una serie di delibere regionali, con le quali erano stati determinati gli importi della retribuzione di posizione a favore dei dirigenti, in base all'ammontare del fondo all'uopo disponibile e alle tre fasce dirigenziali in essere. In particolare rilevava che tali disposizioni avevano carattere generale, in quanto rivolte indistintamente a favore di tutti i dirigenti inquadrati nelle tre fasce, senza alcuna disposizione di carattere particolare o personale. Inoltre non vi erano contestazioni circa la posizione lavorativa del ricorrente, quale descritta nell'atto introduttivo del giudizio (responsabile del dipartimento demanio e patrimonio), ne' circa l'equivalenza delle mansioni Svolte dai pari grado in servizio all'epoca delle delibere regionali.
Contro questa sentenza l'Inps ricorre per cassazione formulando un unico motivo di censura. Il OR resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Inps denuncia violazione degli artt. 1362, 1363, 1371 c.c., in relazione all'applicazione del c.c.n.l. per il comparto regioni- autonomie locali in data 10.4.1996, violazione dell'art. 30 del regolamento del fondo integrativo di previdenza ex Enaoli, unitamente a vizio di motivazione.
Lamenta che il giudice di merito abbia omesso un'interpretazione complessiva delle clausole del citato contratto collettivo e sostiene che dalle stesse si evince che il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di posizione, il quale sostituisce l'indennità di funzione, e non si aggiunge alla stessa, vuole remunerare la rilevanza dell'incarico affidato al dirigente nell'ambito delle politiche organizzative dell'ente, tenendo conto che compensa l'esercizio effettivo dell'incarico attribuito al dirigente, nell'ambito dell'assetto organizzativo e funzionale dell'ente, essendo correlata alle funzioni attributive alle relative responsabilità assunte dal dirigente;
è stabilito secondo parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
è legato alla consistenza annuale delle risorse che alimentano il fondo costituito allo scopo e al numero degli interessati (artt. 37 e 38 c.c.n.l.). Ne consegue che l'importo presenta aspetti che ne impediscono la riferibilità a personale non più in servizio, anche perché risulta difficile paragonare gli incarichi affidati ai dirigenti in passato con quelli attuali. D'altronde la c.d. clausola oro fa riferimento a provvedimenti di carattere generale riguardanti la qualifica e non la funzione svolta, e con il termine posizione il regolamento non si riferisce certo alla posizione del dirigente in servizio, così come modellata dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale, che la retribuzione di posizione intende compensare.
Deve quindi ritenersi corretto l'operato dell'Inps, che ha ritenuto rilevante solo l'importo minimo della indennità suddetta (L. 10.000.000 annui), previsto dalla contrattazione collettiva, per rilevare che quindi, a norma del contratto collettivo, andava salvaguardato il più favorevole importo di L. 21.835.437 di cui all'indennità di funzione dirigenziale in godimento. Rileva anche che la nuova indennità ha caratteri di variabilità annuale (ciò che potrebbe determinare un trattamento di privilegio per il pensionato cui l'indennità sia estesa). Il ricorso non è fondato.
Questa Corte ha già esaminato più volte questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, in riferimento al regolamento di previdenza dell'Inam, che, così come quello per il personale dell'Enaoli, riconosce al dipendente collocato a riposo il diritto alla riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni netta retribuzione pensionabile del personale in servizio dipendenti da provvedimenti di carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio. Prendendo in considerazione la portata di una simile disciplina in base all'art. 75 della legge 29 dicembre 1979 n. 761, istitutiva presso l'Inps di una gestione speciale ad esaurimento per il personale già appartenente ad enti soppressi, la Corte ha ritenuto che assumono rilievo ai fini della riliquidazione dei trattamenti pensionistici in questione anche emolumenti denominati "indennità di funzione", corrisposti in maniera continuativa, anche se subordinatamente all'effettivo esercizio della funzione dirigenziale (Cass. 20 giugno 1998 n. 6170, 17 giugno 1999 n. 6064, 14 gennaio 2000 n. 387, 6 aprile 2000 n. 4297). Le particolarità della vicenda in esame non giustificano una diversa conclusione. La circostanza che l'entità dell'indennità in questione non sia uniforme sul piano nazionale, poiché la contrattazione collettiva si è limitata a dettare criteri generali e limiti minimi e massimi per fasce di importanza e responsabilità, mentre gli importi sono specificati con provvedimento delle singole amministrazioni, in misura correlata, oltre che alle concrete disponibilità economiche, alla graduazione delle varie funzioni dirigenziali, non esclude che a livello di singola amministrazione siano adottati provvedimenti di carattere generale, in riferimento appunto alla effettuata graduazione in fasce di importanza delle varie funzioni dirigenziali. Ciò in armonia con la disciplina dettata dall'art. 24 del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo anteriore alla modifica della disciplina del pubblico impiego attuata con il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, e in correlazione con la coeva disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19 del d.lgs. n. 29/1993), che non prevedeva il conferimento degli incarichi a tempo determinato e la definizione con contratto dell'oggetto, degli obiettivi e del corrispondente trattamento economico. In tale quadro trova giustificazione l'affermazione del giudice di merito, non oggetto di specifici rilievi da parte dell'Istituto ricorrente, secondo cui non vi erano contestazioni circa la posizione lavorativa del dr. OR - responsabile del dipartimento demanio e patrimonio - ne' circa l'equivalenza delle mansioni svolte dai pari grado in servizio all'epoca delle delibere regionali. L'Inps, infatti, si è limitato ad osservare genericamente che risulta difficile paragonare ali incarichi affidati in passato con quelli attuali. D'altra arte, anche a prendere in considerazione il mutato quadro normativo sulle funzioni e responsabilità dei dirigenti della pubblica amministrazione, sembra potersi affermare che, nella logica e nella ratio della speciale disciplina pensionistica che collegava i trattamenti di quiescenza alla retribuzione del personale in servizio, non può darsi rilievo a modifiche normative che non ostino all'identificazione di sostanziali corrispondenze di grado e di funzioni tra il personale in pensione e quello in servizio. Il fatto che in astratto la misura della indennità in questione, in occasione di successive determinazioni dell'ente datore di lavoro, potesse subire modificazioni riduttive, in relazione alle disponibilità di bilancio, non costituisce elemento ostativo della riliquidazione della pensione, poiché, da un lato, la norma regolamentare fa riferimento alle "variazioni nelle retribuzioni pensionabili del personale in servizio" e, dall'altro, come precisato nello stesso ricorso, il c.c.n.l. per il biennio 1994/1995 per l'arca della dirigenza (con disposizioni pacificamente applicabili anche nel successivo biennio), ha previsto che la "retribuzione di posizione" avrebbe sostituito l'indennità di funzione di cui all'art. 38 del d.P.R. 333/90 e come tale sarebbe stata utile ai fini pensionistici.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In considerazione della novità e particolarità delle questioni, si ritiene giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003