Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 46
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Sentenza 7 gennaio 2003

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Il pensionato con la qualifica di dirigente (nella specie della Regione Toscana) nei cui confronti trovi applicazione la cd. clausola oro di cui all'art. 30 del regolamento del fondo integrativo di previdenza per i dipendenti dell'ENAOLI - assorbito dalla gestione speciale istituita presso l'INPS, ex art. 75, d.P.R. n. 761 - in virtù della quale le variazioni di carattere generale delle retribuzioni pensionabili del personale in servizio comportano la riliquidazione delle pensioni in godimento, ha diritto al computo dell'indennità denominata "retribuzione di posizione" prevista dall'art. 33, ccnl del 1996 del comparto regioni - enti locali, senza che in senso contrario possa rilevare ne' che la sua quantificazione è effettuata dalle singole amministrazioni, in riferimento alla graduazione in varie fasce di importanza delle differenti funzioni dirigenziali, ne' che è stata modificata la disciplina delle funzioni e della responsabilità dei dirigenti, in quanto ciò non impedisce di individuare corrispondenze di carattere sostanziale tra il personale in servizio e quello in pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 46
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46
    Data del deposito : 7 gennaio 2003

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