Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 261
CASS
Sentenza 20 novembre 1996

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Massime2

La condizione analoga alla schiavitù di cui agli artt. 600 e 602 cod. pen. non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioè normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto con cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioè nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, analogo a quello che viene riconosciuto al padrone sullo schiavo negli ordinamenti in cui la schiavitù sia ammessa. (Fattispecie relativa alla vendita di una ragazza quindicenne, seguita al suo sequestro all'estero, alla sua successiva introduzione clandestina nel territorio dello Stato e, infine, al suo pieno sfruttamento. Nell'enunciare il principio di cui in massima in relazione a tale fattispecie, la S.C. ha anche precisato che le condizioni analoghe alla schiavitù - le "institutions et pratiques" di cui alle convenzioni di Ginevra sulla schiavitù del 1926 e del 1956 - realizzano un'elencazione meramente esemplificativa e non tassativa). (V. Corte cost., 9 aprile 1981 n. 96).

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 25, comma secondo, della Costituzione - che stabilisce il principio di tassatività in materia penale - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 600 e 602 cod. pen., nella parte in cui essi si riferiscono alle condizioni analoghe alla schiavitù, in quanto è compatibile con quel principio qualsiasi norma che descriva il fatto punibile, avvalendosi di indicazioni estensive.

Commentario1

  • 1Schiavitù lede dignità umana, tratto distintivo della Repubblica italiana (Cass. 26636/02)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 febbraio 2020

    La "condizione analoga alla schiavitù" non si identifica necessariamente con una situazione di diritto, e cioé normativamente prevista, bensì anche con qualunque situazione di fatto, per cui la condotta dell'agente abbia per effetto la riduzione della persona offesa nella condizione materiale dello schiavo, e cioé nella sua soggezione esclusiva ad un altrui potere di disposizione, corrispondente all'esercizio "di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà", si può dire con la definizione contenuta nell'art. 7.2, lett. c), dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, firmato a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato con l. 12.7.1999, n. 232. La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 20/11/1996, n. 261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 261
Data del deposito : 20 novembre 1996

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