Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3165
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell'assicurato (art. 1892, cod. civ.) non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l'assicurato abbia consapevolezza della importanza dell'informazione; a quest'ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l'obbligo dell'assicurato, l'assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere.

In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892, cod. civ., quando si verificano, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di assicurazione contro il rischio d'incendio di un immobile, aveva reputato rilevante al fine dell'annullamento del contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale incombustibile, l'assicurato avesse taciuto l'esistenza di strutture di legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano state trattate con sostanze ignifughe).

In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3165
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3165
    Data del deposito : 4 marzo 2003

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