Sentenza 4 marzo 2003
Massime • 3
L'elemento soggettivo per l'annullamento del contratto di assicurazione nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze da parte dell'assicurato (art. 1892, cod. civ.) non richiede che questi ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti. Pertanto, quanto al dolo, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, e, quanto alla colpa grave, che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia, occorrendo che l'assicurato abbia consapevolezza della importanza dell'informazione; a quest'ultimo fine, ed allo scopo di delimitare l'obbligo dell'assicurato, l'assicuratore è, perciò, tenuto ad indicare le circostanze che egli intende conoscere.
In tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892, cod. civ., quando si verificano, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore. Il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito che, in riferimento ad un contratto di assicurazione contro il rischio d'incendio di un immobile, aveva reputato rilevante al fine dell'annullamento del contratto la circostanza che, nonostante una clausola del medesimo prevedesse che tutte le strutture dovevano essere in materiale incombustibile, l'assicurato avesse taciuto l'esistenza di strutture di legno, ed aveva giudicato quindi ininfluente che le stesse erano state trattate con sostanze ignifughe).
In tema di assicurazione contro gli infortuni, l'onere imposto dall'art. 1892, cod. civ., all'assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo, che l'assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2003, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A PAPA 21, presso lo studio dell'avvocato SAVOLDI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato SAVOLDI MASSIMO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI SPA (Società incorporante per fusione della Previdente Assicurazioni Spa,) in persona del Dirigente Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G VASARI 5, presso lo studio dell'avvocato RUDEL RAOUL, che la difende unitamente all'avvocato LETIZIA ALFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1487/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Quarta Civile emessa il 4/3/1998, depositata il 29/05/98;
RG.
564/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 4.11.1990 IL SA, premesso che l'8.12.1989 la sua villetta in Pisogne Fraine era devastata da un incendio e che l'assicuratrice Ausonia, con cui era assicurato contro l'incendio con polizza del 19.5.1989, si era rifiutata di corrispondergli l'indennizzo pari a L. 53.697.000, conveniva davanti al tribunale di Milano detta società assicuratrice per sentirla condannare al pagamento della predetta somma, con rivalutazione ed interessi.
Si costituiva la convenuta e resisteva alla domanda e chiedeva, in via incidentale, che fosse dichiarato l'annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte a norma dell'art. 1892 c.c.. Il Tribunale, con sentenza depositata il 16.1.1995, rigettava la domanda principale e quella incidentale Proponeva appello l'attore. Resisteva la convenuta, che proponeva appello incidentale. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 10.1.1999, rigettava l'appello principale ed accoglieva l'incidentale. Riteneva la corte che esattamente i primi giudici avevano ritenuto che la clausola n. 1, che prevedeva che tutte le strutture dovessero essere in materiale incombustibile, non costituiva una clausola vessatoria, sottoposta alla disciplina dell'art. 1341 c.c.; che il piano rialzato e la mansarda erano realizzate tutte in legno, senza che ciò fosse mai stato dichiarato all'assicuratore; che nella fattispecie l'aver taciuto la presenza di siffatti materiali lignei, per quanto ignifugati, costituiva una dichiarazione reticente, effettuata con colpa grave, integrante l'ipotesi di cui all'art. 1892 c.c.; che, quindi, andava rigettata la domanda e dichiarato l'annullamento del contratto di assicurazione;
che, poiché il sinistro si era verificato, prima che l'assicuratrice avesse conoscenza della reticenza, non operava il termine decadenziale di mesi tre, previsto dalla detta norma;
che non poteva ammettersi la prova testimoniale, con cui l'attore mirava a provare di aver avvertito sulle strutture lignee l'agente di zona dell'Ausonia, in quanto detta prova era stata dichiarata inammissibile dal g.i. ed implicitamente abbandonata, poiché non reclamata al collegio ne' riproposta in sede di conclusioni, ed in quanto in ogni caso generica.
L'annullamento del contratto, comportava, secondo la corte, anche il rigetto della domanda di indennizzo in misura ridotta, ai sensi dell'art. 1893 c.c. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attore.
Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni, incorporante La Previdente Assicurazioni, a sua volta incorporante l'Ausonia Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1341 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che l'art. 1 delle condizioni particolari di polizza non fosse soggetto alla disciplina di cui all'art. 1341 c.c., poiché, come risultava dalla consulenza tecnica d'ufficio, le strutture in legno del fabbricato non erano state intaccate dal fuoco ed erano ignifugate.
Secondo il ricorrente la clausola in questione comportava una limitazione della responsabilità dell'assicuratore e, pertanto, andava approvata per iscritto.
2. Ritiene questa corte che il motivo sia inammissibile. Anzitutto nel ricorso non risulta riportato il contenuto di questa clausola n. 1 del contratto di assicurazione, per cui non è rispettato il principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161).
3. In ogni caso il motivo è infondato.
Anche ritenendo, come emerge dalla sentenza impugnata ma non dal ricorso, che la clausola 1 delle condizioni particolari di assicurazione prevedesse che l'immobile in questione doveva avere strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiale incombustibile, detta clausola non costituiva una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ma solo una delimitazione dell'oggetto del contratto assicurativo e, quindi, del rischio assicurato.
Infatti le clausole di un contratto di assicurazione contro l'incendio che prevedono che il fabbricato assicurato debba avere strutture portanti, solai, pareti esterne e tetto in materiale incombustibile hanno solo la funzione di delimitare l'oggetto del contratto e di precisare i termini, anche quantitativi, dell'obbligazione assunta dall'assicuratore e della prestazione da lui dovuta, e non debbono, pertanto, essere specificamente approvate per iscritto a norma dell'art. 1341, 2^ comma c.c., non costituendo clausole di limitazione della responsabilità dell'assicuratore come quelle che invece restringono un'obbligazione risarcitoria già fissata con più ampia estensione dal contratto o dalla legge (cfr. Cass. 1 marzo 1986, n. 1303; Cass. 3 maggio 1984, n. 2684; Cass. 8 giugno 1994, n. 5535, Cass. 10 marzo 1998, n. 2636).
4. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che la convenuta solo con la comparsa di risposta depositata il data 29.12.1990 aveva richiesto l'annullamento del contratto a norma dell'art. 1892 c.c., mentre essa era già a conoscenza del sinistro dal 28.4.1990, allorché il suo perito aveva predisposto la relazione.
Secondo il ricorrente la domanda di annullamento del contratto doveva essere proposta entro tre mesi dalla conoscenza del sinistro. Assume, poi, il ricorrente che la sentenza impugnata in modo contraddittorio, prima aveva richiesto al c.t.u. di valutare il grado di infiammabilità dei materiali e poi non aveva tratto le dovute conseguenze dall'accertamento del c.t.u., secondo cui nella specie le strutture lignee erano state ignifugate ed esse non risultavano essere state colpite dal fuoco. In ogni caso, secondo il ricorrente non poteva sostenersi il dolo o la colpa grave dell'assicurato, per escludersi il risarcimento del danno, almeno ex art. 1893 c.c., sia perché l'agente assicurativo era stato informato della struttura della villetta, sia perché mancava ogni prova della colpa grave o del dolo dell'assicurato; sia perché quest'ultimo era in buona fede, fondandosi sulla circostanza che il materiale ligneo era stato ignifugato.
5. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Quanto alla prima censura, relativa alla ritenuta decadenza dall'azione di annullamento del contratto, osserva preliminarmente questa Corte che l'onere imposto all'assicuratore dall'art. 1892 c. 2^ c.c. di manifestare, al fine di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto di assicurazione, per dichiarazioni inesatte o reticenti entro i tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di annullabilità, non sussiste quando il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine predetto ed a più forte ragione, prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o della reticenza della dichiarazione, essendo in questi casi sufficiente, per sottrarsi al pagamento dell'indennità, che egli invochi, anche mediante semplice eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio, senza la necessità di una formale dichiarazione di impugnazione del contratto di assicurazione (Cass. 25 marzo 1999, n. 2815; Cass. 24.5.1982,n. 3163; Cass.17.8.1990,n. 8373).
Pertanto, se l'assicuratore è venuto a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell'assicurato dopo il verificarsi del sinistro, egli può sia rifiutare il pagamento della somma assicurata se convenuto per il pagamento dell'indennizzo (in via di eccezione ex art. 1460 c.c.) sia agire per l'accertamento di tale inadempimento dell'assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione (Cass. 24.3.1997,n. 2576; Cass. 12.11.1985, n. 5519). Ciò comporta, sempre che il sinistro si sia verificato prima che sia maturato il termine di decadenza trimestrale di cui all'art. 1892 c.c., che anche ai fini dell'impugnazione del contratto non opera il termine trimestrale di decadenza di cui all'art. 1892 c.c., che ha come presupposto che il sinistro non si sia verificato. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata, che si è uniformata a questi principi, ha rigettato il motivo di impugnazione sul punto.
6. Infondata è sia la censura secondo cui la sentenza in questione sarebbe in stridente contraddizione con gli accertamenti richiesti al c.t.u., in merito al grado di infiammabilità dei materiali della villetta, sia quella relativa alla mancanza di colpa da parte dell'assicurato.
7. Osserva questa Corte che il giudice di merito ha escluso il pagamento dell'indennizzo non sulla base dell'elemento fattuale che le strutture della villetta realizzate in legno si fossero effettivamente bruciate (e cioè delle conseguenze del sinistro), ma sulla base della ritenuta esistenza di dichiarazione reticenti al momento della stipula del contratto di assicurazione, condividendo la conclusione, cui era pervenuto il primo giudice, secondo cui non poteva distinguersi tra diverse potenzialità di combustione, giacche la ignifugazione non escludeva, ma rendeva soltanto più difficile la combustione, che nella fattispecie non si era verificata per il pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Secondo la corte di merito il comportamento dell'assicurato integrava una dichiarazione reticente con gli estremi della colpa grave ex art. 1892 c.c., per avere inammissibilmente privato l'assicuratore della possibilità di rifiutare il suo consenso o di darlo a condizione diverse, se posto a conoscenza del reale stato delle cose.
8.1. Va preliminarmente rilevato che, affinché un contratto di assicurazione possa ritenersi annullabile a norma dell'art. 1892 c.c., non è sufficiente una qualsiasi inesattezza o reticenza dell'assicurato, circa i dati che lo riguardano, in sede di formazione del contratto, richiedendosi che le dichiarazioni non veritiere rese dall'assicurato con dolo o colpa grave, abbiano, secondo l'apprezzamento istituzionalmente riservato al giudice di merito, un'effettiva influenza sul rischio, cosicché esse possano ritenersi avere inciso sul consenso dell'assicuratore o sulle condizioni contrattuali (Cass. 4.7.1997, n. 6039). Quindi la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto quando si verificano, simultaneamente, le seguenti tre condizioni:
che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell'assicuratore; che l'assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave (Cass. civ., sez. Ili, 10.giugno 1998, n. 5770).
8.2. In ogni caso il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulle reticenze del contraente costituisce una valutazione di merito, riservata, come tale, al giudice di merito e non censurabile in sede di sindacato di legittimità se sostenuta da adeguata motivazione.
8.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata, con motivazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che le dichiarazioni inesatte e le reticenze, in merito alla struttura lignea di parte della villetta, assicurata contro l'incendio, per quanto fossero state dette parti ignifugate, costituiva circostanza influente ai fini della rappresentazione del rischio, ed integrante la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c.. 9.1. Infondata è anche la doglianza secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto in via presuntiva che la reticenza fosse avvenuta con colpa grave.
Va anzitutto rilevato che, in linea di principio, è vero che presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 c.c. è che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave (mentre il presupposto per l'applicazione dell'art. 1893 c.c., che prevede solo il recesso dell'assicuratore, è che difetti sia il dolo che la colpa grave) ed, altresì, che l'onere di provare l'inesattezza delle dette dichiarazioni, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese, spetta all'assicuratore (Cass. 21.7.1990, n. 7456). Sennonché vanno effettuate alcune precisazioni in merito alla configurabilità del dolo o della colpa grave, ai fini dell'art. 1892 c.c.. 9.2. Anzitutto, va osservato che, ai fini della configurabilita del dolo (ed maggior ragione della colpa grave), ai sensi dell'art. 1892 c.c. non sono necessari artifizi o altri mezzi fraudolenti, quali richiesti dall'art. 1439 c.c., per l'annullabilità in genere dei contratti, ma è sufficiente la volontarietà delle dichiarazioni mendaci o della reticenza dell'assicurato, con riguardo a circostanze determinanti per il consenso dell'assicuratore (Cass. 13.11.1987, n. 8352; Cass. n. 5503 del 1981).
Infatti non è necessaria l'esistenza di "raggiri", oltre la falsa e/o reticente dichiarazione, in quanto la norma già tipicizza il comportamento viziante il consenso dell'assicuratore, nella sola dichiarazione inesatta o reticente da parte dell'assicurato. Pertanto occorre solo che detta condotta tipica sia posta in essere con dolo o colpa grave.
Quanto al dolo, è quindi sufficiente la coscienza dell'inesattezza o della reticenza e la volontarietà di rendere detta dichiarazione inesatta o reticente. Non è anche necessaria l'intenzione di provocare danno all'assicuratore oppure di realizzare un risultato, altrimenti irrealizzabile, come ritiene la ricorrente. Non è cioè necessario che detto comportamento, per quanto voluto, sia finalizzato ad un determinato scopo (in materia penale si parlerebbe di dolo specifico).
9.3. Si ha invece la colpa grave, allorché la dichiarazione falsa o reticente è frutto di una grave negligenza, attinente o al momento della coscienza dell'inesattezza o della reticenza o al momento della dichiarazione della notizia reticente o falsa. Ai fini di detta configurabilità del dolo o della colpa grave è, inoltre, necessario che il dichiarante non solo avesse (o dovesse avere) la conoscenza delle circostanze taciute o inesattamente espresse, ma anche che fosse (o dovesse essere) consapevole del loro valore determinante sul consenso dell'altra parte.
9.4. A tal fine, per delimitare l'estensione del suddetto obbligo dell'assicurando, l'assicuratore, in ossequio alle regole della correttezza, è tenuto ad apprestare un quadro di riferimento delle circostanze che intende conoscere, tale da ridurre congruamente gli spazi di indeterminatezza circa i fatti, riguardanti persone o cose, alla conoscenza dei quali abbia interesse, con la conseguenza, in mancanza, che gli eventuali dubbi sulla rilevanza delle circostanze non (o inesattamente) dichiarate, ovvero sulla relativa colpevolezza, restano a carico dell'assicuratore, che vi ha dato causa. (Cass. 20.11.1990, n. 11206). In altri termini, l'elemento psicologico soggettivo (doloso o colposo) deve "investire" non solo la conoscenza della falsità o della reticenza, ma anche che la notizia era rilevante ai fini del consenso dell'altra parte. Ne consegue che, lì dove l'assicuratore, come nella fattispecie risulta accertato dalla sentenza impugnata, ha espressamente richiesto che l'immobile assicurato fosse realizzato con strutture incombustibili, la conoscenza che le strutture portanti erano realizzate in legno, per quanto ignifugato, era rilevante ai fini della prestazione del consenso dell'assicuratore e segnatamente ai fini degli artt. 1892 e 1893 c.c., e deve ritenersi che il contraente, che ha reso la dichiarazione reticente o falsa, aveva (o avrebbe dovuto avere per non versare in colpa grave) la coscienza della rilevanza della sua dichiarazione, non potendosi oggettivamente richiedere di più all'assicuratore per garantirsi detta consapevolezza da parte dell'assicurato della rilevanza della dichiarazione. Pertanto, avendo la sentenza impugnata ritenuto che sussisteva la colpa grave dell'assicurato, correttamente ha rigettato la domanda dell'attore.
10. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza di appello ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta, per genericità, in quanto con i testi si mirava a provare che l'attore descrisse accuratamente l'immobile all'agente assicurativo Vario Cascio, mostrandogli la fotografia, in occasione della stipula della polizza.
Secondo il ricorrente, in ogni caso, la prova doveva essere ammessa in quanto essa era assolutamente indispensabile per la decisione del giudizio, ed a norma dell'art. 345 c. 2 c.p.c., antecedente alla modifica, potevano chiedersi in appello nuovi mezzi prova. 11.1. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso sia infondato. Anzitutto va osservato che la corte di merito, dato atto che il procedimento di appello era regolato, dall'art. 345 c.p.c, nella formulazione antecedente alla modifica apportata dall'art. 52 l. n. 353/1990, ha rilevato che detta prova testimoniale era stata già
dichiarata inammissibile in primo grado dal g.i., che contro detta decisione non era stato proposto reclamo al collegio e che la richiesta di prova testimoniale non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, ritenendo quindi la stessa inammissibile in grado di appello.
Ciò è conforme a quanto disposto dall'art. 345 c.p.c, nella formulazione vigente anteriormente alla suddetta modifica, ed applicabile al procedimento in questione.
Infatti le richieste istruttorie disattese nel giudizio di primo grado e non reiterate, in mancanza di reclamo al collegio immediato ex art. 178 c.p.c, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, al momento della rimessione della causa al collegio, non possono essere riproposte in appello, mancando il requisito della novità della prova, pure richiesto dall'art. 345 c.p.c. (Cass. 30.3.1995,n. 3773; Cass. 21.11.1984, n. 5957).
11.2. In ogni caso va osservato che i motivi di ricorso per Cassazione che attengono alla reiezione di distanze probatorie sono ammissibili sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione soltanto se le prove controverse si riferiscono a punti della decisione impugnata suscettibili di essere influenzati o diversamente risolti dall'esito di esse (Cass. 23.3.1995,n. 3386;
Cass. 20.12.1994, n. 10951). Nella fattispecie con la prova testimoniale in questione si mirava a provare che l'agente assicurativo, che stipulò la polizza, fu notiziato dal ricorrente in merito alla struttura della villetta. Sennonché, in tema di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato, quest'ultimo può evitare l'annullamento del contratto provando che l'assicuratore conosceva, prima della conclusione del contratto, le circostanze relative alla dichiarazione inesatta o reticente.
È principio affermato da questa Corte (Cass. 21.4.1999, n. 3962;
cass. 13.11.1987, n. 8352; Cass. 31.1.1981, n. 730) che la conoscenza dell'impresa assicurativa non va confusa con quella dei soggetti che non abbiano il potere di rappresentarla, il cui stato soggettivo è irrilevante, come può desumersi dall'art. 1391 c.c., che attribuisce rilevanza nei confronti del dominus del negozio allo stato soggettivo del rappresentante, ma non anche di chi abbia svolto una qualunque attività nel suo interesse, come il procacciatore di affari o l'agente privo di rappresentanza. Non vi è motivo di discostarsi da detto orientamento, per quanto esso meriti alcune precisazioni.
11.3. La conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione da parte del soggetto privo del potere di rappresentanza, non è di per sè rilevante nei confronti dell'assicuratore, a meno che non si allighi e si provi che questo soggetto ha poi trasferito detta sua conoscenza all'assicuratore stesso.
In altri termini, mentre la conoscenza da parte del rappresentante dell'assicuratore è già di per sè sufficiente per far ritenere che quest'ultimo fosse a conoscenza dell'inesattezza della dichiarazione, nel secondo caso l'agente privo di rappresentanza o il procacciatore d'affari può operare solo come mezzo di conoscenza da parte dell'assicuratore, con la conseguenza che se detto soggetto non ha trasferito all'assicuratore quanto dettogli dall'assicurato (o quanto altrimenti accertato), non può, sulla base della sua sola conoscenza, inferirsi anche quella dell'assicuratore. Stante la ritenuta irrilevanza dell'eventuale dichiarazione all'agente sullo stato delle strutture della villetta, in assenza dell'ulteriore alligazione e prova che detto agente avesse comunicato all'assicuratore quanto verbalmente dichiaratogli dall'assicurato, è inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale, sotto il profilo dell'interesse, in quanto la decisione non avrebbe potuto essere influenzata dal risultato di detta prova.
Il ricorso va, pertanto, rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, sostenute dalla resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in Euro cento, oltre Euro duemilacinquecento per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2003