Sentenza 26 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/07/2001, n. 10254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10254 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 025 4 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 10510/99 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Cron. 22864 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere Ud. 16/05/01 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: O.M.A.V. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 110, presso la studio dell'avvocato MERLA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVO MICHELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 2380 -1- PONTURO, FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
TU GI;
intimato avverso la sentenza n. 19/98 del Tribunale di CREMONA, depositata il 08/03/99 R.G.N. 452/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato MERLA;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. n. 10510/99 Svolgimento del processo La questione devoluta per la seconda volta a questa Corte riguarda l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo fra la spa MA e il sig. FR TU, in seguito a controversia generata da un'ispezione dell' Istituto nazionale della previdenza sociale, da cui era scaturita, da parte del- l'Istituto previdenziale la pretesa, contrastata dall'MA che, per contro, as- sumeva l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo, al pagamento delle con- tribuzioni omesse. Ritenuta originariamente dal OR -giudice del lavoro di Brescia l'esistenza d'un lavoro in regime di subordinazione, il Tribunale di Brescia, avanti il quale partecipava anche il TU, accoglieva l'appello della società e dichiarava inammissibile l'intervento adesivo del TU, reputato dipendente, per avere costui aderito alle tesi della società. Indi questa Corte, avanti alla quale, nel giudizio promosso dall'Inps, s'erano costituiti con controricorso l'MA e il TU, demandava al Tribunale di Cremona il nuovo esame della vicenda, per una più puntuale verifica della na- tura del rapporto, nulla disponendo nei confronti del TU. Riassunto il giudizio a cura dell'MA, in quella sede si costituiva l'Inps, mentre il TU rinnovava l'intervento contestando la dichiarazione di inam- missibilità pronunziata dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti. Con la sentenza qui impugnata dalla società MA, che denunzia, nei soli confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nulla, invece, solleci- tando nei confronti del TU, un motivo di ricorso per cassazione, il Giudice di rinvio ha ritenuto che fra la società e il TU esistesse un rapporto di lavoro subordinato. Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale di Cremona é pervenuto all'indicata decisione argomentando che il TU: - lavorava esclusivamente per l'MA, dalla quale era retribuito a cadenze fis- se mensili, per importi omogenei fra loro, in base alle ore di lavoro prestate, ri- cavate dai cartellini segnatempo;
- riceveva dal direttore tecnico direttive in ordine al tipo di macchine da proget- tare, godendo di un margine di autonomia nella redazione del progetto, giustifi- cato dall'elevato contenuto tecnico della prestazione;
- rimaneva a disposizione dell'MA tra una prestazione e un'altra in funzione di richieste variabili, mentre l'orario elastico di cui fruiva si "discostava di po- chi minuti rispetto a quello seguito dagli altri dipendenti" ed era compatibile con l'attività particolarmente qualificata;
svolgeva un'attività essenziale per la produzione MA, utilizzando, nei lo- cali dello stabilimento, le attrezzature dell'impresa. L'esistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, osserva conclusi- vamente il Tribunale, é giustificata non tanto dal risultato dell'attività del Tu- relli, quanto dalle modalità temporali di computo del suo corrispettivo, che pre- scindeva da una funzione di compenso, vuoi del rischio economico connesso alla sua attività, vuoi dell'uso di beni strumentali. L'Inps resiste con controricorso. L'intimato TU non si é costituito. Motivi della decisione La soc. MA denuncia violazione di legge ed errata motivazione ricordando che la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza del Tribunale di Brescia "per non aver ricercato la sussistenza dell'inserimento dell'attività lavorativa espletata dal TU nell'organizzazione produttiva della datrice di lavoro" ", anche perché, riferisce il ricorso, era stato "del tutto trascurato dal Tribunale" l'analisi delle "modalità di percezione della retribuzione in quanto fra i più ido- nei (indici) a rilevare l'esistenza o meno per il lavoratore di un rischio d'impre- sa", dovendo, infine, "le ragioni che conducono ad un certo convincimento 'essere rigorosamente motivate." ". La società ricorrente sostiene che, a fronte di tali indicazioni, il Tribunale di Cremona "ha fondato il proprio convincimento sul preconcetto di trovarsi di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato", negando validità agli "elementi che incontestabilmente davano la prova della volontà delle parti di porre in es- sere un rapporto di lavoro autonomo", quali il carteggio (lettere del 7.9.; 12.9. e 14.9.97) tra le parti, ritenuto apoditticamente dal Tribunale, senza alcun ap- profondimento, "artatamente predisposto per giustificare i possibili indici di subordinazione", o le direttive ricevute nell'attività di progettazione demanda- tagli e l'assenza di orario;
la partita IVA e la sua iscrizione nel registro delle ditte, reputati quali "espedienti". Il ricorso dell'MA, diretto nei soli confronti dell'Inps, non merita di essere accolto. La valutazione operata dal giudice del merito delle prove acquisite in ordine alla natura autonoma o subordinata del rapporto é stata particolarmente accu- rata e risulta fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, per cui si sottrae al sindacato di legittimità, limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito. Infatti, secondo un fermissimo principio, costantemente affermato dalla giuri- sprudenza di questa Corte (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 dicembre 1997, n.13045; 11 giugno 1998, n.5802) il Giudice del merito è libero di utiliz- zare, nella formazione del proprio convincimento, gli elementi probatori rite- nuti rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in esame tutte le ri- sultanze processuali che il ricorrente ritenga a sé favorevoli, confutando anali- ticamente le opposte argomentazione delle parti, essendo sufficiente che egli indichi come appunto s'è verificato nel caso in esame - gli elementi sui quali - poggia il suo convincimento, dovendo ritenersi disattesi tutti quelli incompati- bili con la decisione adottata. In altre parole l'esercizio del potere di controllo da parte della Cassazione sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di erronea motiva- zione, si esaurisce nel controllo della correttezza giuridica e della coerenza del criterio logico addotto dal giudice del merito per pervenire alla formazione del proprio, essendo inibita alla Corte la rinnovazione del giudizio sul fatto e il potere di riesame del merito della causa. Quest'ultima verifica é, infatti, deputata esclusivamente ai giudici territoriali, cui compete, si insegna, di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere le risultanze ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge. Pertanto il vizio in argomento non rileva quando il giudice abbia semplicemen- te apprezzato gli elementi di fatto devoluti alla sua cognizione in modo non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte, anche perché il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra di per sé un vizio di omessa o insufficiente motivazione, ma denota la “presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che possono ritenersi tali solo se sussiste un'ade- guata incidenza causale dell'errore oggetto di rilievo in cassazione (esigenza a cui la legge allude con il riferimento al "punto decisivo")" (v., in motivazione, Cass. 16 gennaio 1996, n. 326 e, più recentemente, ex multis, 3 aprile 2000, n. 4036; 10 dicembre 1999, n. 13 858). Collocando in questa pacifica cornice di principi giurisprudenziali e dottrinari le argomentazioni del ricorso emerge, sotto questo profilo di censura, che il giudice del merito ha dato conto, con ampia motivazione, delle proprie valuta- zioni circa gli accertamenti compiuti, esaminando puntualmente tutte le risul- tanze di causa ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento. In particolare, non ha trascurato gli elementi e le circostanze indicati dalla pre- cedente sentenza di questa Corte per la persuasiva collocazione del rapporto nell'ambito di una, piuttosto che dell'altra, categoria lavorativa, rifacendosi, in particolare a queste emergenze: "il TU lavorava esclusivamente per l'MAsin dal settembre 1987, ossia pochi mesi dopo il suo pensionamento;
riceveva dal direttore tecnico direttive in ordine al tipo di macchine da progettare, sia pure godendo di un margiune di autonomia nella redazione del progetto...pienamente compatibile con la subor- dinazione, proprio tenuto conto dell'elevato contenuto tecnico delle mansiaoni e della professionalità del lavoratore... [che] rimaneva a disposizione del datore di lavoro tra una prestazione e un'altra.…..; "l'attività del TU, sotto il rpfilo funzionale era essenziale per il raggiungi- mento dei fini produttivi della MA;
"..era inserito, anche a livello logistico, nell'impresa... e si avvaleva delle at- trezzature della MA...; "..timbrava il cartellino di presenza, in quanto veniva retribuito in base alle ore di lavoro prestate.... la corresponsione dei corrispettivi orari avveniva a caden- ze fisse mensili e per importi omogenei fra loro... tale dato doimostra come la retribuzione non fosse affatto vincolata al risultato, ma esclusivamente al tem- po impiegato, e come in capo al TU mancasse l'assunzione di qualsivoglia rischio d'impresa....". D'altra parte, osserva il Tribunale, i contrari indici predisposti dalle parti per mascherare il rapporto (emissione di fatture;
iscrizione del TU nel registro ditte;
partita IVA) sono apparsi un "espediente" a fronte degli elementi conflig- genti, di corposa evidenza, a nulla rilevando le assenze dei mesi estivi o l'am- missione a un orario di lavoro elastico, anche per la marginalità di quest'ultima evenienza. lu Alle dette valutazioni ed ai detti apprezzamenti parte ricorrente contrappone, a ben vedere, delle proprie difformi valutazioni, ma della maggiore o minore at- tendibilità di esse rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato in sede di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Il ricorso per cassazione della società deve essere, pertanto, rigettato con con- seguente condanna della medesima al pagamento delle spese processuali, li- quidate in favore dell'Inps come da dispositivo, nulla dovendosi, invece, di- sporre nei confronti del TU non costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la spa MA al pagamento delle spese processuali in favore dell' Istituto nazionale della previdenza sociale, liquidan- dole in L. 23000 , oltre L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari. Nulla nei confronti di FR TU Così deciso in Roma il 16 maggio 2001 Il Consigliere est Il Presidente zylich leak IL CANCELLIERE, Depositato in Cancelleria I 26 LUG D , 2001 oggi, O L L A O IL CANCELLIERE S R S I 0 A D 1 T 3 . , A 3 A T T 5 DotyJ R S IL CABA WERE 01 . A M Scarsella 2 1 8