Sentenza 4 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/02/2004, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI PERUGIA, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dell'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliati;
- ricorrente -
contro
DI UC NI, residente a [...], in STRADA Com.le San Leucio n. 12.
- intimata -
avverso la sentenza n. 447/02/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Campobasso in data 04 novembre 1999, depositata il 10 novembre 1999 e non notificata. Viste le conclusioni formulate dal P.M. in data 18.06.2003, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;
udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Marinucci.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Di CI TA, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma.
Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del D.P.R. 597/1973.
La parte intimata non ha presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perché tardivo: la sentenza impugnata era stata depositata il 10 novembre 1999 mentre il ricorso è stato notificato il 28-29 dicembre 2000 (dopo oltre un anno e quarantasei giorni).
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2004