Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5031 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA DRTE 503 1/01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE I CASSAZ N Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA Presidente R.G.N. 20066/98 Rel. Consigliere Cron1.10727 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Rep Dott. Giovanni PRESTIPINO . Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 13/12/00 Consigliere Dott. Paolo STILE 2 ha pronunciato la seguente 67 SEN TENZA sul ricorso proposto da: PO UR, elettivamente domiciliato in ROMA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI presso la ALESII BRUNO, LEOPARDI LUISA, giusta delega in atti;
M iles rappresentato e difeso dagli avvocati CASSAZIONE, ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- resistente 2000 5392 avverso la sentenza n. 226/98 del Tribunale di -1- L'AQUILA, depositata il 30/09/98 R.G.N. 11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. thiles -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 15 gennaio 1998 il Ministero dell'Interno proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Avezzano in data 18 novembre 1997, con la quale era stato condannato ad erogare a PO LI la pensione di invalidità (rectius: di inabilità) all'esito delle conclusioni della C.T.U. che aveva riconosciuto all'assicurato, in un primo momento, una invalidità dell'80%, e successivamente, in sede di chiarimenti resi dal consulente nel corso dell'istruttoria, del 100%. l'appellante che il complesso delle Deduceva riscontrate al PO non era stato malattie adeguatamente valutato, laddove una accurata k iler indagine avrebbe indotto ad escludere la ricorrenza delle condizioni di legge per conseguire il a farlobeneficio richiesto O, quanto meno, decorrere da data diversa e successiva rispetto a quella fissata dal primo giudice. L'adito Tribunale di L'Aquila, disposta nuova consulenza, all'esito della stessa e basandosi sulle conclusioni del proprio ausiliare, riformava pronuncia pretorile con decisione del 30la settembre 1998, rigettando la domanda dell'assicurato sul presupposto che le condizioni 3 sanitarie del predetto non fossero tali da daescludere totalmente la capacità lavorativa e fargli riconoscere il diritto preteso. Avverso tale sentenza il PO ha proposto ad un solo ricorso per cassazione, ancorandolo motivo;
il Ministero, pur non resistendo con controricorso, ha chiesto di essere ammesso a partecipare alla discussione orale, ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'art. 370 cod. proc. civile. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente, denunziando genericamente motivazione Miles omessa, "falsa" e contraddittoria su un punto iles determinante della controversia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civile, ne articola poi il contenuto in tre direzioni, deducendo che l'atto di appello del Ministero è stato accolto sull'erroneo presupposto della contraddittorietà della sentenza di primo grado, la quale, pur dando atto di una invalidità del soggetto all'80%, come da C.T.U. disposta dal Pretore, avrebbe poi ugualmente concluso per la ricorrenza dell'assoluta invalidità (100%), utile a fini pensionistici, laddove detto tetto massimo di invalidità risultava confermato dall'ausiliare del giudice in sede di chiarimenti, sì da comportare la configurabilità del diritto e la insussistenza della lamentata contraddittorietà della decisione pretorile;
che il Tribunale ha disposto d'ufficio la seconda consulenza, con risultati negativi per il ricorrente, pur in carenza di alcuna richiesta di parte in tal senso, violando così il principio della disponibilità delle prove e dell'impulso di parte vigente nella dialettica processuale;
che PO, contestando puntualmente con esso specifici rilievi e note a verbale le conclusioni Wile del secondo consulente, ne ha evidenziata la inattendibilità, con riferimento al contrasto tra il ritenuto peggioramento delle sue condizioni di salute e la riduzione della propria invalidità all'80%, sì che i rilievi mossi e la difformità dei pareri espressi dai rispettivi periti esigevano, i primi, adeguata confutazione da parte dei giudici di merito, e la seconda una rigorosa motivazione sul privilegio accordato alla C.T.U. disposta in appello, entrambe invece carenti nella specie. La censura è fondata nei limiti in prosieguo specificati. In subiecta materia vanno, anzitutto, ribaditi alcuni principi, afferenti ai poteri istruttori del giudice nel processo del lavoro, ai limiti dell'obbligo dello stesso di prendere in considerazione e valutare i rilievi mossi dalla parte tempestivamente alla C.T.U., dopo il deposito della medesima, nonché al dovere del giudicante in ipotesi di perizie tra loro contrastanti, sì da portare a conclusioni assolutamente opposte. Quanto al primo punto, non è dubbio che, nel rito del lavoro, i poteri istruttori del giudice risultano ampiamente dilatati rispetto a quelli riconosciuti nel processo ordinario, atteso che んWeiler l'art. 421 c.p.c. consente iniziative volte ad integrare prove incerte e non complete, nel cui novero può collocarsi anche la acquisizione d'ufficio di una nuova consulenza tecnica qualora, come nella specie, le conclusioni di quella precedente siano state oggetto di puntuali e rigorose critiche di parte soccombente;
sicchè al riguardo la doglianza del ricorrente si appalesa inconsistente. Circa, poi, il secondo profilo, va richiamato il costante orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale quando i rilievi all'operato del C.T.U. risultino formulati dopo il deposito della relazione, senza formare, pertanto, oggetto di esame da parte dell'ausiliare, il giudice non può ritenga ancora opportunosottrarsi, qualora uniformarsi al parere dell'esperto, al dovere di esporre le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche delle parti - che gli argomenti addotti appaiano sempre sufficientemente specifici, puntuali e circostanziati - soprattutto se, come nel caso in esame, egli abbia dato preferenza ad una seconda consulenza, divergente, in tutto od in parte, rispetto ad altra precedentemente svolta (cfr. ex plurimis: Cass. n.5677/1998). Wile Per ciò che concerne, infine, la ipotesi di perizie contrastanti, è indubbio che difetta di motivazione la sentenza che, non cogliendo il contrasto tra due consulenze tecniche disposte d'ufficio, aderisca all'una od all'altra senza evidenziare le ragioni del privilegio così le diverseaccordato, ovvero pur confrontando conclusioni peritali e rilevandone le divergenze valutative, ne accepisca acriticamente taluna, senza esporre congruamente le ragioni di esclusione dell'altra, ove peraltro ricorra la ipotesi di od omogeneità delleidenticità situazioni 7 patologiche tecnicamente valutate dalle contrastanti consulenze. Tanto atteso, Osserva il Collegio che il Tribunale non si è adeguato a siffatti principi, in quanto, pur in presenza di puntuali e documentati rilievi di parte, potenzialmente idonei a prospettare profili decisori diversi, e malgrado la acquisizione processuale di due consulenze dalle conclusioni del tutto divergenti tra loro, non solo ha ignorato del tutto le critiche mosse alla seconda C.T.U. con argomentazioni di inequivoca valenza, laddove per quanto detto si imponeva una loro rigorosa valutazione, quale che fosse poi la Uniles decisione ed anche se soltanto per confutarle, ma si è anche sottratto all'obbligo della valutazione comparativa dei contrastanti elaborati peritali, del pari necessaria in quanto finalizzata ad una congrua motivazione del privilegio accordato al responso del proprio ausiliare. Ne consegue che la sentenza impugnata risulta inficiata da un vistoso difetto di motivazione, come puntualmente prospettato dal PO e nei limiti precisati;
sicchè, in accoglimento del ricorso per quanto di ragione, detta sentenza va cassata, con rinvio, per il nuovo esame ed anche 8 per la statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altro giudice, designato come da dispositivo, il quale, nel portare l'indagine demandatagli in sede rescissoria indicati, si adeguerà ai richiamatisui punti principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L'Aquila. Roma 13 dicembre 2000. Il Presidente: M. Au Mesiles II Cons. estensore: Vingent IL COLLABORATORE DI CANCELLERIAPil Depositata in Cancelleria 4 APR. 2001Oggi I D , , A CA IL COLLABORATORE 3 A M E 3 R DI CANCELLERIA P 5 E S R E P T . U 0 R S O 1 N C A * 3 T T S 7 N - O O 8 P - C : 1 M S I A 1 N D A E E E D S , G I E O G T A R E T N O L S E I T S G T E A I E L R R I L D E D O