Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 321
CASS
Sentenza 13 gennaio 2003

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Massime1

Nell'ipotesi di licenziamento del dipendente bancario per attività maliziosa, espletata attraverso operazioni inerenti al suo ufficio, volta a favorire la sottrazione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale di un debitore a favore di diversi creditori, fra i quali la stessa banca datrice di lavoro, il giudice di merito deve accertare non tanto i presupposti per la sussistenza di una responsabilità civile per lesione della garanzia patrimoniale, quanto e soprattutto la compatibilità tra la suddetta attività e la disciplina dell'impresa, attribuendo rilievo alla soggettiva consapevolezza in capo al dipendente del pregiudizio possibile per le ragioni altrui e la volontà di facilitare tale pregiudizio, verificando la possibilità per il dipendente di rifiutare l'attività richiestagli dal terzo, non rientrante nei suoi doveri d'ufficio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, non aveva tenuto conto del compimento di atti illeciti, benché non oggetto di revocatoria fallimentare, e aveva omesso di trarre le conseguenze dall'accertata irregolarità nella negoziazione di assegni non trasferibili, dal trasferimento di fondi della società debitrice attraverso un conto corrente intestato al dipendente e dalla circostanza che persone beneficiate dal comportamento del lavoratore erano a lui legate da rapporto di amicizia).

Commentario1

  • 1Licenziamento per giusta causa di un cassiere di banca (Cass., n. 23598/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2013

    1. Questione La Corte di appello confermava la legittimità del licenziamento al lavoratore, dipendente presso l'Agenzia, già dichiarata con sentenza del Tribunale per l'emissione di assegni protestati tratti sul c.c. presso la detta Agenzia intestato al Condominio, respingendo l'appello del lavoratore. La Corte territoriale rilevava la obiettiva gravità del comportamento tenuto dal C. tenuto conto anche delle mansioni espletate di cassiere ed osservava che la sindrome sofferta dall'appellante di compulsione all'acquisto appariva non pertinente per giustificare il comportamento contestato in quanto l'emissione degli assegni era avvenuta molto tempo dopo (anni) dall'acquisto compulsato. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 321
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 321
Data del deposito : 13 gennaio 2003

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