Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
Nell'ipotesi di licenziamento del dipendente bancario per attività maliziosa, espletata attraverso operazioni inerenti al suo ufficio, volta a favorire la sottrazione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale di un debitore a favore di diversi creditori, fra i quali la stessa banca datrice di lavoro, il giudice di merito deve accertare non tanto i presupposti per la sussistenza di una responsabilità civile per lesione della garanzia patrimoniale, quanto e soprattutto la compatibilità tra la suddetta attività e la disciplina dell'impresa, attribuendo rilievo alla soggettiva consapevolezza in capo al dipendente del pregiudizio possibile per le ragioni altrui e la volontà di facilitare tale pregiudizio, verificando la possibilità per il dipendente di rifiutare l'attività richiestagli dal terzo, non rientrante nei suoi doveri d'ufficio. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel dichiarare illegittimo il licenziamento, non aveva tenuto conto del compimento di atti illeciti, benché non oggetto di revocatoria fallimentare, e aveva omesso di trarre le conseguenze dall'accertata irregolarità nella negoziazione di assegni non trasferibili, dal trasferimento di fondi della società debitrice attraverso un conto corrente intestato al dipendente e dalla circostanza che persone beneficiate dal comportamento del lavoratore erano a lui legate da rapporto di amicizia).
Commentario • 1
- 1. Licenziamento per giusta causa di un cassiere di banca (Cass., n. 23598/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 22 ottobre 2013
1. Questione La Corte di appello confermava la legittimità del licenziamento al lavoratore, dipendente presso l'Agenzia, già dichiarata con sentenza del Tribunale per l'emissione di assegni protestati tratti sul c.c. presso la detta Agenzia intestato al Condominio, respingendo l'appello del lavoratore. La Corte territoriale rilevava la obiettiva gravità del comportamento tenuto dal C. tenuto conto anche delle mansioni espletate di cassiere ed osservava che la sindrome sofferta dall'appellante di compulsione all'acquisto appariva non pertinente per giustificare il comportamento contestato in quanto l'emissione degli assegni era avvenuta molto tempo dopo (anni) dall'acquisto compulsato. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 3 SC A INT 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo rappresenta e difende unitamente e in via disgiuntiva all'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta procura notarile;
- ricorrente -
contro
LE AS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 23445/00 proposto da:
LE AS, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II n. 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
BANCA CARIME SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 3 sc. A int. 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO FABBRI, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1237/99 del Tribunale di COSENZA, depositata il 06/10/99 - 342/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato FERZI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso, previa riunione dei ricorsi per l'accoglimento del ricorso principale ed assorbimento dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 giugno 1998 al Pretore di Cosenza, SS EL esponeva di essere stato licenziato, il 26 marzo precedente, dalla s.p.a. AN Carime a causa di fatti contestati con lettera del 30 gennaio e consistentì in una serie di operazioni di disposizione di somme di denaro attraverso l'incasso di assegni e l'utilizzazione di somme depositate, aventi l'effetto di menomare la garanzia patrimoniale generale offerta dalla s.r.l. AS e c. ai propri creditori, fra i quali la stessa AN datrice di lavoro. Il EL sosteneva l'illegittimità del licenziamento sia per contestazione tardiva, in quanto riferita a fatti compresi tra il febbraio 1996 e il gennaio 1997, sia per infondatezza degli addebiti sia, ancora, per sproporzione della sanzione rispetto all'asserito illecito. Egli ne chiedeva perciò la dichiarazione di illegittimità con le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie. Costituitasi la convenuta, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 25 febbraio 1999, confermata con sentenza del 6 ottobre successivo dal Tribunale, il quale ravvisava una "distrazione di fondi" dalla società AS e c. ad alcuni soci ed escludeva che per ritenere l'illecito disciplinare fosse necessario un danno a carico della datrice di lavoro, bastando anche la lesione del rapporto fiduciario da parte del prestatore, e tuttavia negava "l'oggettiva illegittimità/illiceità del risultato" delle operazioni in questione.
Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, il EL aveva confidato nella regolarità di tutte le operazioni compiute per suo tramite da persona amica, stante anche la "condizione di agiatezza della famiglia di quest'ultima". Non era grave, infine, il fatto che il lavoratore avesse fatto uso di assegni non trasferibili, contro le disposizioni della AN.
I "profili di leggerezza" del suo comportamento inducevano a limitare il danno risarcibile alle cinque mensilità di cui all'art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300.
Contro questa sentenza ricorrono in via principale la s.p.a. AN Carime e in via incidentale il EL. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memoria della AN e del EL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Non può essere esaminata la memoria depositata dalla ricorrente principale nella parte contenente il riferimento a fatti intervenuti "nelle more del presente giudizio di cassazione", ossia non accertati nel corso del giudizio di merito.
Con l'unico motivo la medesima ricorrente lamenta la violazione dell'artt. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300, 2623 n. 2, 2104, 2105, 1175, 2119, 2697, 2729 cod. civ., 115, 61, 191 cod. proc. civ., e vizi di motivazione, dando una propria e minuta descrizione dei fatti di causa ed osservando che il Tribunale, pur non avendo negato i fatti, addebitati dalla datrice al prestatore di lavoro, di concorso nella distrazione di fondi dal patrimonio di un soggetto societario e di conseguente diminuzione della garanzia patrimoniale generale in favore dei creditori (tra cui la stessa datrice di lavoro), nondimeno escluse la responsabilità disciplinare. Responsabilità che, ad avviso della ricorrente, era prodotta dal solo fatto che il comportamento imprudente e negligente del medesimo prestatore aveva prodotto ad essa il rischio di non veder soddisfatti i propri crediti.
Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 2740, primo comma, cod. civ. "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri", ciò significando che tutti questi beni, presenti nel suo patrimonio nel momento della nascita dell'obbligazione oppure acquistati in seguito, sono destinati alla soddisfazione del creditore, o dei creditori, attraverso l'esecuzione forzata nel caso di inadempimento. I creditori si affidato perciò al patrimonio del debitore per la sicurezza di essere soddisfatti: la rubrica dell'art. 2740 cit. dice "responsabilità patrimoniale" del debitore e nel linguaggio curiale si parla di garanzia generale del credito, costituita dal patrimonio del debitore. La diminuzione di tale garanzia pregiudica perciò l'interesse del creditore, il quale contro gli atti pregiudizievoli del debitore può adoperare i mezzi conservativi di cui agli artt. 2900 - 2906 cod. civ. e contro gli atti dei terzi acquirenti dispone talora della tutela aquiliana (Cass. 16 gennaio 1996 n. 251). La diminuzione della detta garanzia assume giuridico rilievo non necessariamente quando la soddisfazione coattiva del credito è vanificata ma anche se essa venga posta soltanto in pericolo. Più volte poi la Corte costituzionale ha definito la responsabilità patrimoniale del debitore quale elemento essenziale al diritto d'obbligazione (sentt. 22 giugno 1992 n. 291, 15 luglio 1992 n. 329, 23 maggio 1995 n. 187). Non è necessario prendere posizione qui sulla disputata questione se il creditore sia titolare di un diritto soggettivo alla garanzia patrimoniale e se sul debitore gravi una correlativa obbligazione, poiché la questione sottoposta alla Corte dalla ricorrente è se costituisca giustificato motivo di licenziamento l'attività maliziosa espletata da un dipendente bancario attraverso operazioni almeno in parte inerenti al suo ufficio ed intesa alla sottrazione dei beni costituenti la garanzia patrimoniale di un debitore a favore di diversi creditori, fra i quali la stessa banca datrice di lavoro.
Non si tratta, in altre parole, di responsabilità civile, contrattuale o aquiliana, per lesione della garanzia patrimoniale, bensì compatibilità fra la attività testè detta e la disciplina dell'impresa, alla quale il lavoratore subordinato è assoggettato ai sensi dell'art. 2104 cod. civ. Più volte questa Corte ha ritenuto il giustificato motivo di licenziamento del dipendente di una banca, autore di irregolarità tali mettere in dubbio la sua affidabilità circa lo scrupoloso perseguimento in ogni situazione degli interessi della datrice di lavoro e da poter incidere sulla fiducia che la medesima deve ispirare nel rapporti con gli altri operatori bancari e con il pubblico in genere (Cass. 9 agosto 2001 n. 10996, 22 agosto 2002 n. 12414). Ciò premesso, la risposta alla questione sopra formulata è positiva purché, anzitutto, il dipendente bancario ponga in essere un'attività che non si risolva in quella a cui è obbligato a cagione del proprio ufficio: alla richiesta, formulata dal cliente della banca, del compimento di operazioni ordinarie e rientranti nella consueta attività lavorativa del dipendente non può corrispondere un'indagine sui motivi perseguiti dal cliente stesso. Diverso è però il caso in cui le caratteristiche dell'operazione (ad es. la reiterazione di richieste di trasferimento di fondi da uno ad altro deposito) possa ingenerare il sospetto, insieme ad altre circostanze, di attività intesa alla lesione di interessi di terzi.
È perciò necessaria, ancora, la soggettiva consapevolezza del pregiudizio possibile per le ragioni altrui e la volontà di facilitare tale pregiudizio.
Occorre infine che il dipendente bancario possa rifiutare l'attività richiestagli dal terzo, non rientrante nei doveri o obblighi a cui egli è tenuto per effetto del rapporto di lavoro. Nel caso di specie i giudici di merito hanno escluso la responsabilità disciplinare senza compiere in modo completo l'accertamento di fatto che i detti criteri giuridici richiedevano. Il Tribunale afferma infatti, nella sentenza qui impugnata, che la datrice di lavoro "avrebbe dovuto provare l'oggettiva illegittimità/illiceità del risultato di quelle operazioni poste in essere dal prestatore di lavoro, allegando per esempio che le stesse avessero costituito oggetto revocatoria fallimentare", così confondendo il compimento di atti illeciti con quello di atti semplicemente revocabili.
Esso ha poi osservato che l'attività di negoziazione di assegni non trasferibili presentava "profili di intrinseca irregolarità" (pag. 6) senza peraltro trarre da ciò alcuna conseguenza e senza neppure precisare le mansioni affidate al lavoratore ed il suo livello di responsabilità.
Nè la sentenza impugnata contiene alcun cenno all'affermazione, resa dalla datrice di lavoro ed ammessa (dallo stesso controricorrente (pag. 13 del controricorso, ultimo capoverso), che somme appartenenti a persone in favore delle quali erano stati trasferiti fondi della società debitrice erano transitate attraverso un conto corrente intestato al lavoratore dipendente dalla AN, nel cui comportamento lo stesso collegio d'appello apprezza "profili di leggerezza comportamentale" (pag. 7). Infine la circostanza che persone beneficiarie del comportamento del lavoratore erano a lui legate da "rapporto di amicizia" ed "in condizione di agiatezza" non erano evidentemente sufficienti ad escludere il carattere malizioso della sua condotta, come ha per contro ritenuto il Tribunale.
La sentenza censurata si rivela infine contraddittoria e carente nella motivazione. Essa dice esattamente che l'esistenza di un danno per la banca datrice di lavoro "non è determinante" per la ravvisabilità dell'illecito disciplinare, basando la "lesione del rapporto fiduciario" (pag. 4) ma poi nega che l'"effetto deteriore" di alcune operazioni (pag. 5), compiute dal lavoratore con i già richiamati "profili di leggerezza" sia sufficiente a costituire l'illecito.
Nè spiega il Tribunale perché sia "ininfluente ai fini della decisione" ossia irrilevante al fine della persistenza del necessario rapporto fiduciario, calcolare le somme "complessivamente movimentate" (pag. 3) dal lavoratore, con l'effetto finale di menomare la suddetta garanzia patrimoniale.
L'obliterazione dei sopra enunciati principi di diritto e le dette lacune della motivazione in fatto inducono alla cassazione della sentenza impugnata ed al rinvio della causa ad altro collegio d'appello, che si designa nella Corte di Potenza, e che procederà ad analitico esame degli addebiti mossi dalla datrice al prestatore di lavoro ed alla loro verifica.
Il ricorso incidentale, concernente l'ammontare del danno sofferto dal lavoratore per effetto del licenziamento, rimane così assorbito.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
cassa con rinvio alla Corte d'appello di Potenza anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003