Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2001, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 5 9 I 1 012 82 /0 1 . Z / N 4 A / R - 6 A T 2 B I S . I . R R L . G L P A . E A T D R . U L B A E B A I D D T R I A 1 S E ME L P LONELIANO T I 3 N T 1 E R N S . E E I S N T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A E Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria ревез Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MA DELLI PRISCOLI - Presidente R.G.N. 18433/98 Cron. 2692 Dott. Giovanni PAOLINI Cel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere Ud.11/10/00 Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Salvatore DI PALMA UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia IL SOLE dal Sig. S ENTENZA per diritti 00 3 1 GEN. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE نامہ PINOSA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ¡VIAL ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato LIUZZI ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato NODARI LIRE 000 CANCELLERIA LODOVICO, giusta delega a margine;
ricorrente -
contro
CG408403 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CG408404 ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,ROMA, VIA tempore, domiciliato in presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis (con atto di 2000 costituzione); 1644
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 123/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 27/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato LIUZZI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato POLIZZI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1) - L'Ufficio distrettuale II.DD. di Udine emise, a suo tempo, due avvisi di accertamento aventi, rispettivamente, il n. 6292000215 e 6291004953, notificati, l'uno, il 10 novembre 1993 e, l'altro, il 27 novembre 1993, rettificando con il reddito di il primo di tali atti impositivi impresa da assoggettare ad IRPEF e ad ILOR dichiarato da una Radio Italia Network di IN MA & C. s.a.s. per il 1985, e con il secondo il reddito da imputarsi a MA IN nell'anno in argomento in ragione della sua partecipazione alla società sunnominata. 2) La Radio Italia Network di IN MA s.a. s., ritualmente rappresentata, impugnò ب C. ع ة tempestivamente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Udine, all'epoca operante, il dianzi indicato avviso di accertamento n.6292000215, ad essa pertinente. 3) - MA IN, agendo nella professata veste di socio della ripetuta società, adì, alla sua volta, la commissione tributaria di primo grado del capoluogo friulano con impugnativa prodotta a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 22.X.1972 n. 636, allora vigente: nell'atto istitutivo del 3 reclamo considerato, da un lato, indicò come avviso accertamento impugnato quello n. 6292000215, di concernente, come detto, la società da lui partecipata, e non quello n.6291004953, riguardante rettifica dei suoi redditi personali, e, la dall'altro, sollevò doglianze intese tutte a contestare la legittimità e la fondatezza dell'operata rettifica del reddito societario. 4) La vertenza instaurata dalla Radio Italia Network di IN MA & C. s.a.s. venne, in seguito, definita con l'applicazione del meccanismo previsto dall'art. 2/quinquies d.1. 30.IX.1994 Gali n.564, come convertito nella L. 30.XI.1994 n.656. 5) - Nel frattempo, in data 31 agosto 1994, notificata a MA IN cartella venne esattoriale n. 46029299, recante intimazione di pagamento dell'IRPEF e degli accessori dovuti sulla base dell'avviso di accertamento n.6291004953 come in precedenza notificatogli. Il IN, con reclamo del 13 ottobre 1994, impugnò anche questo atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Udine, la quale, peraltro, con decisione n.144/4/1995 del 23 maggio 1995, rigettò l'impugnativa. 6) - Sull'appello di MA IN, la 4 Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, cui la controversia era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, con 1998, disatteso il sentenza del 27 febbraio gravame, confermò la pronuncia del primo giudice. La commissione tributaria regionale motivò la così adottata decisione rilevando, sostanzialmente, risultare documentato in atti non avere l'appellante impugnato, a suo tempo, il più volte citato avviso di accertamento dell'Ufficio distrettuale II.DD. di Udine n.6291004953, recante determinazione del suo discusso reddito di partecipazione e dell'imposta sul medesimo dovuta;
essere, perciò diventato definitivo il considerato atto impositivo;
conseguentemente, non poter essere accolta la delibata impugnativa di cartella legittimamente esattoriale, appalesandosi questa emessa sulla base, incontestabile, dell'esistenza di un atto presupposto (il ridetto avviso di accertamento) non reclamato e, quindi, definitivo. 7) MA IN ricorre, con due motivi, per la cassazione della surricordata sentenza di secondo grado, assunta, non notificata. Il Ministero delle finanze, cui il ricorso stato notificato il 27 ottobre 1998, nell'omessa 5 notificazione di controricorso, ha versato nell'incarto processuale un "atto di costituzione" datato 8 marzo 1999, con il quale ha chiesto di partecipare alla discussione della causa. MOTIVI DELLA DECISIONE MA IN, con il primo motivo di ricorso, deduce che la sentenza come sopra resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia andrebbe ravvisata inficiata, a mente dello "art. 360 n. 3 c.p.c. (da) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 2/quinquies del d.l. 30.9.1994 n.564 convertito c.m. dalla L. 30 novembre 1994 n. 656, (perché) alla data di presentazione in termini dell'istanza di condono il IN MA aveva con l'Ufficio non una ma due liti fiscali pendenti per la maggiore imposta IRPEF i l 1985: una avverso l'avviso di accertamento che o l'aveva determinata e l'altra per la cartella esattoriale che la iscriveva a ruolo". Il ricorrente, sulla premessa che il dianzi citato art. 2/quinquies L. n.656 del 1994 prevede che "le liti fiscali pendenti alla data del 31 dicembre 1994 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio e quelle che possono 6 insorgere per atti notificati entro la medesima essere definite, a domanda del . possonodata . . con il pagamento di somma pari al contribuente ...! dieci per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a L.
2.000.000 e fino a L.20.000.000", facendo presente che, sulla base di ministeriali, ai fini alcune circolari della norma surriportata, dell'applicazione una "lite è da considerare pendente fino a quando si formi il giudicato ai sensi dell'art. 324 c.p.c." e "si devono considerare pendenti le liti fiscali per le quali sussiste una causa di improcedibilità o di inammissibilità e non sia stata notificata ordinanza di estinzione, ovvero, se notificata, penda ricorso, o il termine per proporre ricorso ordinanza", prospetta che, giustaavverso tale quanto, a suo dire, da lui evidenziato in sede di merito, egli in data 31 marzo 1995 aveva chiesto di definire la discussa vertenza tributaria ex art. 2/quinquies L. n.656 del 1994, prec. cit., e che la sua istanza al riguardo avrebbe dovuto essere senz'altro riscontrata legittima ed accolta, perché, alla data predetta, egli aveva pendenti con 1' amministrazione finanziaria, non una ma, ben due distinte vertenze, concernenti, rispettivamente, 7 l'impugnativa dell'avviso di accertamento n. 6291004953, di cui in narrativa, e l'altra il reclamo avverso l'altrove ricordata cartella esattoriale n.46029299, nessuna delle quali ancora definita. Il IN, quindi, con il secondo mezzo di ricorso, accampa risaltare nella sentenza impugnata un ulteriore vizio per 'omessa, insufficiente e " comunque contraddittoria motivazione (e) violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c.", da correlare al fatto che la commissione tributaria regionale non avrebbe avvertito che "l'istanza di condono" da esso deducente presentata il 23 maggio 1995 e gli atti alla stessa allegati risultavano "intesi a contestare prima, e a chiedere poi, la definizione agevolata del maggior carico IRPEF accertato contro il IN per l'anno 1985" e avrebbe, altresì, вое omesso di rendere una qualsiasi statuizione, di accoglimento о di rigetto, riguardo all'istanza cennata, limitandosi a statuire, fra l'altro apoditticamente e contraddittoriamente, non essere stato da lui impugnato l'avviso di accertamento recante determinazione del suo discusso reddito di partecipazione;
sostiene che il giudice del merito avrebbe erroneamente escluso l'attitudine a 8 produrre effetti nei confronti dei soci, e quindi suoi, del "condono" chiesto, ed ottenuto, dalla Radio Italia Network di IN MA & C. s.a.s. e negato valenza alla sua richiesta di definizione della pendenza tributaria in discorso. Le censure, con le quali vengono sollevate questioni inestricabilmente connesse, vanno insieme e devono essere ritenute esaminate destituite di fondamento. A) - Le parti contendono sulla tassazione del reddito di partecipazione di cui al più volte menzionato avviso di accertamento n.6291004953 ed alla, conseguente, cartella esattoriale n.46029299 emessi, a suo tempo, dall'ufficio distrettuale II.DD. di Udine, reddito, assunto, conseguito da MA IN nel 1985 in ragione della sua appartenenza alla compagine sociale della Radio Italia Network di IN MA & C. s.a.s.. Il giudizio in esame, in particolare, ha per oggetto l'impugnativa della cartella esattoriale suindicata da MA IN prodotta a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n. 636, non per denunciare vizi propri dell'atto direttamente revocato in discussione ma, per contestare la debenza del tributo, oggetto del precedente avviso 9 di accertamento, del quale con l'atto medesimo veniva intimato il versamento. B) - La Commissione tributaria regionale del Giulia, con la sentenza qui Friuli Venezia ha sanzionato l'inammissibilità impugnata, sul riscontratodell'impugnativa considerata presupposto, fatto oggetto di declaratoria integrante risultante di un accertamento di fatto passibile di sindacato in cassazione soltanto a' sensi dell'art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ., con riferimento, cioè, alla sufficienza ed alla non contraddittorietà della ratio decidendi che lo sorregge, che l'atto impositivo contestato risulta derivato da un avviso di accertamento, a suo tempo, non reclamato e, quindi, da avere per recante Poli determinazione di reddito non a retrattabile.pid: C) - La commissione anzidetta ha ancorato la declaratoria in argomento, recante reiezione di un assunto di MA IN volto a prospettare la avvenuta rituale impugnazione da parte sua del ripetuto avviso di accertamento n. 6291004953, portante determinazione del discusso reddito di partecipazione, al rilievo che il reclamo cui, a detta dell'odierno ricorrente, avrebbe dovuto correlarsi la pretesa impugnativa dell'atto 10 impositivo considerato era riferibile, non a questo ma, ad altro avviso di accertamento, ossia a quello n. 6292000215, emesso nei confronti della Radio Italia Network di IN MA & C. s.a.s. e concernente il reddito di impresa di detta società: ha tratto il convincimento manifestato sul tema - V., nel ricorso la dalla constatazione, pacifica introduttivo del pag. 4, riga 7 -1 che nell'atto indicato come cennato risultava reclamo provvedimento impugnato l'avviso n. 6292000215, e non l'altro n.6291004953. La motivazione così posta dal giudice del merito a base della sua statuizione di cui trattasi senz'altro sufficiente e non va ritenuta contraddittoria, attesa la valenza di elemento imprescindibile dell'atto essenziale eȧ introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie attribuita all'indicazione del 1,provvedimento impugnato dall'art. 15, commi 1 lett. c), e 3, d.p.r. n. 636 del 1972, prec. cit.: la motivazione medesima, pertanto, si appalesa ben suscettibile di resistere alle critiche che il ricorrente si è sforzato di muoverle a mente del dianzi ricordato art. 360, comma 1 n.5, cod. proc. civ.. 11 Vale la pena di puntualizzare, prima di concludere sull'argomento, che l'affermazione del ricorrente diretta a sostenere che, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del merito, il suo reclamo di cui al n.3 della narrativa avrebbe ravvisato inteso ad impugnare, non dovuto essere l'avviso di accertamento n. 6292000215 ma, quello n.6291004953 si appalesa diretto a prospettare, non già la riscontrabilità di vizi intrinsechi della ratio decidendi della pronuncia qui contestata ma, la erroneità sostanziale di questa, e, perciò, a sollevare quaestio facti, da avere, siccome tale, per non utilmente dedotta in cassazione. D) - Corollario dei suesposti rilievi è che la pronuncia della commissione tributaria regionale che ha sancito l'inammissibilità del reclamo prodotto da MA IN avverso la ridetta cartella esattoriale, alla stregua del dettato dell'art. 16, comma 3, d.p.r. 26.X.1972 n.636 per quanto di ragione, dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 31.XII.1992 n.546), si rivela del tutto ortodossa e meritevole di essere tenuta ferma. E) - La doglianza, volta a denunciare più di pronuncia rilevante ex art. 112 un'omissione cod. proc. civ. che un difetto di motivazione, con 12 la quale MA IN lamenta che il giudice del merito avrebbe omesso di statuire sulla sua richiesta di applicazione alla discussa pendenza tributaria del meccanismo di definizione agevolata di cui all'art. 2/quinquies L. 30.XI.1994 n.656 è inconsistente. In proposito, giova osservare che ad integrare gli estremi del vizio di omissione di pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice su un dato profilo della vertenza, ma è necessario che risulti completamente omesso il indispensabile alla soluzione delprovvedimento caso concreto esaminato, ciò che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti la reiezione, sia pure implicita, di tale pretesa (cfr., in tal senso, ex aliis, Cass. Sez. II civ., 色 sent. n.702 del 22.1.2000, id., sent. n. 4317 del 6. IV. 2000). Orbene, per ciò che attiene alla fattispecie, è da rilevare che, in linea di principio, i meccanismi di definizione agevolata delle pendenze tributarie, e fra essi quello di cui al ridetto art. 2/quinquies L. n.656 del 1994, non sono applicabili nel caso in cui sia già divenuto 13 definitivo l'accertamento relativo alle imposte cui le pendenze stesse attengono (cfr., al riguardo, per riferimenti, Cass. Sez. Trib., sent. n.6066 del 12.V.2000). Alla luce del principio così richiamato, appare evidente che la declaratoria della definitività del più volte citato accertamento del tributo in controversia, di cui sub B), e quella, correlata, del reclamo avverso la dell'inammissibilità esattoriale recante intimazione del cartella pagamento di tale tributo hanno implicato, necessariamente ed inequivocamente, la reiezione della richiesta di applicazione alla situazione controversa del discusso meccanismo agevolativo: va conseguenza, alla stregua esclusa, di riportata all'inizio, la dell'enunciazione dedotta omissione diriscontrabilità della pronuncia. F) - Quanto posto in risalto nella lettera precedente varrebbe, di per sé solo, a privare di valenza la lagnanza del ricorrente concernente la mancata applicazione nei suoi confronti degli effetti della definizione agevolata della pendenza riguardante il reddito di impresa partecipato ottenuta dalla Radio Italia Network di IN MA 14 7 & C. s.a.s.: in merito, comunque, può essere utile rilevare che ogni condono fiscale si correla ad un complesso di adempimenti formali propri del soggetto che di esso chieda di avvalersi, e, perciò, come non pregiudicata, nemmeno giova a coloro che non abbiano ritenuto di chiederlo o di insorgere contro l'accertamento (cfr., sul tema, Cass. Sez. trib., sent. n. 5787 dell'8.V. 2000, id., sent. n.10051 dell'1.VIII.2000). G) - Corollario di tutte le considerazioni fin qui sviluppate è che il ricorso, siccome sorretto da motivi tutti immeritevoli di accoglimento, deve essere rigettato. Le spese, nella ravvisata sussistenza di giusti motivi, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Lievenni Posline übenon Cassazione, l'11 of tobre 2000. цветок т нее-б ико Шаи CORTE IL CANCELLIERE C1 Amaldo S E U P R A N O I Z A DEPOSITATO IN CANCELLERIA S S A 30 GEN. 200T Oggi IL CANCELLIERE C1 NA Casa w