Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOMI0.05 68/ 02 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPOEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO -- Presidente R.G.N. 5878/99 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 9991/99 MAZZARELLA Consigliere Cron. 1580 Dott. Giovanni Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep . Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.09/10/01 ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA SENTINELLA" SRL;
2001 - intimato 3820 e sul 2° ricorso n° 09991/99 proposto da: -1- ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA SENTINELLA SRL, in elettivamentepersona del legale rappresentante, domiciliato in ROMA VIA CAMPANIA 31, presso lo studio dell'avvocato BASILE ROSARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORDANO GIOACHINO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 220/98 del Tribunale di avverso TRAPANI, depositata il 18/03/98 R.G.N. 763/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Trapani del 27/4/94 La TI Srl., Istituto di vigilanza privata, conveniva in giudizio l'INPS per il pagamento della somma 447.189,003, relativa al periodo 27/6/78 30/9/93, a titolo di rimborso per sgravi contributivi, entro il limite della prescrizione decennale, a seguito del riconoscimento con sentenza del Pretore di Trapani del 21/2/92, passata in cosa giudicata, della natura industriale dell'attività svolta dall'istante. Chiedeva inoltre che ai sensi dell'art. 49 della L. n. 88 del 1989 venisse riconosciuto il diritto dell'istante a mantenere l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore commercio - terziario, dove era stata classificata fin dalla sua costituzione. L'INPS contrastava la domanda, deducendo: a) che non sussisteva il diritto dell'istante agli sgravi, per avere la società "corrisposto, nel tempo, ai propri dipendenti retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di categoria"; b) che infondata era anche l'altra pretesa, perché con provvedimento del 27/8/93 l'Istituto, in esecuzione della sentenza, aveva modificato l'inquadramento della società ricorrente dal settore commercio a quello industria. Con successiva ispezione del 21, 22 e 23/9/93 erano state poi determinate le differenze di aliquota, nella misura di £ 729.143.435, che la società avrebbe dovuto corrispondere in base al nuovo inquadramento nel settore industria, nel periodo marzo 1977 – agosto - 1993. Chiedeva il rigetto della domanda ed in ogni caso eccepiva in compensazione la suddetta somma. Il Pretore condannava l'INPS al pagamento della somma di £ 442.628.768, oltre interessi dal 27/6/88, ritenendo coperta dal giudicato la questione relativa agli sgravi e quindi dovute le somme nei limiti della prescrizione decennale;
rigettava la domanda relativa ad una diversa decorrenza degli interessi ed alla rivalutazione monetaria, nonché quella relativa al ripristino dell'inquadramento nel settore commercio terziario ai soli fini previdenziali, ritenendo operante il giudicato in ordine alla natura industriale anche per tale pronuncia;
rigettava la domanda dell'INPS, ritenendo preclusa la questione relativa alle violazioni contributive commesse nel periodo coperto dal giudicato. La variazione dell'inquadramento era stata resa operativa solo il 27/8/93 a seguito dell'accertamento ispettivo e quindi per il periodo precedente l'INPS non era ammessa a reclamare alcunché. Il Tribunale di Trapani, investito con appello principale dell'INPS ed incidentale de La TI, con sentenza del 19/2 - 18/3/98, condannava l'INPS al pagamento della somma di £ 308.025.013 - a titolo di rimborso sgravi contributivi fino al 27/6/88, oltre interessi decorrenti dalla stessa data;
dichiarava il diritto de La TI ad essere inquadrata ai soli fini previdenziali ed assistenziali nel settore commercio, “limitatamente al periodo oggetto del presente accertamento"; dichiarava il diritto dell'INPS, per il periodo successivo a quello coperto dal giudicato, ai contributi omessi ed alle sanzioni amministrative riguardanti i dipendenti Ballotta, Campo, 2 Carroccetto, DI, RD e ZI, nei limiti dei trattamenti retributivi non assoggettati a contribuzione, come risultanti dai verbali di transazione davanti all'U.P.L.M.O. di Trapani. Precisava il giudice del riesame, per quello che ancora interessa in questa sede (dopo l'abbandono di tutte le altre questioni proposte dalle parti in sede di merito e risolte dal Tribunale) che con l'appello incidentale La TI lamentava l'erroneo rigetto delle domande di reinquadramento nel settore commercio e di risarcimento del danno da svalutazione monetaria nella quota eccedente il tasso degli interessi legali, per il periodo 27/6/88 - 15/12/90. La censura era ammissibile sotto il profilo procedurale e fondata nel merito, perché la sentenza del Pretore del 21/2/92 era passata in giudicato nei limiti del thema decidendum di quel giudizio, il diritto, cioè, della società ricorrente a godere della fiscalizzazione degli oneri sociali ricorrendo, nella specie, i presupposti di legge e primo fra tutti la natura industriale dell'attività esercitata. Diversa però era la questione se la qualificazione, operata ai fini degli sgravi, dell'attività come industriale, avesse poi efficacia anche nell'ambito previdenziale ed assistenziale in genere: la L. n. 88 del 9/3/89 aveva riformato i criteri di classificazione delle aziende ai fini previdenziali ed assistenziali, attribuendo con l'art. 49, comma I, all'INPS il potere di procedere agli inquadramenti relativi;
il terzo comma del medesimo art. 49 aveva, però, sancito l'ultrattività degli inquadramenti in atto ("restano comunque validi”) derivanti da leggi speciali “o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del DPR 3 30/5/55 n. 797"; con la sentenza a SS. UU. n. 4837 del 18/5/94 la norma era stata interpretata nel senso che la stessa comprende tutti gli inquadramenti pregressi a qualsiasi titolo operati. Era però sottratta all'applicazione del nuovo sistema di classificazione la materia degli sgravi contributivi ex L. n. 1089 del 25/7/68 a favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, perché, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 497 del 1990, presentava “caratteri di specialità anche riguardo alle finalità perseguite", fra cui non rientravano quelle previdenziali 0 assistenziali;
da qui la legittimità del doppio inquadramento secondo l'art. 49 L. n. 88/89 per le finalità previdenziali ed assistenziali e secondo l'art. 2195 c.c. per l'applicabilità della disciplina sugli sgravi contributivi, come sancito dal Pretore. Il primo motivo del ricorso incidentale doveva quindi essere - accolto, mentre il secondo doveva essere rigettato per i seguenti motivi: l'obbligazione restitutoria dell'INPS costituiva un debito di valuta, soggetto alla disciplina dell'art. 1224 c.c.; il creditore poteva rivendicare il maggior danno, a condizione però che fornisse la prova di un pregiudizio non compensato dagli interessi di mora;
prova che non era stata fornita dalla TI;
il gravame sul punto doveva quindi essere rigettato. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso e ricorso incidentale La TI, mentre l'INPS resiste con controricorso al ricorso incidentale. 4 6. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 34 DPR n. 797 del 1955, art. 2195 c.c., 49 L. n. 88 del 1989, nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza viene impugnata solo nella parte in cui dispone che l'evasione contributiva debba essere determinata sulla base dell'inquadramento nel settore commercio terziario. Sulla natura industriale dell'attività svolta da La TI si era già formato il giudicato nel precedente giudizio e l'INPS aveva dato esecuzione alla sentenza con provvedimento del 27/8/93. La tesi del Tribunale sull'applicabilità del doppio inquadramento non è condivisibile, perché fondata su motivazione in adeguata ed errata;
il giudice di merito in sostanza afferma l'inaccettabile principio della immodificabilità dell'originario provvedimento di classificazione, posto che la variazione può legittimamente essere disposta d'ufficio dall'INPS nell'esercizio del potere di autotutela, come in effetti ha fatto col provvedimento del 27/8/93; provvedimento che peraltro nel caso di specie è dovuto perché la modificazione è imposta dalla sentenza passata in cosa giudicata. Il provvedimento, riferendosi a periodo anteriore alla legge n. 88 del 1989 ha efficacia retroattiva, con la ulteriore conseguenza che fine l'inquadramento nel settore industria deve essere mantenuto anche 1° gennaio 1997, ai sensi del III comma dell'art. 49. Irrilevante è il precedente inquadramento adottato dall'INPS, perché lo stesso si configura come “un tipico atto di certazione” che 5 non esprime la volontà dell'ente, ma una semplice verifica di fatti e situazioni, per cui nulla impedisce all'Istituto, una volta contestato quell'inquadramento, di adottare una diversa classificazione. Peraltro solo con l'entrata in vigore della L. n. 88/89 è configurabile l'esistenza del doppio inquadramento, uno a fini contributivi ai sensi dell'art. 49 a l'altro ai fini degli sgravi ai sensi dell'art. 2195 c.c.; in precedenza il sistema della classificazione era unico, per cui una volta riconosciuta la natura industriale ai fini degli sgravi, si doveva adottare la medesima classificazione ai fini contributivi. La sentenza quindi per questa parte deve essere cassata. Con il ricorso incidentale la TI, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 1224 c.c., nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce che il Tribunale ha sbagliato a non riconoscere il risarcimento del danno in misura pari alla svalutazione monetaria, posto che la società incassando tempestivamente le somme le avrebbe utilmente impiegate nell'attività produttiva, sottraendole al processo inflattivo. I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Il ricorso principale è fondato nei limiti che saranno in seguito precisati, mentre infondato è quello incidentale. Osserva in proposito la Corte che la sentenza impugnata si fonda sull'erronea applicazione al caso di specie di un principio di diritto affermato dal Supremo Collegio, secondo cui "in tema di inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, i criteri di classificazione dettati dall'art. 49 della L. n.88 del 9/3/1989 non sono 6 applicabili con riguardo ad attività iniziate prima della entrata in vigore della legge, attesa l'ultrattività, nei loro confronti, degli inquadramenti derivanti dalla normativa previdente .." (Cass. n. 4638/96; n. 4637/96); erronea, perché l'INPS non aveva avanzato simile pretesa, ma avevainvoca la retroattività del suo provvedimento adottato in sede di autotutela in data 27/8/93, col quale aveva riclassificato l'Istituto sulla base della sentenza del Pretore, che ai sensi della normativa precedente la legge n. 88 del 1989, cioè dell'art. 2195 c.c., aveva riconosciuto il carattere industriale dell'attività. L'INPS, in sostanza, non aveva applicato i nuovi criteri di classificazione per variazioni di inquadramenti pregressi, ma si era limitato ad accertare la natura industriale dell'attività sulla base dell'art. 2195 c.c. e quindi dei criteri previgenti. Operazione questa pienamente legittima, stante il carattere meramente ricognitivo delle precedenti classificazioni, come già chiarito in più occasioni da questa Corte. Fra le molte pronunce in tal senso vale la pena di ricordare il principio di diritto secondo cui "in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3 comma 8°, L. n. 335 del 8/8/95 - secondo cui i provvedimenti adottati dall'INPS, d'ufficio o a domanda degli interessati, di variazione delle classificazioni dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato ha efficacia sostanzialmente interpretativa e chiarificatrice dell'art. 49 della L. n. 88/89 e riconosce la natura di provvedimenti amministrativi in senso 7 tecnico, costitutivi e non meramente ricognitivi degli effetti giuridici degli atti di classificazione adottati dall'INPS ai sensi del citato articolo. La stessa norma interpretativa non si riferisce ...agli atti relativi al quadro normativo anteriore all'art. 49 della L. n. 88/89, che avevano (con l'eccezione dei decreti ministeriali cosiddetti di aggregazione emanati ai sensi dell'art. 34 del T. U. n. 797 del 1955 sugli assegni familiari) mero carattere ricognitivo, non soggiacevano a particolari formalità e potevano concretizzarsi nella stessa pretesa giudiziale al pagamento di somme maggiori di quelle ricevute" (Cass. n. 5419 del 13/6/96). In base a questa giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisa dal Collegio, in linea astratta va riconosciuta la piena legittimità del provvedimento dell'INPS del 27/8/93 di reinquadramento de La TI nel settore industriale, anche con efficacia retroattiva, ove l'inquadramento precedente sia in effetti avvenuto ai sensi dell'art. 2195 c.c., in base ad “un tipico atto di certazione”, come precisa il ricorrente. Il controricorrente, però, assume che "nel caso di specie, l'inquadramento nel settore commercio (oggi denominato terziario) della S.r.l. La TI è stato dall'INPS, nel lontano anno 1977, operato ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del DPR n. 797 del 30/5/55, in applicazione dei decreti del Ministro del Lavoro 03/05/1938 e 10/07/1951, ribaditi con d. m. 18/07/1983, divenuti definitivi per non essere stati impugnati nei confronti del Ministro 8 10 davanti al Giudice Amministrativo”. La questione risulta effettivamente proposta innanzi al Tribunale di Trapani con la memoria di costituzione de La TI, con contestuale appello incidentale, ma non è stata minimamente affrontata dal Tribunale, anche se la stessa era rilevante ai fini del giudizio, per quanto detto sopra, trattandosi dell'unico caso in cui l'INPS era vincolato al provvedimento di inquadramento in precedenza adottato. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “con riguardo a periodo anteriore alla vigenza dell'art. 49 della L. n. 88 del 9/3/89 ed a casa di Cura classificata nel settore commerciale con decreto ministeriale di aggregazione 20/6/34, alla quale, con sentenza passata in giudicato, sia stata riconosciuta natura di impresa industriale ai fini della fruizione degli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del D. L. 30/8/68 n. 918, convertito con L. n. 1089 del 1968, il potere dell'INPS di riclassificare detta casa di cura ai fini previdenziali, inquadrandola fra le imprese industriali conformemente alla qualificazione risultante dal giudicato, trova limite nella mancata caducazione, nei modi di legge, del decreto ministeriale anzidetto” (Cass. n. 2524 del 4/3/95). Il potere di riclassificazione dell'INPS non può essere esercitato nel caso in cui la precedente classificazione è stata fatta in base a decreto ministeriale di aggregazione. In ordine al ricorso incidentale si osserva che questa Corte ha avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, 9 11 secondo cui “in ipotesi di azione di restituzione di contributi indebitamente versati dal datore di lavoro, il maggior danno (oltre gli interessi) derivato al solvens dall'impossibilità di disporre della somma versata è riconoscibile - ai sensi dell'art. 1224 c.c., II comma, e con decorrenza, nel caso di buona fede dell'accipiens, dal giorno della domanda ... giudiziale – nei limiti in cui il creditore deduca e dimostri, sia pure mediante il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza con riguardo alle qualità e condizioni personali, che un tempestivo rimborso lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre gli effetti economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori di denaro, essendo esclusa l'applicabilità, in via generale, di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici ISTAT o dal tasso corrente degli interessi bancari" (Cass. n. 4675 del 13/5/94). Il principio è applicabile anche all'ipotesi del rimborso per sgravi contributivi e quindi il ricorso incidentale va rigettato, essendosi la parte limitata ad affermare che, incassando tempestivamente le somme, le avrebbe utilmente impiegate, senza nemmeno indicare quali prove del danno avesse fornito, o chiesto di fornire in sede di merito. In conclusione il ricorso principale nei suddetti limiti va accolto e la sentenza cassata, con rinvio ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Palermo. Il giudice del rinvio dopo avere accertato, in punto di fatto, in base a quali elementi sia avvenuta a suo tempo l'iscrizione de La TI nel settore commercio valuterà, sulla base dei principi di diritto sopra richiamati, se il provvedimento di 1 2 10 riclassificazione dell'INPS del 27/8/93 con efficacia retroattiva fosse legittimo, oppure precluso da decreto ministeriale di aggregazione e quindi deciderà la controversia in ordine alla applicabilità o meno del doppio inquadramento di cui all'art. 49 L. n. 88 del 1989. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Palermo. Roma 9 ottobre 2001 IL PRESIDENTEAffinit IИ CONSIGLIERE EST. еже † 3 GEN. 7002 Phot 13 11