Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2001, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
E N A O L I L Z E A D R T * 9 7 IS . 1 T G 3 R E . 'A R N REPUBBLICA ITALIANA L MEL L PC0249 5 /0 1 7 A L 6 D E 9 D 1 E - I T -5 S N 3 LA CORE CASSAZIONE N E E S E S E G " I PREM G A E Oggetto L (SANZIONI E SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6250/98 Dott. Giovanni VERUCCI Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere Cron.5164 Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere Rep. Ud. 14/12/2000 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO DI CHIETI, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - ricorrente Richiesta copia studio contro dal Sig.IL-SOLE 24 ORE per diritti L. 300. 2.1 FEB. 2001 D'AU LUIGI;
IL CANCELLIERE intimato avverso la sentenza n. 202/96 del Pretore di VASTO, depositata l'11/03/97; CELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco 2392 FELIC ETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il Pretore di Vasto, con sentenza depositata 1'11 marzo 1997, annullava l'ordinanza-ingiunzione del Pre- fetto di Chieti, notificata a D'IO Luigi, con la quale era stato ingiunto al D'IO il pagamento del- la somma di lire 2.162.000 per le violazioni di cui agli artt. 231 commi 4, 6, 11 e 13 del codice della strada e 40, comma 5, del relativo regolamento di ese- cuzione, contestategli con verbale notificatogli il 20 marzo 1995 per avere collocato un cartello pubblicita- rio senza autorizzazione dell'Ente proprietario della strada e ad un'altezza inferiore a quella consentita. L'opponente deduceva che la competenza ad accerta- e reprimere le violazioni concernenti la pubblicità re stradale compete esclusivamente all'ente proprietario della strada, con la conseguente illegittimità dell'accertamento eseguito. L'odinanza ingiunzione veniva annullata avendo il Pretore ritenuto che il non avere gli agenti accertato- ri informato della infrazione l'Ente proprietario della strada rendeva illegittimi l'accertamento e l'ordinanza-ingiunzione. 2 Avverso la sentenza il Prefetto di Chieti ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 31 marzo 1998 al D'IO, il quale non ha controde- dotto. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la erronea e falsa applicazione dell'art. 23 del codice della strada, nonchè la erroneità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce in proposito che con l'ordinanza- ingiunzione il Prefetto si era limitato alla irrogazio- ne della sanzione amministrativa pecuniaria, astenendo- si dal disporre la rimozione del cartello pubblicitario illecitamente collocato, già effettuata dal contravven- tore. Pertanto le considerazioni, contenute nella sen- tenza impugnata, relative al potere dell'Ente proprie- tario della strada di disporre la rimozione, sarebbero irrilevanti, mentre resterebbe "fuori discussione, an- che per la sentenza impugnata, che l'accertamento della trasgressione è stato effettuato da organi che erano a ciò competenti e che l'intervento dell'Ente proprieta- rio della strada, ammesso ma non provato che non fosse stato informato, non era affatto necessario ai fini della legittimità e della efficacia dell'intero proce- dimento". 3 Il ricorso è inammissibile. La ratio della sentenza impugnata, secondo quan- to emerge dal tenore di questa ed ha rilevato lo stesso ricorrente nell'esposizione del fatto contenuta nel ri- corso, consiste nell'avere ritenuto che il non avere gli agenti accertatori informato della infrazione l'Ente proprietario della strada, costituendo tale adempimento presupposto della successiva ordinanza- ingiunzione, rendono illegittima quest'ultima, che è stata annullata per tale assorbente motivo. Con il ricorso non si contesta, nè si confuta con alcun argomento e sotto alcun profilo tale ratio deci- dendi, ritenuta dal Pretore di per sè sufficiente ed 8 idonea a condurre all'accoglimento dell'opposizione, limitandosi il ricorrente a sostenere nel motivo, con- trariamente alle risultanze della sentenza impugnata, che in essa il Pretore ha ritenuto che la su detta in- formativa non era necessaria "ai fini della legittimità e dell'efficacia dell'intero procedimento", cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese non avendo l'intimato controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni VerucciGiovanni Francesco Felicetti зев CANGELLERM FEB. 2001 IN DEPOSITATA 1 IL CANCELLIERE 2 MA Di NU обного Oggi, IL CANCELLIERE MA Di NU D тока E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 T I . R G N A E ' R 7 L 6 L A 9 E 1 D - D 5 I E - S T 3 N N E E E G S S G E I " E A L S