Sentenza 22 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2001, n. 2598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2598 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPO02 5 9 8 /0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ліновиз ни Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contratiuale BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 18482/98 Dott. Vincenzo Cron.5339 RIGGIO - Consigliere Dott. Ugo Rep.814 NAPOLETANO 1 Rel. Consigliere Dott. Giandonato Consigliere Ud. 18/10/00Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Francesco Paolo FIORE -Consigliere ha pronunciato la seguente 609 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ONL PAVIA GIAN CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 6000 VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato 22 FEB IL CANCELE DI BATTISTA GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente INCELLERIA
contro
RI O', RI RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TREBBIA 5 c/o HAMILTON. CG073983 Roberto, difesi dall'avvocato PIETRO CORSI, giusta LIRE 3000 CANCELLERI delega in atti;
2000 controricorrenti 1677 avverso la sentenza n. 1523/97 della Corte d'Appello CG073984 -1- di FIRENZE, depositata il 07/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato CORSI Pietro, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I coniugi CI AL e LÒ LE, con ricorso in data 18 luglio 1990 al Pretore di Orbetello, premesso che con scrittura del 5 settembre 1988 avevano promesso in vendita a Gian Carlo AV un terreno con rudere di fabbricato rurale, per il cui restauro era già stata rilasciata concessione edilizia, che il promissario acquirente, immesso immediatamente nel possesso del fondo, dopo aver corrisposto una caparra di £. 10.000.000, non aveva versato le rate per il saldo del prezzo di £. 42.000.000 e, peraltro, aveva dato corso a lavori diversi da quelli assentiti con la concessione edilizia, determinando l'instaurazione di un giudizio penale a carico di essi ricorrenti, che comunque erano stati assolti per non aver commesso il fatto, chiesero, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di essere immessi nel possesso й е dell'immobile al fine di ottemperare demolizione delleall'ingiunzione sindacale di opere realizzate in difformità dal AV. Ottenuto il provvedimento richiesto, i coniugi LE convennero il AV innanzi al Tribunale di Grosseto, chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione del contratto preliminare per 3 inadempimento del convenuto e quest'ultimo fosse condannato alla perdita della caparra, oltre che al risarcimento del danno. Il convenuto resisté alla domanda ed, in via riconvenzionale, chiese che la risoluzione del fosse dichiarata per colpa dei contratto promittenti venditori, con condanna degli stessi alla restituzione della caparra, al pagamento della somma di £. 50.000.000, pari alla spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori di restauro, ed al risarcimento dei danni. L'adito tribunale, accogliendo la domanda rigettando la riconvenzionale, principale e dichiarò risolto per inadempimento del promissario t acquirente il contratto e condannò lo stesso a risarcire agli attori i danni in misura pari а quella della caparra. Tale sentenza, impugnata con appello principale dal AV e con appello incidentale dai coniugi LE, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza resa in data 7 ottobre 1997. На osservato la corte di merito che l'interpretazione del contratto concluso dalle parti non consentiva di dubitare del fatto che i promittenti venditori avessero garantita solo la : - possibilità dei lavori autorizzati dalla concessione edilizia e non di altri, eventuali discrezionale del lavori dipendenti da scelta promissario acquirente. Né - ad avviso del giudice d'appello - valeva opporre la richiesta di variante in corso d'opera, sottoscritta dai promittenti venditori, poiché tale sottoscrizione assumeva un valore solo formale, in considerazione della perdurante intestazione ai promittenti venditori del bene, mentre solo il AV, geometra libero professionista e redattore del progetto di variante, poteva avervi interesse e poteva rendersi conto della possibilità che la richiesta di variante fosse respinta. Quanto all'illegittimità dei lavori eseguiti, la corte territoriale ha ritenuto che essa emergesse pacificamente dagli atti e che a nulla rilevasse l'assoluzione in giudizio penale dei coniugi LE e del AV, poiché l'assoluzione dei primi trovava ragione nel fatto che gli addebiti risultavano imputabili al AV, mentre questi era stato assolto per prescrizione del reato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AV, affidandosi a tre motivi. 5 Resistono con controricorso i coniugi LE. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché per violazione dell'art. 654 cod. proc. gen., adducendo che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che i lavori eseguiti fossero abusivi, traendo argomento dalla sentenza penale, dalla quale, invece, non avrebbe potuto trarre alcuna conseguenza favorevole alla tesi dell'abusività dei lavori, perché il reato ascritto al AV era stato dichiarato estinto per prescrizione. La censura è priva di fondamento, perché la sentenza impugnata, accertando che i lavori eseguiti dal AV erano diversi da quelli assentiti dalla concessione edilizia, la cui esecuzione soltanto era stata garantita dai promittenti venditori, non ha incentrata la relativa motivazione sull'esito del procedimento avere penale. Ché, anzi, dopo interpretato il contratto, in ordine alla clausola che fa riferimento alla già conseguita concessione edilizia ed alla necessità di immettere immediatamente il AV nel possesso 6 12 dell'immobile per consentirgli di iniziare i lavori prima che scadesse l'efficacia di detta concessione, e dopo aver rilevato che la diversità dei lavori eseguiti rispetto a quelli autorizzati risultava pacifica, ha osservato che alcun argomento contrario poteva desumersi dal giudicato penale. Pertanto, va escluso il vizio motivazionale denunciato, dal momento che l'impostazione del procedimento logico seguito dalla corte di merito è esattamente di segno opposto a quello attribuitogli dal ricorrente. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2702 cod. civ. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la motivazione data dal giudice d'appello in ordine alla rilevanza della sottoscrizione, da parte dei promittenti venditori, del progetto di variante è illogica, non potendosi ritenere che persone dotate di capacità di agire non si rendessero conto della rilevanza della sottoscrizione di un documento. Peraltro - aggiunge il ricorrente il fatto i lavori previsti nel progetto di variante che 7 fossero stati resi necessari dal crollo parziale dell'edificio rurale da ristrutturare rivela che la variante non fu richiesta al fine di eludere le disposizioni della concessione edilizia, ma proprio per portare a termine le opere assentite dalla concessione stessa. E, poiché i coniugi LE restavano pur sempre proprietari dell'immobile, erano evidenti sia il loro interesse ad eseguire quelle opere sia la natura negoziale dell'intesa progetto di che portò alla sottoscrizione del senza che, pertanto, rilevi variante, la circostanza che tale progetto fosse successivo alla conclusione del preliminare. La censura è inammissibile, perché diretta a sindacare l'interpretazione data dalla corte distrettuale del significato della sottoscrizione del progetto di variante da parte dei promittenti venditori, interpretazione che ha escluso l'esistenza di un nuovo accordo tra le parti, attribuendo a quella sottoscrizione un significato meramente formale. Tale interpretazione, essendo fondata su rilievi logici, quali la qualità professionale del AV, redattore del progetto di variante, ed il suo esclusivo interesse, scaturente dalla 8 conclusione del preliminare di vendita, risulta coerente in sé ed in relazione alle circostanze esaminate né soffre dei Vzix giuridici denunciati, delperché l'affermazione che la sottoscrizione progetto di variante da parte dei promittenti venditori assumeva una valenza solo formale non è contraddetta né dalla capacità d'agire dei sottoscrittori né dalla riferibilità ad essi del contenuto del documento sottoscritto. Invero, quel che rileva ai fini del decidere è l'esclusione di una intesa negoziale modificativa di quella raggiunta, sul punto, col preliminare di vendita e tale esclusione non può essere smentita dalle ragioni che avrebbero portato al progetto di variante (crollo parziale della vecchia struttura), poiché, quali che siano state le ragioni della variante, la certezza della diversità delle opere eseguite rispetto a quelle assentite dalla - й concessione edilizia, unitamente al rilievo е ц dell'esclusivo interesse del AV ad eseguire le nuove opere, ha correttamente indotto il giudice d'appello ad escludere la volontà dei promittenti F venditori di garantire opere diverse ed ulteriori oggetto dellarispetto a quelle che furono concessione edilizia. 9 dolendosi di Col terzo motivo il ricorrente, motivazione in ordine alla valenza della omessa richiesta di condono edilizio da lui avanzata nonché di violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 1375 cod. civ., adduce che la Corte d'Appello non ha in alcun modo considerato che egli aveva avanzato tale richiesta e che i promittenti venditori non avevano inteso beneficiare di tale possibilità, per di più astenendosi dal demolire le opere abusive, con evidente ingiustizia della situazione venutasi a creare. Pertanto, ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello ha ignorato sia il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti sia il principio che il risarcimento del danno è diminuito per il fatto colposo del danneggiato. Le censure sono inammissibili, perché con esse - quelladi prospettano tre questioni й е dell'incidenza della richiesta di applicazione del condono edilizio, quella dell'osservanza del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto e quella del concorso colposo del danneggiato 1 che, non essendo state mai proposte comunque, dibattute nella fase di merito né avendo formato oggetto dei motivi d'appello 10 X proposti dal AV, sono questioni nuove, peraltro accertamenti di implicanti la necessità di nuovi fatto, come tali inammissibili in sede di legittimità. Conclusivamente, il ricorso va respinto ei criterio, il secondo l'ordinariopertanto, ricorrente va condannato a rimborsare ai 60000 controricorrenti le spese del giudizio di 310000 legittimità, liquidate come da dispositivo. дові лясо
P.Q.M.
10 2, La Corte rigetta il ricorso e condanna il 7 ricorrente а rimborsare ai controricorrenti le 1 spese del presente giudizio, liquidate in complessive £. 4173000 , di cui £.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addì 18 ottobre 2000, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile. He Previouste He courigliere exterrore Vigo Baldassa G avolitans IL CANCELLI RE C1 Faolo Talarico Colotice AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 117 2005 versate €172 10 Roma 22 FEB. 2001 Registrato in data 000 К е сякохоло т TLCANCELLIERE CT 10 p. fi Diriger Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DEFILIPPO) #Responsable Servizio Atti Grudzi ( RACCICHINI) 11