Sentenza 19 novembre 2004
Massime • 1
Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., l'utilizzo di un cavo bipolare appositamente saldato per allacciarsi abusivamente alla rete di distribuzione dell'energia elettrica utilizzata nella propria abitazione, trattandosi di artificio che rientra nell'ambito del "mezzo fraudolento" di cui al suddetto art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2004, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
2 68 1/0 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 19/11/2004
SENTENZA
N. 01799 /2004
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CALABRESE RENATO LUIGI PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.AMATO ALFONSO CONSIGLIERE FT N. 044090/2003 2. Dott. ROTELLA MARIO
3. Dott. FUMO MAURIZIO "
4.Dott.VESSICHELLI MARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) VI JO N. IL 08/01/1969
2) BA AM N. IL 29/04/1958
3) HI AD N. IL 26/10/1976
4) HI MA N. IL 15/09/1953
5) NI JA N. IL 04/01/1980
6) MA AT N. IL 04/01/1980
7) ET SE N. IL 07/03/1936
avverso SENTENZA del 11/07/2003
CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
VESSICHELLI MARIA
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
clott. Mais Fraticelli FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 15 dicembre 2001 il Tribunale di Marsala- sezione distaccata di Ma zara del
Vallo dichiarava non doversi procedere nei confronti di- 1)TR JO
2)KE MO
3)ID AN
4)ID LJ
5)AD AR
6)AD NA
7)ME SE in ordine al reato di furto aggravato ex art.625 n. 2 cp, esclusa l'aggravante contestata,per difetto di querela.Agli imputati era stato contestato di avere, fino al 14 novembre 2001, sottratto l'energia elettrica della quale usufruivano nelle rispettive abitazioni di via dei Goti, mediante allacciamento alla rete Enel con cavo bipolare e talora previa effrazione del sigillo del limitatore. Il giudice di primo grado osservava che, pur essendo pacifico che fruissero abusivamente della energia elettrica sottratta all'Enel non era dimostrato che fossero gli autori delle manomissioni, poste in essere in immobili nei quali era stato registrato un continuo avvicendarsi degli occupanti.
Il Procuratore generale interponeva appello e la Corte di merito riformava la sentenza affermando la responsabilità degli imputati in ordine al delitto di furto aggravato. Poneva in evidenza che dai certificati di residenza dei prevenuti emergessero le date di inizio della residenza in via dei Goti, risalente per tutti ad un periodo compreso tra il 1996 e il 1999; il luogo di residenza era stato anche dichiarato ai fini del conseguimento del permesso di soggiorno.
Ne inferiva la "probabilità” che in ragione di ciò gli imputati fossero anche gli autori materiali delle manomissioni.
Aggiungeva anche la Corte, comunque, che la rilevata presenza del cavo bipolare quale mezzo utilizzato, previe saldature al cavo di rete dell'Enel, per la fruizione abusiva dell'energia costituisse elemento integrante l'aggravante speciale: aggravante sussistente non solo a carico di chi ponga in essere la manomissione ma anche di chi, come gli imputati, successivamente se ne avvalga. E tale condotta è apparsa alla Corte assistita da consapevolezza e volontà essendo pacifico che i prevenuti non avessero stipulato con la società erogatrice alcun contratto.
Il reato era dunque procedibile di ufficio e gli imputati venivano condannati, senza benefici e con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa.
Con ricorso per cassazione ME, RA NA e RA AR deducevano
A)la mancanza di prova della specifica responsabilità di ciascuno
B) la mancata motivazione sulla non concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena C) il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante
KE deduceva
D) la erronea applicazione del canone probatorio posto dall'art. 192 cpp essendosi fondati, i giudici di appello, su un criterio di mera probabilità della compromissione del prevenuto nell'accaduto; E) la mancata motivazione sulla non concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
ID LJ, ID AN e TR IF deducevano
F) la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, fondata sul parametro della sopradetta "probabilità” di colpevolezza, mentre sarebbe rimasto incerto il momento dell'effettivo ingresso dei ricorrenti nelle abitazioni ove erano poi stati rinvenuti i contatori manomessi. Inoltre veniva evidenziata la insufficienza della condotta accertata (uso di un cavo per l'attacco ai fili della rete di distribuzione) ad integrare la aggravante contestata. Infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale che citava, il prelievo di corrente attraverso un allacciamento diretto ed evidente alla rete senza l'uso di accorgimenti atti ad occultarne la rilevazione, non integrerebbe gli estremi dell'uso del mezzo fraudolento. Conseguiva da ciò la necessità del riconoscimento che trattatasi di furto semplice, procedibile solo su presentazione, mai avvenuta, di querela. Segnalava anche la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
I motivi di ricorso sono solo parzialmente fondati. Quanto a quelli enunciati sub A), D) e nella prima parte del motivo sub F) se ne rileva invero la infondatezza.
Pur avendo i giudici di merito evidenziato la probabilità che il prevenuti si fossero resi autori della manomissione ai contatori, si legge poi nella motivazione della sentenza che la penale responsabilità è stata affermata per un motivo diverso ed autonomo, in sé più che idoneo a sostanziare la motivazione logica e coerente che si sottrae a censure da parte del giudice di legittimità. Ha rilevato invero la Corte che essendo rimasto accertato che ciascuno degli imputati utilizzava la abitazione nella quale si usufruiva della corrente, senza aver stipulato alcun contratto con l'ente erogatore ed essendo invece stato predisposto un allacciamento abusivo con cavo bipolare, il reato doveva ritenersi integrato anche nella forma aggravata contestata.
Si tratta di un ragionamento, com'è evidente, che non collide con alcun canone della logica e\o con norme processuali dal momento che il predetto canone di mera "probabilità” della responsabilità - evidentemente in sé insufficiente- non ha rappresentato affatto il perno della impostazione accusatoria, ma ne è rimasto estraneo dal momento che è stata rimarcata, correttamente, la irrilevanza, ai fini del decidere, della implicazione dei prevenuti nella manomissione. E' invece stato argomentato l'illecito impossessamento della energia e il connesso ingiusto profitto degli agenti, con pari danno per l'ente erogatore.
E' stato anche fatto uso di un corretto canone interpretativo della norma quando si è riconosciuta la integrazione della aggravante dipendente non già dalla attivazione del mezzo fraudolento ma dalla fruizione dello stesso tenuto conto anche del dato letterale del precetto che richiede l'accertamento della seconda (..se il colpevole si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento) e non della prima evenienza( in tal senso v. Cass. 23 gennaio 1996, Pugi riv 204233). Come del resto evidenziato anche dalla migliore dottrina, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall'agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto sui suoi beni. La giurisprudenza ritiene costantemente tale l'uso del tubo di gomma per rubare il carburante o il ricorso ad una chiave falsa per aprire una serratura. Appare dunque corretta una interpretazione della norma dell'art. 625 n 2 nel senso che l'uso di un cavo per allacciarsi abusivamente alla rete di distribuzione configuri la circostanza richiamata, rinvenendosi in tale condotta tutte le caratteristiche sopra descritte e non potendosi condividere l'opposto orientamento giurisprudenziale ricordato dal ricorrente (Cass. 11 gennaio 2002, Fiorentino riv 221248). Invero, tale orientamento richiede che, per la sussistenza della aggravante resti dimostrato l'uso di un accorgimento da parte dell'agente, atto ad occultare la rilevazione dell'allacciamento abusivo.
Si osserva, tuttavia, che la nozione di frode è data dall'artificio con cui si sorprende l'altrui buona fede. E a sua volta l'artificio è un espediente atto ad ottenere effetti estranei all'ordine naturale o all'aspetto immediato delle cose. Ebbene, entrambe tali evenienze restano integrate dal ricorso ad un allacciamento abusivo, mediante cavo elettrico appositamente saldato, da parte del residente mentre non è richiesto che per la ricorrenza della frode debba essere reso più elevato - mediante una condotta aggiuntiva- il grado di difficoltà della scoperta dell'inganno.
Il motivo di ricorso sub C) è del pari infondato. Se è vero che non risulta fornita motivazione in ordine al formulato giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla aggravante, è anche vero che il giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e quelle aggravanti ha carattere globale. Il giudice di merito non e' tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata specifica richiesta della parte con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Cass., sez. II, 1 luglio 1981, Grillo, riv. 151314).
Invece il residuo motivo di ricorso, peraltro comune a tutti i ricorrenti, è fondato. Non risulta enunciata alcuna motivazione per la quale il beneficio della sospensione condizionale della pena non è stato accordato nonostante, tra l'altro, lo stato di incensuratezza dedotto da alcuni di essi.
Peraltro, si ritiene superfluo il rinvio al giudice a quo potendo questa stessa Corte dare il provvedimento necessario ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. 1): non si ravvisano infatti cause soggettive ostative alla concessione del beneficio mentre la valutazione della gravità del reato, come effettuata dal giudice di merito, lascia implicitamente trasparire un giudizio prognostico favorevole.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena che applica a tutti i ricorrenti. Rigetta nel resto Roma 19 novembre 2004 Il PresidentePresident
Il Cons. Est..
Michell
IDEPOSITAS ANCELLERIA
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