Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 1
L'ordinanza del giudice che interrompa la discussione ex art.507 e 523,comma 6,cod. proc. pen. e disponga l'acquisizione dei verbali di constatazione del reato(nella specie utilizzazione di fatture emesse per operazioni inesistenti)al fine di accertare, trattandosi di reato permanente, la cessazione della permanenza e il termine iniziale del periodo prescrizionale, si inscrive perfettamente nell'ambito previsionale dell'art.523,comma 6, cod. proc. pen.,a tenore del quale, il giudice può interrompere la discussione quando ricorra l'assoluta necessità di assumere nuove prove e, in tal caso, disporre anche d'ufficio l'assunzione dei nuovi mezzi di prova, intendendo per prova nuova,secondo l'insegnamento consolidato di questa Corte,non solo la prova sopravvenuta o successivamente scoperta, ma anche, e più semplicemente, la prova che non sia stata precedentemente disposta senza che, al riguardo, abbia alcun rilievo la distinzione tra prove "di merito" e prove "di rito", trattandosi di norme preordinate all'accertamento di elementi essenziali per il giudizio, siano essi di natura sostanziale o processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/01/1999, n. 1759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1759 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 12.1.1999
Dott. Guido DE MAIO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N. 21
Dott. Antonio MORGIGNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Francesco NOVARESE Consigliere N. 6370/94
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OZ AR, nato a [...] il [...], 2) OR IN, nato ad [...] il [...], 3) OI TO, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 28.10.1993 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 28.10.1993 la corte di appello di Torino, parzialmente riformando quella resa l'8.5.1991 dal tribunale di Torino, oltre ad altre statuizioni, confermava la condanna a pena di giustizia di AR AT, IN TO e TO CE quali responsabili del reato di frode fiscale di cui all'art. 4 n. 5 della legge 516/1982 per aver utilizzato fatture emesse per operazioni in tutto o in parte inesistenti. In particolare, detto reato era stato contestato:
- al AT, perché, quale amministratore unico della s.r.l. ESAD, al fine di evadere le imposte dirette e/o l'i.v.a., aveva utilizzato una fattura di lire 12.200.000 emessa il 27.5.1985 dalla s.n.c. L.B. di ON L. & C. per servizi mai prestati;
- al TO, perché in concorso con BI e RE (coimputati giudicati separatamente), tutti soci della s.d.f. B.G.S., al fine di evadere le imposte dirette e/o l'i.v.a., aveva utilizzato una fattura di lire 3.720.000 emessa il 24.10.1983 dalla s.n.c. L.B. di ON L. & C. per servizi mai prestati;
- al CE, perché, con più violazioni in esecuzione della stessa risoluzione, in concorso con LI CE, quale socio della s.n.c. "CE & LI, al fine di evadere le imposte dirette e/o l'i.v.a., aveva utilizzato due fatture emesse dalla s.n.c. L.B. di ON L. & C., una di lire 6.817.500 in data 30.12.1993 per un servizio mai prestato e una di lire 5.385.000 in data 25.4.1994 per una fornitura mai effettuata.
2 - I tre imputati suddetti hanno proposto ricorso, deducendo i motivi appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Il difensore del AT deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l'imputato aveva presentato istanza per la definizione amministrativa del rapporto tributario in questione e pertanto aveva diritto a sentir dichiarato estinto il reato per l'amnistia di cui al DPR 23/1992. Il motivo è infondato, giacché gli uffici finanziari competenti, debitamente richiesti, hanno informato che non risultano dichiarazioni integrative ex legge 413/1991 presentate dal AT (e neppure dagli altri ricorrenti).
Il ricorso va quindi respinto.
4 - Il TO non ha presentato motivi a sostegno del ricorso, che pertanto è inammissibile.
5 - E difensore del CE deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge penale (recte di legge processuale). Sostiene che il tribunale prima, e poi la corte di appello, hanno violato gli artt. 507 e 523, comma sesto, c.p.p. laddove hanno consentito l'acquisizione dei verbali di constatazione delle violazioni tributarie, quando era già iniziata la discussione orale in primo grado.
Anche questa doglianza è infondata.
Risulta agli atti che con ordinanza del 16.1.1991 il tribunale di Torino aveva in un primo tempo respinto la richiesta del pubblico ministero di acquisire al fascicolo del dibattimento i processi verbali di constatazione delle violazioni tributarie: e ciò, nonostante che, ai sensi della lettera b) dell'art. 431 c.p.p., in quanto atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, i verbali dovevano essere inclusi nel fascicolo a cura della cancelleria.
Durante la discussione orale, però, il difensore sollevava per la prima volta eccezione di prescrizione dei reati. Sicché il tribunale, considerato che l'utilizzazione delle fatture emesse per operazioni inesistenti è reato permanente che si protrae sino a quando gli uffici finanziari esercitano (o possono esercitare) la verifica tributaria della contabilità aziendale (cfr. ora per tutte Cass., Sez. Un. n. 2333 del 7.3.1995, ud. 3.2.1995, Aversa e altri, rv. 200261), si trovò nella necessità di acquisire i verbali di constatazione, al fine di accertare la cessazione della permanenza e quindi il termine iniziale del periodo prescrizionale. Perciò, con ordinanza del 18.4.1991, interrompeva la discussione e disponeva l'acquisizione dei verbali, ai sensi degli artt. 523, comma 6, e 507 c.p.p.. Orbene, questa ordinanza è sicuramente legittima, giacché ex art.523, comma 6, c.p.p. il giudice può interrompere la discussione quando ricorra la assoluta necessità di assumere nuove prove: in tal caso, in virtù del rinvio all'art. 507 c.p.p., dispone anche d'ufficio l'assunzione dei nuovi mezzi di prova. Presupposti di tale potere residuale del giudice in ordine alla istruzione probatoria sono l'assoluta necessità dell'accertamento e la novità dei mezzi di prova. Le sezioni unite di questa corte hanno già chiarito che per prova "nuova" deve intendersi quella che non sia stata precedentemente disposta, e non soltanto la prova sopravvenuta o successivamente scoperta (Cass, sez. un. n. 11227 del 21.11.1992, ud. 6.11.1992, Martin, rv. 191606). Nella fattispecie processuale, quindi, ricorrevano entrambi i presupposti che legittimavano il potere del giudice di interrompere la discussione e di disporre ex officio l'integrazione probatoria. Nè si può obiettare - coma ha fatto il ricorrente - che tale potere riguarda solo le prove "di merito", ma esclude le prove "di rito". Infatti la disciplina de qua non fa alcuna distinzione al riguardo e pertanto deve ritenersi applicabile in ogni caso in cui sia ravvisabile una necessità di accertare elementi essenziali per il giudizio, siano essi di natura sostanziale o processuale. Peraltro, non può dirsi che l'accertamento della cessazione della permanenza al fine del calcolo della durata prescrizionale sia un accertamento "di rito" e non "di merito", giacché esso attiene propriamente alla materialità del reato nella sua dimensione temporale, e condiziona il merito del giudizio di responsabilità.
6 - Trattandosi di vecchio rito, sia alla declaratoria di inammissibilità sia al rigetto dei ricorsi consegue per legge la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
la corte dichiara inammissibile il ricorso del TO;
rigetta i ricorsi del AT e del CE;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento della somma di lire 500.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999