Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2009, n. 38154
CASS
Sentenza 5 giugno 2009

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Risponde di omicidio colposo il cardiologo, che attesti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patologia cardiologia (nella specie, "cardiomiopatia ipertrofica"), non diagnosticata dal sanitario per l'omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello che, ancorché non richiesti dai protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico desumibili dagli esami di primo livello.

In tema di omicidio colposo, l'omessa effettuazione, per culpa in vigilando, della verifica della effettiva idoneità psicofisica di un calciatore tesserato, portatore di patologia congenita che lo esponeva ad alto rischio di morte, rende legittimo il riconoscimento della legittimazione passiva della F.I.G.C. a rispondere civilmente dei danni provocati per colpa professionale dal medico sportivo esterno che ne abbia attestato l'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

In tema di omicidio colposo, è responsabile la società di medicina sportiva per i danni cagionati ad un paziente da un medico inserito in tale struttura, se pur temporaneamente ed occasionalmente, per l'erronea valutazione dell'idoneità psicofisica di un atleta alla pratica sportiva.

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  • 1Art. 589 - Omicidio colposo
    https://www.filodiritto.com/

  • 2In tema di responsabilità civile della Federazione Italiana Gioco Calcio per decesso
    Sentenza · https://www.diritto.it/ · 3 marzo 2011

    In tema di responsabilità civile della Federazione Italiana Gioco Calcio per decesso, a causa di una malformazione cardiaca non diagnosticata, di un calciatore dilettante al quale era stato rilasciato un certificato di idoneità a praticare attività sportiva. Cass. pen. Sez. IV, 05/06/2009, n. 38154 Fatto OSSERVA Con sentenza emessa in data 10/10/2005, il Tribunale in composizione monocratica di Vigevano condannava alla pena ritenuta di giustizia il **********, ritenendolo colpevole del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.), ascrittogli per avere omesso – nella qualità di medico specialista dell'apparato cardiovascolare, legato da rapporto di collaborazione al Centro di medicina …

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  • 3Morte dell’atleta, patologia pregressa, responsabilità Figc, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 novembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2009, n. 38154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38154
Data del deposito : 5 giugno 2009

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