Sentenza 16 marzo 1999
Massime • 1
Il quarto comma dell'art. 26 della legge 1 giugno 1977 n. 285 recante provvedimenti per l'occupazione giovanile prevede che le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti riguardanti personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, presentino alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista speciale di cui all'art. 4 della stessa legge, nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati nel comune, di età compresa fra i 15 ed i 29 anni, e nella quale gli stessi vengono inseriti previa formazione, dal parte di apposita commissione, di una graduatoria resa pubblica e comunicata al comune per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione. In tali casi l'avviamento avviene a cura della sezione di collocamento, ed è operato - per l'appunto - sulla base della graduatoria. Da ciò consegue che : 1) nei limiti della richiesta numerica proveniente dall'Amministrazione che intende procedere all'assunzione, il lavoratore iscritto nella lista speciale ed utilmente inserito nella graduatoria alla quale l'Ufficio di collocamento deve uniformarsi, vanta un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento in esecuzione della richiesta medesima; 2) il lavoratore avviato per il tramite del collocamento pubblico, sebbene non divenga ipso facto titolare di un rapporto di lavoro con il soggetto richiedente e neppure della potestà di richiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di quest'ultimo di concludere il relativo contratto, sia titolare - tuttavia - di un diritto soggettivo all'assunzione, la cui violazione da parte del soggetto richiedente ( il quale, dovendo procedere alla sostituzione di uno dei giovani gia assunti poi dimessosi, proceda alla richiesta di avviamento di un altro lavoratore, con provvedimento poi annullato dal Giudice amministrativo) lo abilita - nei confronti del soggetto pubblico - alla domanda risarcitoria la cui cognizione rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/1999, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ON SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ON VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RT TO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO SANSONETTI, giusta, delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MELENDUGNO;
- intimato -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5919/94 del Tribunale di LECCE;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato Fernando MANCINI, per il ricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 13 dicembre 1994, il sig. ON MA conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Lecce il Comune di Malendugno. Esponeva che la Regione Puglia aveva predisposto un programma di intervento nel settore forestale, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 285 del 1977, delegandone l'attuazione al Comune convenuto. Quest'ultimo, con deliberazione della Giunta in data 14 aprile 1980, aveva provveduto all'assunzione di otto dipendenti con qualifica di braccianti agricoli, facendone richiesta numerica all'Ufficio di collocamento, ma, successivamente, essendosi dimesso uno degli assunti ed essendone necessaria la sostituzione, aveva deliberato di richiedere l'avviamento di un operaio meccanico. Il relativo provvedimento, impugnato dall'odierno ricorrente, che ricopriva, nella lista di collocamento dei braccianti, la posizione immediatamente successiva all'ultimo assunto, veniva annullato dal T.A.R con decisione del 5 aprile 1986, poi confermata dal Consiglio di Stato. Ne conseguiva l'assunzione in ruolo dello stesso ricorrente a far data dal primo luglio 1994, con inquadramento nella terza qualifica funzionale e con mansioni di netturbino.
Tanto premesso, il MA chiedeva la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni subiti a causa della lesione del suo diritto all'assunzione, avvenuta con illegittimo ritardo, così da comportare perdita di emolumenti, mancanza di assicurazioni, e sofferenze psichiche.
Il convenuto si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto della giurisdizione ordinaria, sull'assunto che la situazione giuridica soggettiva individuabile come causa petendi si concretava in un interesse legittimo che aveva già trovato esaustiva tutela in sede di giurisdizione amministrativa. Nel merito contestava la sussistenza del nesso di causalità fra l'azione amministrativa ed il danno lamentato, osservando che l'annullamento giurisdizionale del provvedimento in questione non implicava la necessaria sussistenza di un diritto del lavoratore all'assunzione, residuando in capo alla P.A un potere di valutazione discrezionale degli interessi individuali e pubblici coinvolti.
Il MA proponeva, quindi, istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con ricorso ritualmente notificato il 7 aprile 1997, poi illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Sostiene il ricorrente che la situazione giuridica dedotta in giudizio, ed asseritamente violata dall'illegittimo comportamento dell'Amministrazione, si sostanzia in un diritto soggettivo perfetto, come tale riconosciuto anche dal giudice amministrativo. L'assunto è fondato.
Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dalla domanda, valutata in base al criterio del "petitum" sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", che è costituita dall'intrinseca natura della posizione soggettiva, dedotta in giudizio, individuata dal giudice e determinata in relazione alla sostanziale protezione ad essa accordata dal diritto positivo in astratto, non essendo all'uopo rilevante la prospettazione della parte (c.d. "petitum" formale).
Alla stregua di questo criterio la Corte rileva che oggetto della controversia non è una situazione giuridica nascente da un rapporto di impiego già in atto, fondandosi, all'opposto, le pretese del ricorrente sull'assenza di tempestiva costituzione di un rapporto siffatto, con conseguente estraneità delle medesime all'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nella quale ricadono, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (v., per tutte, Cass., sez. un., 10 maggio 1993, n. 5338, relativa ad istanze risarcitorie avanzate, come nella specie, nei confronti di Amministrazione pubblica responsabile di mancata assunzione in servizio), le sole controversie inerenti a rapporti di impiego già costituiti.
Occorre, allora, scrutinare quale sia la consistenza della situazione giuridica fatta valere in giudizio, se cioè si tratti di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, al fine di stabilire se la relativa domanda sia devoluta, rispettivamente, alla cognizione del giudice ordinario ovvero alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. E questa indagine induce a riconoscere che, nella specie, sussistono tutti gli elementi corrispondenti alla prima di tali alternative.
L'assunzione di otto braccianti agricoli (come emerge dagli atti processuali, il cui esame diretto appartiene al potere-dovere della Corte, la quale, ai fini della decisone su questioni di giurisdizione, è giudice anche dei fatti) era stata deliberata dal Comune, ai sensi dell'art. 26 della legge 1^ giugno 1977 n. 285, recante "provvedimenti per l'occupazione giovanile". Il quarto comma della norma, come successivamente modificato e integrato, prevede, infatti che "le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'art. 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con l'indicazione delle qualifiche richieste".
Si tratta di una "lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni" (art. 4, cit.).
Il successivo art. 5 stabilisce, fra l'altro, che "la commissione di collocamento di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, provvede alla formazione della graduatoria, dei giovani iscritti nella lista speciale, raggruppandoli per fasce professionali, da definirsi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i sistemi di inquadramento stabiliti in sede contrattuale"; che "la graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune, per l'affissione all'albo pretorio, ed alla regione"; che "il datore di lavoro che intende assumere giovani deve farne richiesta numerica o nominativa alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani nonché le condizioni delle prestazioni richieste. Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operato sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titoli di studio specifico, l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta". L'esposta disciplina rende palese che le amministrazioni interessate all'assunzione devono necessariamente farne richiesta numerica al competente ufficio, il quale provvede all'avviamento nel non meno necessario rispetto della graduatoria elaborata ai fini dell'utilizzazione della lista speciale: le relative prescrizioni non lasciano, in parte qua, margini di apprezzamento discrezionale agli organismi pubblici coinvolti, i quali devono, quindi, attenersi alle modalità di assunzione come sopra delineate.
Ne consegue, in primo luogo, che nei limiti della richiesta numerica proveniente dall'Amministrazione che intende procedere all'assunzione, il lavoratore iscritto nella lista speciale ed utilmente inserito nella graduatoria alla quale l'Ufficio di collocamento deve uniformarsi, ha un vero e proprio diritto soggettivo all'avviamento, in esecuzione della richiesta medesima. In secondo luogo, costituisce jus receptum che il lavoratore avviato per il tramite del collocamento pubblico, sebbene non divenga ipso facto titolare di un rapporto di lavoro col soggetto richiedente (nel che, come dianzi precisato, risiede la ragione della denegata possibilità di devoluzione della presente controversia alla giurisdizione esclusiva), ne' della potestà di richiedere l'esecuzione specifica dell'obbligo di quest'ultimo di concludere il relativo contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2932 cod. civ, è, tuttavia, titolare di un diritto soggettivo all'assunzione, la cui violazione lo abilita alla domanda della tutela risarcitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 23 novembre 1994, n. 9920; Id., 14 ottobre 1988, n. 5586; Id., 20 marzo 1987 n. 2780; Id., 10 febbraio 1984 n. 1045; Id., 29 gennaio 1985 n. 525; Id., 4 maggio 1984 n. 2729). Nella specie, la decisione del giudice amministrativo - di annullamento della deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto la richiesta di avviamento di un lavoratore non appartenente alla categoria dei braccianti agricoli - , avendo portata ricognitiva sia della persistente validità, quanto all'unità ancora mancante, dell'anteriore richiesta limitata, invece, a tale categoria, sia dell'utile posizione del ricorrente nella lista speciale, ai fini del corrispondente avviamento, implica la sussistenza delle condizioni per le quali, secondo il sopra delineato quadro normativo, è configurabile un diritto dell'interessato all'assunzione presso l'amministrazione richiedente e, per corollario, la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla controversia introdotta per far valere una situazione giuridica di siffatta consistenza.
Deve, pertanto, provvedersi alla corrispondente declaratoria, rilevando, nel contempo, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di regolamento.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e compensa fra le parti le spese del giudizio di regolamento.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 1999