Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
0 37 0 1/0 0 3 ! IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE |COMPRAVENDITA - 000FT] Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: · ACCERTAMENTs - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 27375/1 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron.8491 Rep. 1030 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere 04.09/10/02 Dolt. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere c.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA I sul ricorso proposto da: NT, DR AN, DR HI EN, DR elettivamente domiciliati in ROMA VIA FRANCESCO. Q. SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, difesi dall'avvocato ANGELO SCAVONE, giusta delega in atti ricorrenti
contro
INCASA IOLANDA, INCASA EN, INCASA UMBERTO, INCASA —- —- NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO BARBIERI, che li difende unitamente all'avvocato ± 2002 ...- PIETRO LUCA, giusta delega in atti;
1313 т -1- controricorrenti avvers0 la sentenza n. 55/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 15/01/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI Con le quali ha chiesto che la Corte, in Camera di Consiglio, voglia rigettare il ricorso ai sensi dell'art.375 novellato cpc, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel novembre 1994 EL HI, AN IO, NN IO ē FR IO convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna ON AS, LA AS, EL AS ed BE AS chiedendone la condanna al rilascio di una cantina ed al pagamento delle somme dovute per la sua occupazione senza titolo;
al riguardo assumevano che con rogito 20.12.1974 del notaio NA, Rosa MA AS, dante causa degli attuali convenuti, aveva venduto l'appartamento con annesse due cantine site in Bologna, via Saragozza 129, ad EL HI che aveva acquistato per sé e previa autorizzazione del giudice tutelare, per i figli minori AN, NN e FR IO. Si costituivano in giudizio i convenuti assumendo che la venditrice non aveva mai inteso alienare entrambe le cantine, ma una sola di esse;
poiché tuttavia il rogito non poteva concernere un oggetto diverso da quello previsto nell' autoriz- zazione del giudice tutelare, riguardante un appartamento ė due cantine, era stata conte- stualmente redatta una scrittura privata con la quale l'acquirente s.i obbligava a trasmettere 3 nuovamente una delle una delle due cantine alla venditrice, previo rilascio di autorizzazione del giudice tutelare, cosicchè in cale scrittura era stata espressa la reale volontà delle parti di limitare l'oggetto della compravendita ad una sola cantina/ i convenuti inoltre esponevano che la HI pe errore si trovava nel possesso della chiave di un ripostiglio costituente pertinenza della cartina da essi detenuta, chiedevano quindi, in via riconvenzionale, la restituzione del ripostiglio ed il risarcimento dei danni per occupazione abusiva. Il Tribunale adito respingeva la domanda accoglieva la domanda riconvenzionale di actrice, rivendica del ripostiglio e rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte di EL HI, AN IO, NN IO e FR IO cui resistevano LA AS, EL AS, BE AS ed ON AS svolgendo appello incidentale, la Corte di Appello di Bologna con sentenza del 15.1.2001 confermava con diversa motivazione 11 Capo della decisione impugnata relativa al rigetto della domanda attrice e quello relativo al rigetto delle domande riconvenzionali in ordine alla restituzione degli oggetti contenuti rel ripostiglio ed al Irisarci- mento danni. La Corte territoriale riteneva che la redazione della scrittura privata avente la data certa del 20.12.1974 si era resa necessaria una volta che le parti avevano accertato che per mero errore materiale nell'istanza diretta al giudice tutelare per la autorizzazione all'acquisto per conto dei suddetti figli minori della HI, crano state indicate entrambe le cantine ē non una sola, cosicchè con la menzionata scrittura privata la HI riconosceva che una delle due cantine non era stata acquistata e si obbligava ad una futura regolarizzazione dell'autorizzazione relativa ai minori da richiedere al giudice tutelare;
pertanto la scrittura privata avente la stessa data del rogito per notaio NA costituiva una
contro
- identificare la reale dichiarazione idonea ad volontà delle parti, nel senso di limitare la compravendita consacrata nel rogito predetto ad una sola delle due cantine ivi menzionate. Per la cassazione di tale sentenza EL HI, AN IO, NN IO e Francesca hanno proposto un ricorso articolato inIO un 5 REJISTOND unico motivo qui resisteva Con controricorso LA AS, LE CA, BE AS ed ON incasa. Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso con sentenza in Camera di consiglio per manifesta infondatezza ai fini dell'art. 375 c.p.c., i ricorrenti hanno presentato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo proposto i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 1363 1371 - 1320 322 e 1478 c.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa UI punto decisivo deila controversia. Essi censurano la sentenza impugnata per aver attribuito alla scrittura privata del 20.12.1974 la ACCESSORIO natura di negozio accessivo del rogito per notaio NA avente l'effetto di ritrasferire alla AS la proprietà della cantina acquistata dalla HI e dai figli con il precedente atto pubblico;
invero secondo i ricorrenti la menzionata scrittura privata, contrariamente all'assunto della Corte una interpretazioneterritoriale basato sų meramente letterale di essa, costituisce un negozio autonomo rispetto al rogito, privo comunque di effetti traslativi della proprietà; invero la tesi dell'errore materiale relativo all'oggetto della istanza al giudice tutelare si manifesta in contrasto con il criterio ermeneutico della comune intenzione delle parti" (art. 1362 primo comma 1c.c.), tendente in realtà non a correggere rogito, MÅ a predisporre un nuova negozio con obbligazioni corrispettive. Sotto un diverso profilo, inoltre, i ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata non ha chiarito perché le parti, ma soprattutto la AS, avesse o accettato di rinegoziare il rogito, pur consapevoli del fatto che il negozio posto in essere con la scrittura privata sarebbe stato annullabile. Pertanto l'unica interpretazione logica di tale scrittura, conforme anche al comportamento comples- sivo delle parti, condurrebbe, secondo i ricor- renti, ad individuare in essa un negozio del tutto autonomo dal rogito, avente ad oggetto una presta- riconoscimento della piena proprietàzione (11 della cantina) ed una controprestazione (il comodato dell'area per il parcheggio) e la previ- sione della sua efficacia all'esito della ottenuta autorizzazione alla sua stipula da parte del giudice tutelare. 7 La Corte rileva la şuşsisLenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per pronunciare sentenza in camera di consiglio di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Invero la Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici, all'esito della interpretazione della scrittura del 20.12.1974, ha ritenuto che con essa le parti, resesi consapevoli dell'errore materiale contenuto nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di beni immobili rivolta al giudice tutelare relativamente ai minori AN, NN e FR Drioi, nella parte in cui егапо stale indicate due cantine invece che la compravendita una, avevanc voluto concludere alle condizioni in essa previste con la riserva di una futura regolarizzazione dell'autorizzazione al giudice tutelare medesimo. In tale contesto la sentenza impugnata sulla base del tenore testuale della menzionata scrittura privata, redatta lo stesso giorno della stipula del rogito NA, ha evidenziato 1Qnotaioper stretto collegamento cronologico e funzionale tra i due negozi, avendo rilevato che con la suddetta scrittura EL HI aveva dichiarato contenuto пе riconosciuto, in deroga a quanto rogito, che una delle due cantine in questione non n a diera di proprietà sua e dei suoi figli, proprietà di Rosa MA AS, cosi delimitando la volontà Manifestata dai contraenti ne rogito medesimo;
stato pertanto motivatamente escluso la HI avesse assunto l'obbligo di che Trasferire alla AS una delle due cantine indicate nel rogito. Orbene in presenza di tale correcta e motivata ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, i ricorrenti si imitano a denunciare violazione di alcune norme in materia di ermeneutica contrattuale senza peral-ro indicare specificamente le modalità соп le quali il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni di interpretazione applicati;
del pari anche il vizio di motivazione dedotto è rimasto su di un piano di assoluta genericità. Pertanto le censure sollevate alla ricostru- zione della volontà negoziale operata dal giudice di merito si traducono esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati nella sentenza RIVELANO impugnata, e pertanto si rivelava manifestamente infondat . Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le 9 spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro 245.00- per spese e l di euro 1.000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2002 OR IN estemmere наудо Pres. 13 MAR 2013 IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA RJ Di NU CO Oggi, IL CANCELLIERE GA Di NU CORTE Si attesta! delle 71.01.04 1613 seri 160,10 ap (an. 278 1.U. n°175 del 30/5/2002)a copia autentica for rane 10