Sentenza 11 settembre 1999
Massime • 1
In presenza di un conflitto positivo reale di competenza fra due Tribunali che hanno dichiarato il fallimento dello stesso imprenditore, la Corte di Cassazione, in sede di regolamento del conflitto, oltre a dichiarare a quale giudice spetta la competenza, deve cassare senza rinvio la sentenza di fallimento resa dal Tribunale incompetente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/1999, n. 9697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9697 |
| Data del deposito : | 11 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Presidente -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sulla istanza di REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, con ordinanza del 05/03/97, nella causa iscritta al n. 7416/96 vertente tra FALLIMENTO EG FF Srl;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/99 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
lette le conclusioni del Sostituo Procuratore Generale Dott. Raffale PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare la competenza ex art. 9 L Fall. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere a provvedere sulle istanze di Fallimento presentate nei confronti di EG FF Srl, con ultima sede effettiva in Caserta, cassando di ufficio senza rinvio la sentenza del Tribunale di Napoli in data 13.9.1995 che ha dichiarato il fallimento della medesima società.
FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione così conclude la sua requisitoria ai sensi dell'art. 375 c.p.c.:
"LETTI gli atti relativa alla richiesta di ufficio di regolamento di competenza, formulata dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere (Caserta) con ordinanza ex art. 45 C.P.C. in data 5.3.1997 ove, premesso che quel Tribunale aveva dichiarato il fallimento della S.r.l. EG FF con sentenza del 10/11.7.1996, apprendendo poi, tramite relazione del nominato curatore in data 23.9.1996, che la stessa società - benché risultasse ancora iscritta nel registro delle società (all'epoca esistente) presso quel Tribunale e presso la C.C.I.A.A. di CASERTA - era stata già dichiarata fallita dal tribunale di Napoli con sentenza del 15.9.1995, per aver ivi trasferito la propria sede con delibera dell'assemblea straordinaria del 12.10.1993; rilevato il conflitto positivo attuale di competenza fra il Tribunale di NAPOLI e quello di S.MARIA CAPURA VETERE, disponeva la trasmissione degli atti a codesta S.C. per la soluzione del medesimo;
RILEVATO che dai fascicoli fallimentari trasmessi dai due tribunali suindicati (quello del Tribunale di NAPOLI è stato acquisito in copia autentica con richiesta di questo Ufficio in data 11.9.1998) emerge con sufficiente grado di certezza;
1) che EG FF S.r.l. è stata costituita con rogito del notaio Ada Ferraro di Teano (rep. N. 8212, racc. n. 3635) in data 7 aprile 1987, con sede legale in CASERTA alla piazza del Redentore 30; 2) che i crediti vantati dai soggetti istanti il fallimento della suddetta società derivano da forniture di merce eseguite negli anni 1992 e 1993 presso la menzionata sede ovvero altra unità locale operativa sita, sempre in CASERTA, alla via Amalfi, palazzo Landolfi;
3) che già nel corso dell'anno 1993, attesa l'inadempienza di EG FF, le imprese fornitrici erano indotte a richiedere ingiunzioni di pagamento (le prime istanze ex art. 633 C.P.C. documentate risalgono al settembre ed al novembre 1993), i cui conseguenti atti di precetto rimanevano insoddisfatti nelle unità di CASERTA a causa del sopravvenuto trasferimento della sede legale in NAPOLI alla via Vittorio Veneto 284, deliberato in sede straordinaria dall'assemblea dei soci in data 12 ottobre 1983, la quale in sede ordinaria sostituiva altresì l'amministratore unico;
RITENUTO che, su tali premesse, sembra ragionevole affermare che il trasferimento della sede legale della società (significativamente adottato unitamente alla sostituzione dell'A.U.) è stato deliberato quando si era già manifestata la crisi economica dell'attività imprenditoriale della stessa, rimasta ormai largamente inadempiente alle proprie ordinarie obbligazioni, tanto più che difetta negli atti qualsiasi riscontro di un trasferimento effettivo di tale attività nella nuova sede, ove nell'aprile 1994 EG FF, in sede di tentativo di pignoramento ad opera di S.A.U. S.r.l., risultava addirittura sconosciuta;
onde, ad avviso del requirente, nella specie può trovare applicazione l'insegnamento espresso, dal ultimo, con le sentenze Cass.
9.9.1997 n. 8773 e 8.4.1998 n. 3652, secondo il quale, nel rilevato contesto, il mutamento del centro direttivo della società, carenti i presupposti naturali connessi all'evoluzione delle esigenze proprie dell'impresa, si presenta sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza per territorio, con l'ulteriore conseguenza che la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale dell'impresa opera con riguardo alla sede precedente e non a quella successiva;
che, pertanto, accogliendosi la richiesta ex art. 45 C.P.C., va dichiarata la competenza ex art. 9 L. Fall. Del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, conseguentemente cassandosi di ufficio, senza rinvio, per incompetenza - com'è insegnamento di codesta S.C. (cfr. Cass.
9.4.1988 n. 2808, 30.1.1989 n. 550) - la sentenza del Tribunale di NAPOLI in data 13.9.1995 che ha dichiarato il fallimento di EG FF S.r.l.".
Il collegio condivide le argomentazioni esposte. L'istanza di regolamento deve pertanto essere accolta, e deve essere cassata la sentenza impugnata e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Non deve darsi pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Cassa senza rinvio la sentenza del Tribunale di Napoli. Nulla per le spese.