Sentenza 25 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2001, n. 7120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7120 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2001 |
Testo completo
* LA CORTE $ RE7120/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALI CASSAZIONE Oggetto SEZLONE TE ZA CIVILE Aspu lle eine Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 19732/98 Presidente Dott. Giovanni Silvio coco Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 16921 Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rep. 2613 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Ud. 06/02/01 Dott. Ennio MALZONE - Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 1500 # 25 MAG. 2001 TRIGLIA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA PLE IL CANCELLIERE CLODIO 13, presso 10 studio dell'avvocato SILVANO BELLINZONI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO CAMA, giusta delega in atti;
€ 0,77 1.1500 - ricorrente
contro
MAA ASSICURAZIONI AUTO & RISCHI DIVERSI SPA, quasle 1800318 Impresa designata per la Gestione in Lombardia del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del Direttore Generale Dott. Fausto MARCHIONNI, 2001 elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 250 6, presso lo studio dell'avvocato TROPIANO MAURIZIO che 1 la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 413/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sez. IV Civile, emessa il 03/12/97 e depositata il 13/02/98 (R.G. 2910/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Maurizio TROPIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità ° in subordine per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12/01/1991 IG LO espose che il 09/07/1989mentre procedeva in bicicletta, era stato investito da tergo da un autoveicolo rimasto sco- nosciuto. Lamentò di aver subito gravi lesioni persona- li con postumi permanenti e convenne dinanzi al Tribu- nale di Monza la MAA Assicurazioni s.p.a., quale impre- sa designata ai sensi della legge n. 990 del 1969, per esserne indennizzato. Assunta una prova testimoniale ed una consulenza tecnica, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannò la MAA al pagamento della somma di L. 75.662.177 in favore del IG. Su appello del- 2 la MAA la Corte di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda, osservando che non v'era prova che le lesioni subite dal IG fos- sero riferibili all'investimento del ciclista da parte di un autoveicolo. Ricorre il IG con due motivi, illustrati anche da memoria. Resiste la Nuova MAA Assi- curazioni s.p.a. (già MAA Assicurazioni) con controri- corso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 75 co. III, 163 CO. III e 164 co. I Cod. Proc. Civ.. Deduce che la citazione introduttiva del giudizio di appello, notificata ad istanza della MAA, avrebbe dovuto considerarsi nulla perché priva della indicazione dell'organo o ufficio che aveva la rappre- sentanza in giudizio della società. Osserva, inoltre, che la carenza di tale indicazione non avrebbe potuto ritenersi integrata dalla procura "ad lites" conferita dalla società al suo difensore, perché anche la procura era prova di quella indicazione, né conteneva le gene- ralità della persona fisica da cui era stata rilascia- ta. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia omes- so di rilevare d'ufficio la nullità della citazione. La giacché, ai sensi doglianza non ha fondamento, (nel testo novellato dell'art. 164 Cod. Proc.Civ. 3 Agenzia delle Entrate 28.07. 11 Ufficio di Roma Iscritto a ruolo il 1606 Art. D. dall'art. 9 della legge 26/11/1990, n. 353) il vizio della citazione è stato sanato, con efficacia " ex dell'appellato. La nullità tunc", dalla costituzione della procura (in quanto priva di tutte le predette in- dicazioni) non può essere rilevata in questa sede per- ché non ha formato oggetto di specifica impugnazione, 20000 270000 come è dato desumere sia dalla intestazione sia dallo svolgimento del motivo in esame, che si riferiscono esclusivamente alla nullità della citazione. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazio- ne dell'art. 2054 Cod. Civ., nonché vizi di motivazio- ne. Lamenta che la Corte territoriale, mal valutando le acquisizioni processuali, abbia ritenuto insufficiente la prova dell'investimento del IG da parte di un autoveicolo. La doglianza è inammissibile, in quanto intesa a sollecitare una nuova valutazione delle emer- genze istruttorie, non consentita nel giudizio di le- gittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 06.02.2001 Il Consigliere est. Il Presidente Depositata in Cancelleria Oggi, 25 MAG 2001 IL CANCELLIERE C1 Condettandenter Ammendola IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola m A p aalu