Sentenza 15 dicembre 2020
Massime • 1
L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. L'avviso di fissazione dell'udienza nel giudizio di esecuzione. – 3. Quali regole per le notifiche in executivis? 4. La notifica del primo atto nel procedimento di cognizione…e in quello di esecuzione. – 5. Le condizioni per una notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mezzo del servizio postale. – 6. Quid iuris nell'impossibilità di una notifica a mani? – 7. Una soluzione interpretativa in attesa del legislatore. ABSTRACT Il contributo affronta il tema della necessaria conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto di vocatio in ius nel giudizio di esecuzione penale. Dopo aver ricostruito il sistema delle notifiche alla luce delle modifiche …
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Nei giudizi camerali, con mera facoltà del difensore di prendere parte o meno all'udienza, l'esercizio di detta facoltà nel senso di volervi partecipare non può essere condizionato da eventuali impedimenti, ricorrendo i quali il difensore medesimo può chiedere il differimento ad altra data del processo; l'organo giudicante è tenuto a prendere in considerazione tale istanza, pronunciandosi su di essa e, nel caso in cui il difensore titolare sia impedito deve disporre il rinvio ad altra udienza e non può nominare un difensore d'ufficio in sua sostituzione. Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 36561 Anno 2021 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: PAVICH GIUSEPPE SENTENZA sul …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2020, n. 13775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13775 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
13775-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO -Presidente - Sent. n. sez. 3474/2020 CC 15/12/2020- DOMENICO FIORDALISI -Relatore - R.G.N. 23297/2020 LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MA IA CC ET DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TT TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2020 del TRIBUNALE di NOLA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/sentite le conclusioni del PG ва Il Procuratore generale, Valentina Manuali, chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. TT TO ricorre avverso l'ordinanza del 20/07/2020 del Tribunale di Nola che, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 il beneficio dell'indulto, precedentemente concesso in ordine: 1) alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli dell'8 aprile 2005, definitiva il 18 aprile 2006, in ordine ai reati di furto aggravato, estorsione e ricettazione, ai sensi degli artt. 624, 625, primo comma, n. 2, 629 e 648 cod. pen., commessi dal 12 gennaio al 9 marzo 2001; 2) alla pena di anni uno, mesi uno, giorni ventinove di reclusione ed euro 1.274,69 di multa, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 23 gennaio 2006 del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, in ordine a due reati di estorsione e ad un reato di furto, ai sensi degli artt. 629, 624 e 625 cod. pen., commessi il 24, 25 giugno e il 25 luglio 1997, giudicati dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con sentenza del 25 marzo 1998, definitiva il 29 novembre 1998, e al reato di tentato furto, ai sensi degli artt. 56 e 624 cod. pen., commesso il 22 ottobre 2002, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 16 giugno 2003, definitiva il 16 settembre 2003; 3) alla pena di mesi sei di arresto, di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 17 febbraio 2006, definitiva il 30 novembre 2006, in ordine al reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, di cui all'art. 707 cod. pen., commesso il 27 febbraio 2002. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che TT, successivamente alla concessione dell'indulto, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006 aveva commesso un delitto non colposo per il quale aveva riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni;
che, infatti, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2010 aveva commesso quattro reati di furto e un reato di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ordine ai quali era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 15 giugno 2012, definitiva il 25 marzo 2013; che, pertanto, ricorreva l'ipotesi della revoca di diritto di cui all'art. 1, comma 3, legge n. 241 del 2006. 2 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di fornire motivazione alcuna in merito all'istanza di legittimo impedimento del difensore a partecipare all'udienza del 20 luglio 2020 ritualmente depositata. Il difensore di TT avrebbe chiesto il legittimo impedimento, perché impegnato in un procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli avente ad oggetto questioni relative alla misura cautelare di un soggetto detenuto per il quale era stata fissata l'udienza nel medesimo giorno in cui si è svolto l'incidente di esecuzione. Il ricorrente evidenzia che entrambe le udienze erano fissate alle ore 9:30 e che non era possibile per il difensore presenziare ad entrambe nella medesima giornata, vista la distanza tra i Tribunali. Pertanto, l'omesso accoglimento immotivato dell'istanza avrebbe determinato una lesione del diritto di difesa del condannato, con conseguente nullità assoluta del provvedimento ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con secondo motivo, lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 234 cod. proc. pen. e 1 legge n. 241 del 2006, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, avendo omesso di acquisire la sentenza della Corte di appello di Napoli il 15 giugno 2012 e la relativa sentenza di primo grado emessa a seguito di giudizio abbreviato, non avrebbe considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di revoca dell'indulto a seguito di condanna relativa ad un reato continuato, non può tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, si deve avere riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. La più recente giurisprudenza ha stabilito che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, si applica l'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen., relativo al rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, (Sez. 1, n. 21348 del 10/07/2020 Lala Ylli Rv. 279460). E' così superato l'orientamento di questa Corte, per il quale la rilevanza della disciplina prevista dall'art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. è circoscritta 3 , т all'udienza preliminare, al giudizio abbreviato e a quello dibattimentale. Essa trova applicazione nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza, anche in assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e nonostante la specificità dei procedimenti che risiede nella necessità di assicurare celerità e speditezza nella decisione, sicché la partecipazione necessaria del difensore, in caso di mancanza, anche giustificata, di quello di fiducia, viene assicurata dalla nomina di un difensore d'ufficio (per l'orientamento superato v. Sez. U., n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 e, da ultimo e in termini: Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542; Sez. 1, n. 18304 del 14/02/2020, Viserta, RV. 279187). Questa Sezione ha ritenuto recentemente che rileva il legittimo impedimento per motivi di salute del difensore nel procedimento di sorveglianza e di esecuzione, sicché ritiene la Corte che anche l'impedimento del difensore proposto per ragioni professionali nel procedimento di esecuzione o di sorveglianza giustifica il rinvio dell'udienza (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343). Trattasi di interpretazione delle mutate esigenze procedimentali da parte della giurisprudenza di legittimità, progressivamente maturata nel tempo, alla luce dei principi costituzionali in tema di "giusto processo", per il rafforzamento del ruolo difensivo nel processo odierno, il rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, il perseguimento di un contraddittorio sempre più lontano da profili meramente formalistici e sempre più vicini ad approdi autenticamente sostanziali.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è pure fondato, ma il primo motivo diventa assorbente. La Corte, condividendo la richiesta del Procuratore generale, infatti, ritiene che ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241, come dedotto anche dalla difesa, il reato continuato non deve essere considerato un unicum, ma una fictio iuris volta a mitigare il trattamento sanzionatorio in presenza di plurime violazioni della legge penale espressione di un medesimo disegno criminoso. In ipotesi di revoca dell'indulto a seguito di condanna relativa a reato continuato, non può tenersi conto della pena complessivamente inflitta con la sentenza, bensì, escluso l'aumento per la continuazione, si deve aver riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate ex art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 4084 del 11/01/2013, D'Amico, Rv. 254608). Il giudice dell'esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto avere riguardo unicamente alla pena inflitta per la più grave delle violazioni unificate e con riferimento a quella avrebbe dovuto tener conto della diminuzione della pena stessa derivante dalla scelta per il rito abbreviato. Ai fini della revoca dell'indulto 4 infatti, nel caso di reati unificati dal vincolo della continuazione, la pena cui fare riferimento non è quella complessiva, ma quella inflitta per ciascuno di tali reati, da individuarsi, qualora si sia proceduto con le forme del rito abbreviato, nella pena finale determinata dopo la diminuzione per il rito (Sez. 1, n. 48501 del 04/10/2019, Vincis, Rv. 277887).
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nola in ragione dell'accoglimento del primo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nola. Così deciso il 15/12/2020 Il Consigliere estensore Il Presidente Adriano Iasillo Domenico Fiordalisi Folli Dom Polon CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì 13 APR. 2021 Funzioniri6ANGELLERE R COZZOLINO Rose Com