Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1998, n. 9167
CASS
Sentenza 6 luglio 1998

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Le lettura delle dichiarazioni del cittadino straniero residente all'estero è disposta dal giudice tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti. Pertanto gli altri elementi di prova devono essere già stati acquisiti e servono, pertanto, esclusivamente a stabilire se essi sono tali da consentire la lettura delle dichiarazioni dei cittadini stranieri, in deroga al principio dell'oralità, differentemente da quanto avviene nella previsione dell' art. 192 cod.proc.pen. (relativo alle dichiarazioni del coimputato) ove gli altri elementi di prova hanno la funzione di controllo della attendibilità delle dichiarazioni. Il cittadino straniero è, invece, un teste e le sue dichiarazioni sono soggette all'ordinaria indagine di attendibilità, che il giudice deve compiere, quando ne abbia ammesso la lettura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1998, n. 9167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9167
    Data del deposito : 6 luglio 1998

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