Sentenza 6 luglio 1998
Massime • 1
Le lettura delle dichiarazioni del cittadino straniero residente all'estero è disposta dal giudice tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti. Pertanto gli altri elementi di prova devono essere già stati acquisiti e servono, pertanto, esclusivamente a stabilire se essi sono tali da consentire la lettura delle dichiarazioni dei cittadini stranieri, in deroga al principio dell'oralità, differentemente da quanto avviene nella previsione dell' art. 192 cod.proc.pen. (relativo alle dichiarazioni del coimputato) ove gli altri elementi di prova hanno la funzione di controllo della attendibilità delle dichiarazioni. Il cittadino straniero è, invece, un teste e le sue dichiarazioni sono soggette all'ordinaria indagine di attendibilità, che il giudice deve compiere, quando ne abbia ammesso la lettura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/07/1998, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 6 luglio 1998 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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