Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2007, n. 26334
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Sentenza 21 giugno 2007

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In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, poiché l'ipotesi disciplinata dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) configura una circostanza attenuante e non una figura autonoma di reato, allorché essa concorra con la recidiva, si applica obbligatoriamente il giudizio di comparazione previsto dall'art. 69, comma quarto, cod. pen. (con la conseguenza che, in caso di ritenuta equivalenza, la pena è determinata senza tener conto delle circostanze di segno opposto), e non la disposizione dell'art. 63, comma terzo, stesso codice, che riguarda solo il concorso di circostanze omogenee. (Nella specie, è stata annullata la decisione del giudice di merito che aveva erroneamente considerato l'ipotesi di cui al citato comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 come figura autonoma di reato e sulla pena base aveva calcolato l'aumento per la recidiva). Conf. Sez. VI, 21 giugno 2007 n. 26335, Alberti, non massimata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2007, n. 26334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26334
    Data del deposito : 21 giugno 2007

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