CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20161 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS OU alias AS IE nato in [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/09/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. CARMELO TUCCIO, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20161 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza pronunciata (all'esito del rito abbreviato) il giorno 15 febbraio 2024, dichiarava SR NI alias NA AI colpevole del reato di cui all'art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 286/98 (commesso in Lampedusa il 22 gennaio 2022) e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione previa applicazione della diminuente prevista per il rito prescelto. 1.1. In particolare, l'imputazione riguardava il fatto che SR NI alias NA AI, pur essendo destinatario del decreto di respingimento emesso dal Questore di Messina in data 10 marzo 2021 (con espresso divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di anni tre), dopo essere stato rimpatriato il 18 marzo 2021 mediante la frontiera aerea di Palermo, aveva fatto rientro nel territorio italiano il 20 ottobre 2022 in Lampedusa e Linosa senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno violando, in tal modo, il divieto impostogli. 1.2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse dell'imputato per difetto di specificità dei relativi motivi. 2. Avverso la sopra indicata sentenza della Corte territoriale SR NI alias NA AI, per mezzo dell'avv. Carmelo Tuccio, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 del codice di rito ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per avere ritenuto l'atto di gravame privo del requisito della specificità, nonostante esso rispettasse tutti i requisiti previsti in materia dalle sopra indicate disposizioni;
nello specifico, osserva che l'appello conteneva la indicazione del capo della sentenza oggetto di gravame e l'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto relative alla lamentata mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, deduce che la valutazione della abitualità, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., richiede una puntuale analisi delle circostanze specifiche del 2 caso concreto e che la sola esistenza di precedenti non è sufficiente ad escludere la causa di non punibilità se non si dimostra un reale collegamento tra tali precedenti ed una abituale reiterazione della condotta illecita. Nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha omesso di effettuare tale accertamento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza di tutte le relative condizioni. 3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere respinto, sia pure con la parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 del codice di rito;
come noto, infatti, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Rv. 260279 - 01). 2. Ciò posto, quanto al primo motivo, va evidenziato che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello nonostante l'atto di gravame (come risulta dall'esame degli atti consentito a questa Corte in considerazione del vizio lamentato) avesse lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed avesse argomentato 3 circa le ragioni per cui il fatto contestato dovesse essere considerato come di particolare tenuità. Orbene, la Corte territoriale - pur avendo dichiarato inammissibile l'appello - ha comunque esaminato nel merito tale censura ritenendo che non vi fossero le condizioni per l'applicazione del citato art. 131- bis;
la motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere corretta nel senso che l'appello non era inammissibile, ma piuttosto infondato per le ragioni di seguito illustrate. 3. Passando, quindi, all'esame del merito delle censure contenute nel primo motivo è opportuno ricordare che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). Pertanto, al fine di valutare l'abitualità del comportamento, il giudice di merito deve apprezzare l'esistenza di almeno due precedenti della stessa indole. Ciò posto, la sentenza impugnata non risulta censurabile avendo fatto riferimento, tra l'altro, a due precedenti condanne irrevocabili riportate dall'imputato sempre per violazioni della normativa in materia di immigrazione (risultanti dal certificato penale in atti). Il ricorrente, pertanto, non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale per escludere la particolare tenuità del fatto, limitandosi a dedurre in modo generico la insussistenza della abitualità. 4. Infondate risultano, infine, anche le censure contenute nel secondo motivo considerato che - come sopra illustrato - la Corte territoriale ha esaminato anche nel merito le censure sollevate dall'imputato in ordine alla sospensione condizionale della pena ritenuta, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, non concedibile in ragione dei precedenti penali e della utilizzazione di un 4 Il Con g iere est11sore Gi alias da parte dell'odierno ricorrente, elementi che non consentivano di formulare una prognosi di non recidivanza nei suoi confronti. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell'avv. CARMELO TUCCIO, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20161 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 07/05/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Agrigento, con sentenza pronunciata (all'esito del rito abbreviato) il giorno 15 febbraio 2024, dichiarava SR NI alias NA AI colpevole del reato di cui all'art. 10, comma 2-ter, d.lgs. 286/98 (commesso in Lampedusa il 22 gennaio 2022) e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo condannava alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione previa applicazione della diminuente prevista per il rito prescelto. 1.1. In particolare, l'imputazione riguardava il fatto che SR NI alias NA AI, pur essendo destinatario del decreto di respingimento emesso dal Questore di Messina in data 10 marzo 2021 (con espresso divieto di reingresso nel territorio nazionale per la durata di anni tre), dopo essere stato rimpatriato il 18 marzo 2021 mediante la frontiera aerea di Palermo, aveva fatto rientro nel territorio italiano il 20 ottobre 2022 in Lampedusa e Linosa senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno violando, in tal modo, il divieto impostogli. 1.2. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse dell'imputato per difetto di specificità dei relativi motivi. 2. Avverso la sopra indicata sentenza della Corte territoriale SR NI alias NA AI, per mezzo dell'avv. Carmelo Tuccio, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo l'imputato lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 del codice di rito ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per avere ritenuto l'atto di gravame privo del requisito della specificità, nonostante esso rispettasse tutti i requisiti previsti in materia dalle sopra indicate disposizioni;
nello specifico, osserva che l'appello conteneva la indicazione del capo della sentenza oggetto di gravame e l'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto relative alla lamentata mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, deduce che la valutazione della abitualità, ai sensi dell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., richiede una puntuale analisi delle circostanze specifiche del 2 caso concreto e che la sola esistenza di precedenti non è sufficiente ad escludere la causa di non punibilità se non si dimostra un reale collegamento tra tali precedenti ed una abituale reiterazione della condotta illecita. Nel caso in esame, invece, la Corte di appello ha omesso di effettuare tale accertamento. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 581 e 591 del codice di rito ed il vizio di motivazione rispetto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante la sussistenza di tutte le relative condizioni. 3. Il Sostituto Procuratore generale Lidia Giorgio ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere respinto, sia pure con la parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 619 del codice di rito;
come noto, infatti, nel giudizio di legittimità, i casi di rettificazione elencati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi ed è quindi suscettibile di rettificazione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata, del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità, qualora non comporti la necessità dell'annullamento. (Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, Rv. 260279 - 01). 2. Ciò posto, quanto al primo motivo, va evidenziato che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello nonostante l'atto di gravame (come risulta dall'esame degli atti consentito a questa Corte in considerazione del vizio lamentato) avesse lamentato l'omessa pronuncia da parte del Tribunale rispetto alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed avesse argomentato 3 circa le ragioni per cui il fatto contestato dovesse essere considerato come di particolare tenuità. Orbene, la Corte territoriale - pur avendo dichiarato inammissibile l'appello - ha comunque esaminato nel merito tale censura ritenendo che non vi fossero le condizioni per l'applicazione del citato art. 131- bis;
la motivazione della sentenza impugnata, pertanto, deve essere corretta nel senso che l'appello non era inammissibile, ma piuttosto infondato per le ragioni di seguito illustrate. 3. Passando, quindi, all'esame del merito delle censure contenute nel primo motivo è opportuno ricordare che ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.) (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591 - 01). Pertanto, al fine di valutare l'abitualità del comportamento, il giudice di merito deve apprezzare l'esistenza di almeno due precedenti della stessa indole. Ciò posto, la sentenza impugnata non risulta censurabile avendo fatto riferimento, tra l'altro, a due precedenti condanne irrevocabili riportate dall'imputato sempre per violazioni della normativa in materia di immigrazione (risultanti dal certificato penale in atti). Il ricorrente, pertanto, non si confronta in modo specifico con il compiuto ragionamento logico e giuridico svolto dalla Corte territoriale per escludere la particolare tenuità del fatto, limitandosi a dedurre in modo generico la insussistenza della abitualità. 4. Infondate risultano, infine, anche le censure contenute nel secondo motivo considerato che - come sopra illustrato - la Corte territoriale ha esaminato anche nel merito le censure sollevate dall'imputato in ordine alla sospensione condizionale della pena ritenuta, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici, non concedibile in ragione dei precedenti penali e della utilizzazione di un 4 Il Con g iere est11sore Gi alias da parte dell'odierno ricorrente, elementi che non consentivano di formulare una prognosi di non recidivanza nei suoi confronti. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026.