Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20161
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione per inammissibilità dell'appello

    La Corte di cassazione rileva che la Corte d'appello, pur dichiarando inammissibile l'appello, ha esaminato nel merito la censura relativa all'art. 131-bis c.p., ritenendo non sussistenti le condizioni per la sua applicazione. Pertanto, la motivazione della sentenza impugnata viene corretta nel senso che l'appello non era inammissibile, ma infondato nel merito.

  • Rigettato
    Mancata concessione della sospensione condizionale della pena

    La Corte territoriale ha ritenuto la sospensione condizionale della pena non concedibile in ragione dei precedenti penali dell'imputato e dell'utilizzo di alias, elementi che non consentivano una prognosi di non recidivanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20161
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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