Sentenza 10 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/07/2002, n. 10028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10028 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto00 28/02 IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUP EM DIMASSAZIONE SEZIONE SECONDA RELLAINURE DI VENDITA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LIARE - Presidente- R.G.N. 20578/99 RIGGIODott. Ugo Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - 23770/99 Cron..27297 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ 1994 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Rep. -Rel. Consigliere- Ud. 12/02/02 Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente 74 SENTENZA 1 sul ricorso proposto da: NN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE DEL QUIRINALE 26, presso 10 studio dell'avvocato Richiesta copla studio ANTONELLA GIGLIO, che la difende, giusta delega in dal Sig. Sole per diritti € 3.10 atti;
A Live 2002 CANCELLIERE ricorrente
contro
FONTE FRANCO;
intimato 1 e sul 2° ricorso n° 23770/99 proposto da: FONTE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato ENNIO2002 200 DI GIACOMO, che lo difende, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
NN AR;
- intimata avverso la sentenza n. 3001/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 13/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Antonella GIGLIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO contratto del 14.6.1990 Carola EN Con vendeva a Franco Fonte un terreno agricolo della superficie di circa 5000 metri quadrati sito in Acilia per il prezzo di lire 80.000.000; il contratto, intestato come "preliminare", prevedeva il pagamento del prezzo quanto a lire 10.000.000 all'atto della sua sottoscrizione e quanto al residuo secondo determinate scadenze di cui l'ultima in data 28.12.1990. Successivamente con atto di citazione conveniva innotificato 1'8/9.5.1991 il Fonte giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la EN chiedendo dichiararsi la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della venditrice consistente nella mancata consegna al notaio dei documenti necessari alla stipula e nell'aver taciuto l'esistenza di vincoli sul terreno in questione e condannarsi la convenuta alla restituzione del prezzo pagato ed al risarcimento dei danni. Si costituiva in giudizio la EN con comparsa di costituzione e risposta depositando fascicolo di parte successivamente ritirato e non restituito all'atto della decisione. 3 Con sentenza del 21.3.1995 il Tribunale adito, ritenuta la natura di contratto definitivo dell'atto stipulato tra le parti, ne dichiarava la nullità ai sensi dell'art. 18 secondo comma della legge 28.2.1985 n. 47 per mancata allegazione ad esso del certificato di destinazione urbanistica, condannava la EN alla restituzione del prezzo corrisposto dal Fonte e rigettava la domanda di Ч risarcimento danni. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte della EN cui resisteva il Fonte che formulava anche appello incidentale, la Corte di Appello di Roma con sentenza del 13.10.1998, in parziale accoglimento del gravame principale e di quello incidentale, riformava la pronuncia di primo grado nella parte in cui, ritenuta la natura di contratto definitivo dell'atto del 14.6.1990, ne aveva dichiarato la nullità, confermava nel resto e dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte territoriale, premesso che l'esame degli elementi acquisiti in atti induceva a ritenere la natura di contratto preliminare dell'atto stipulato tra le parti, rilevava l'infondatezza della domanda proposta dal Fonte di ... risoluzione del contratto medesimo per inadempimento della EN per aver taciuto l'esistenza di vincoli di asservimento del terreno per cui è causa: in realtà, assumeva la Corte, il menzionato contratto preliminare indicava espressamente la natura agricola del fondo e ne l'inedificabilità, né d'altra parte specificava formalizzato un suo vincolo di risultava asservimento in favore di un terreno vicino;
inoltre nessuna prova era stata fornita in ordine alla mancata consegna al notaio da parte della promittente venditrice della documentazione necessaria per la stipula del rogito, ed anzi il comportamento assunto dalle parti induceva a ritenere che esse avessero inteso soprassedere alla esecuzione del contratto preliminare, e tale comportava l'obbligo della EN dicircostanza restituire la parte di prezzo già percepita. Infine il giudice di appello rilevava che la mancata allegazione da parte della EN del fascicolo di parte di primo grado contenente una comparsa di risposta nella quale sarebbe stata proposta, secondo l'assunto dell'appellante principale, una domanda riconvenzionale di natura risarcitoria rendeva inammissibile ogni richiesta : 5 tendente ad ottenere una condanna del Fonte. Per la cassazione di questa sentenza la EN ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi;
il Fonte ha resistito con controricorso ed entrambe le ha formulato un ricorso incidentale;
parti hanno presentato memori. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza. Venendo quindi all'esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo la EN, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 345 c.p.c. nonché difetto assoluto di motivazione, sostiene che il giudice di appello non ha esaminato le giustificazioni addotte dall'appellante principale in ordine alla impossibilità di produzione del fascicolo di parte di primo grado nel quale era inserita una comparsa costituzione e risposta in cui era stata di formulata una domanda riconvenzionale, e neppure ha valutato la prova documentale dell'incolpevole e fortuita perdita del fascicolo medesimo;
del resto l'esponente aveva provveduto alla ricostruzione di esso. depositando copia della comparsa di costituzione senza contestazioni in proposito della 스 controparte, cosicché la Corte territoriale, seppure si fosse voluto considerare come nuova la domanda contenuta nella suddetta comparsa, avrebbe dovuto prenderne legittimamente cognizione ed ammettere i relativi mezzi di prova. Con il secondo motivo la EN, deducendo un difetto assoluto di motivazione su un punto assume che la mancata И decisivo della controversia, allegazione del proprio fascicolo di parte nel giudizio di primo grado per effetto del suo incolpevole smarrimento non avrebbe comunque potuto legittimare la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale. da esaminare Le suddette censure, connessione, sono contestualmente per ragioni di infondate. diretto degli atti processuali Dall'esame (consentito a questa Corte dalla natura di "errores in procedendo" dei vizi denunciati con i due motivi sopra enunciati) emerge che la EN si è costituita nel giudizio di primo grado all'udienza del 9.7.1991 mediante deposito di una comparsa di costituzione e risposta;
successivamente il difensore della EN ha ritirato il proprio fascicolo all'udienza di precisazione delle conclusioni senza provvedere in seguito alla sua restituzione, cosicché il Tribunale all'atto della decisione della causa ha ritenuto di non poter assumere alcun provvedimento sulla domanda riconvenzionale che la EN "avrebbe proposto", considerata altresì la "mancanza di alcuna copia della comparsa di costituzione". Orbene deve osservarsi che tale ultima affermazione non risulta essere stata oggetto di censura da parte della EN nell'atto di appello, così come neppure è stato censurato il rilievo relativo alla mancata restituzione del proprio fascicolo di parte dopo il precedente ritiro effettuato in sede di precisazione delle conclusioni;
tale constatazione è del resto confermata dall'assenza di qualsiasi deduzione in ordine ad una possibile prospettazione al giudice di primo grado (eventualmente anche in occasione dell'udienza collegiale) delle cause che avevano determinato la mancata restituzione del fascicolo di parte e che non fossero riconducibili ad un proprio comportamento negligente. Tale rilievo è decisivo, come confermato dalla circostanza che la EN con il presente ricorso 8 non lamenta il mancato accoglimento da parte del giudice di appello di censure di natura procedurale avverso la sentenza di primo grado, ma l'omesso della propria domandaesame nel merito riconvenzionale contenuta nella copia della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di secondo grado e non contestata dalla controparte;
a tal riguardo anzi rileva, a sostegno della propria territoriale avrebbe dovutotesi, che la Corte esaminare la suddetta domanda anche qualora ne avesse rilevato il carattere di novità, trattandosi di applicare l'art. 345 c.p.c. nel testo antecedente alla riforma di cui alla L. 25.II.1990 n. 353. Tale deduzione, oltre che manifestamente infondata sulla base della lettura dell'art. 345 c.p.c. anche nella formulazione precedente alla legge di riforma (essendo ivi previsto il divieto di proposizione nel giudizio di appello di domande nuove che, se proposte, debbano essere rigettate d'ufficio), rivela per altro verso la DELLA checontraddittorietà della doglianza Vricorrente, infatti anche sotto tale profilo, ipotizzando il propria domanda carattere di novità della implicitamente riconosce di non riconvenzionale, 9 AVVERSO aver sollevato censure ovvero il convincimento del Tribunale in ordine alla impossibilità di decidere sulla suddetta domanda per le considerazioni sopra richiamate. In definitiva, quindi, la mancata impugnazione della sentenza di primo grado ha in proposito conseguentemente precluso al giudice di appello di esaminare per la prima volta la domanda riconvenzionale più volte menzionata. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa alcuni punti decisivi della controversia, e violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione all'art. 112 c.p.c. La EN censura l'affermazione del giudice di appello secondo cui il comportamento tenuto dalle parti induceva a ritenere che esse avessero inteso non adempiere gli obblighi assunti e quindi soprassedere alla esecuzione del contratto preliminare;
in proposito sostiene che tale convincimento non è sorretto da alcuna idonea argomentazione, e si pone altresì in contrasto con l'art. 112 c.p.C., considerato che nessuna delle territoriale diparti aveva chiesto alla Corte accertare la loro comune volontà e tantomeno le 10 conseguenze che da tale verifica potevano derivare, ovvero dil'obbligo della promittente venditrice restituire quella parte del prezzo della vendita già percepita;
la ricorrente principale rileva che la propria decisione di non dare esecuzione al preliminare costituiva l'inevitabile conseguenza della domanda di risoluzione del contratto formulata dal Fonte, come emergeva dall'esame della COMPARSA propria (lagnanza di risposta del 9.7.1991. La doglianza è fondata. In effetti il giudice di appello non ha esposto adeguatamente le ragioni per le quali ha ritenuto che le parti avessero voluto non adempiere agli obblighi assunti e quindi non dare più esecuzione al contratto preliminare;
anzi il convincimento espresso appare in contrasto con quanto affermato in precedenza, allorché il contratto in questione è stato qualificato come preliminare di vendita anche in relazione al comportamento delle parti successivo alla sua sottoscrizione, consistente in particolare nella adesione della EN alla richiesta del Fonte di ottenere una dilazione del pagamento del prezzo e della stipula dell'atto notarile per momentanei problemi di liquidità. Pertanto la Corte territoriale sulla base di 11 tali elementi ha ritenuto l'esistenza di una comune volontà delle parti di rinviare la data di redazione del rogito notarile, originariamente prevista entro il termine del 30.9.1990, e non già di risolvere il preliminare. Conseguentemente l'affermazione espressa più innanzi in ordine alla insorgenza di una volontà delle parti medesime di non dare più esecuzione al preliminare non è sorretta da una adeguata evidenziazione di elementi emersi successivamente considerare ormai superato il comuneidonei a intento dei contraenti di semplicemente procrastinare la conclusione del contratto definitivo. E' pur vero che la sentenza impugnata ha rilevato altresì che il Fonte non aveva neppure indicato la data fissata per la stipula del rogito né il nome del notaio designato al riguardo, ma tali omissioni non appaiono in contrasto con quanto già esposto in ordine al comune proposito delle parti di rinviare la conclusione del contratto definitivo al momento del venir meno dei problemi di liquidità da parte del Fonte;
né comunque sono state chiarite le ragioni per le quali le suddette promissario mancate indicazioni da parte del 12 acquirente, pur valorizzate nel senso di evidenziare una sua volontà di non dare più esecuzione al preliminare, dovrebbero essere speculare intento rivelatrici di unoritenute del contratto preliminare anche da risolutorio parte della EN. Con il quarto motivo la ricorrente principale, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 92 secondo comma c.p.c., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna soccombenza da parte dell'appellante principale. Tale motivo deve ritenersi assorbito all'esito dell'accoglimento del terzo motivo. Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che con l'unico motivo articolato il Fonte denuncia insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati e rilevabili d'ufficio, nonché violazione e falsa applicazione degli articoli 1337 - 1338 c.C., 18 commi 1 e 5 della L. 47/1985 e dell'articolo 3 n. 16 del P.R.G. del Comune di Roma;
il ricorrente incidentale 13 r sostiene in proposito che il giudice di appello non ha considerato l'inadempimento della EN all'obbligo di presentare al notaio incaricato della stipula dell'atto pubblico di vendita il certificato di frazionamento del terreno oggetto ed il certificato attestante la del preliminare dell'immobile medesimo dal vincolo liberazione sussistente in favore del Comune di Roma;
invero una adeguata valutazione di tali elementi avrebbe comportato l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice con i conseguenti effetti non solo restitutori ma anche risarcitori. Anche tale motivo resta assorbito in seguito del terzo motivo del ricorsoall'accoglimento principale. In definitiva, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame del profilo della controversia oggetto del terzo motivo del ricorso principale ad altra sezione della Corte di Appello di Roma che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
14 E La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il terzo motivo del ricorso principale, del quale rigetta i primi due motivi;
dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma il 12.2.2002. Nicum Menacine estem Или Ugolinggo IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Le Cozico CANCELLERIADEPOSITATO 8 LUG. 2002 Roma IL CANCELLIEREC 1097 129,11 456T 41,32 TOT.1. 170143 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato data4 OTT.20 le 4 $70,43versate €.,.* (euro ENDOSETTANIA 143 p. 11 Dirigent cea Servizi (Dott.ssa Mari a DI FILIPPO) Respons io Atti Giudiziari ( M CCICHINI) A 7 7 . 2 0 0 T 0 A R 15 T N E