Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2001, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 1 LA CORTE S031 6 4. IN NOME DE OPOLO ITA ADI SSAZIONE Oggetto вогодние SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI Presidente R.G.N. 6692/98 Dott. Roberto PREDEN - Consigliere Cron. 6570 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere Rep. 1034 Dott. Antonio SEGRETO Rel. Consigliere - Ud. 13/10/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: -5. MAR. 2001 IL AN NG GI, elettivamente domiciliata in ROMA PLE ---- - CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, difesa dagli avvocati MICHELE ALTAMURA, ALDO CANCELLERIAS SABA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AK L CLAIRE;
- intimato avverso la sentenza n. 59/98 del Tribunale di FIRENZE, - emessa il 18/2/1998, depositata il 25/02/98; RG.53/1998, 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1618 -1- udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento del II motivo. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 23.4.1997 il Pretore di Firenze, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da AI L. KE nei confronti di LI GE, affinchè venisse confermata in sede di merito l'ordinanza emessa a seguito di procedimento ex art. 700 c.p.C., con la quale era stato ordinato alla convenuta la messa in opera di un impianto di riscaldamento nell'appartamento locato alla KE, confermava il contenuto di detto provvedimento cautelare. La GE impugnava la sentenza. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il dichiarava inammissibile l'appello, in quanto23.2.1998, l'atto di appello era stato notificato e depositato dopo che erano decorsi 30 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta il 5.6.1997, mentre la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado ed il suo deposito erano avvenuti rispettivamente 1'8 ed il 14 luglio 1997. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la GE. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 326 c.p.c.. 3 Assume la ricorrente che secondo la costante della cassazione la notificazione dellagiurisprudenza sentenza in forma esecutiva alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 326 c.p.c.. Poichè nella fattispecie si era verificata detta situazione, ritiene la ricorrente che erroneamente sia stata pronunziata l'inammissibilità dell'appello per intempestività dello stesso.
2.1. Il motivo è infondato e va rigettato. E' vero che per giurisprudenza consolidata il termine breve per l'impugnazione della sentenza non può decorrere dalla notificazione della sentenza impugnata effettuata alla parte personalmente per finalità esecutive, anzicchè al procuratore costituito di questa, così come prescritto dagli artt. 285 e 170 c.p.c. (Cass. 23.1.1996, n. 476; Cass. 9.7.1997, n. 6213; Cass. 1.3.1990,n. 1556; Cass. S.U. 20.5.1982, n. 3111). Tuttavia ciò vale solo se la parte si era costituita nel giudizio, a seguito del quale è stata emessa la sentenza impugnata.
2.2. Invece, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione non rileva, quando la parte notificanda sia contumace, il fine per il quale la notifica della sentenza sia stata richiesta ed eseguita ad opera della parte, ma il fatto della notifica stessa quale necessaria premessa dell'esercizio del potere di impugnazione nella sua natura di evento ritenuto dalla legge l'unico idoneo ad assicurare alla parte la conoscenza legale della decisione (v. al riguardo Cass. S.U.9.7.1992,n. 8394; Cass. 5.4.1996, n. 3188; Cass. 19-6-87 n. 5392). In questo caso, infatti, non sarebbe possibile la notifica della sentenza al procuratore costituito, а norma degli artt. 285 e 170 c.p.c., per la semplice ragione che non vi è stata alcuna costituzione. Nella fattispecie, come emerge dallo stesso ricorso (p. 3) in primo grado la GE non si costituì nel procedimento che, per effetto dellapretorile, con la conseguenza notifica della sentenza a lei fatta personalmente, per quanto effettuata in forma esecutiva, decorreva il termine breve per l'impugnazione (g. 30). Essendo stato l'appello proposto oltre detto termine, come constatato dal giudice di appello e non contestato dalla ricorrente, esattamente stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 5 Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità, non essendosi costituita l'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 13.10.2000. Il cons. est. Il Presidente Autorio Segrets AN C1 Giovanni Giambattista Ahlill Depositata in Cancelleria Oggi 1 *5 MAR 2001 IL AN Giovanni GiambattistaWhy hoov 280000 1087 129, 11 4567 20.66 8067 5,00 CORTE SUPREMA CASSAZIONE 155, FL presso l'Agenzia Si attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2il 3.6.2011 serie 4 al n. 31253 versate € 155,77 apposta in calce alia copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 6