Sentenza 20 marzo 2004
Massime • 1
La domanda con la quale il condannato non detenuto richiede una misura alternativa alla detenzione deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 677 comma secondo-bis cod. proc. pen., la dichiarazione o l'elezione di domicilio, formalità che ha natura strettamente personale e che non può essere surrogata dalla mera indicazione di un domicilio nell'istanza sottoscritta e presentata dal difensore, ne' dall'indicazione dell'ubicazione dello studio professionale dello stesso difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2004, n. 20968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20968 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 20/03/2004
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1498
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 019584/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OV ON N. IL 14/08/1955;
avverso DECRETO del 10/02/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. DI ZENZO per l'inammissibilità.
LA CORTE Visto il decreto in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al s.s. proposta dal difensore di NO AN per difetto della dichiarazione od elezione di domicilio prescritta dall'art. 677, co.
2 - bis c.p.p., aggiunto dal D.L. n. 374/2001, convertito in L. n. 438/2001;
visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione della legge processuale sull'assunto dell'indicazione, nell'istanza, del luogo di lavoro del condannato ed, in ogni caso, dell'inapplicabilità della nuova disposizione in caso di istanza proposta, come nella specie, dal difensore, presso il cui studio l'interessato dovrebbe intendersi domiciliato ex lege, analogicamente a quanto disposto dall'art. 613, co. 2 c.p.p., ivi dovendo, pertanto, avvenire la notificazione, come previsto dall'art. 161, co. 4, c.p.p.;
rilevato che il ricorrente in subordine prospetta, con riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 677, co.
2 - bis c.p.p. quanto alla previsione dell'inammissibilità
dell'istanza in caso di mancata dichiarazione od elezione di domicilio ovvero degli artt. 161 e 656, co. 5 c.p.p. quanto alla mancata previsione dell'obbligo di inserire nell'avviso ivi contemplato l'avvertimento dell'inammissibilità comminata dall'art. 677, co.
2 - bis cit.;
ritenuta l'infondatezza del ricorso, fermo restando, in caso di presentazione dell'istanza da parte del difensore - espressamente consentita dall'art. 656, co. 6 c.p.p. - l'obbligo dell'interessato di provvedere alla prescritta dichiarazione od elezione di domicilio, nulla in contrario potendosi desumere dalla menzione, nel testo del comma 2 - bis dell'art. 677 c.p.p., del solo condannato, da identificarsi pur sempre nel soggetto istante anche ove la domanda sia formalmente presentata, come recita l'art. 656, co. 6 cit., dal suo difensore;
rilevato che la prescritta dichiarazione od elezione di domicilio, per la sua natura formale e strettamente personale, non può essere surrogata dalla mera indicazione di un domicilio nell'istanza sottoscritta e presentata dal difensore (indicazione nella specie rappresentata dal solo nome della trattoria presso la quale il NO avrebbe, all'epoca, lavorato) ne' dall'indicazione dell'ubicazione dello studio professionale dello stesso difensore, non trovando alcun avallo nel sistema processuale l'affermazione della necessaria domiciliazione ex lege del condannato presso il medesimo, anche in relazione all'evidente specialità della disposizione di cui all'art. 677, co.
2 - bis cit. ed alla conseguente inapplicabilità per analogia di altre norme del codice di rito;
ritenuta la manifesta infondatezza delle proposte (o, meglio, solo genericamente enunciate) questioni di legittimità costituzionale, non potendosi ravvisare alcun contrasto della comminatoria di inammissibilità dell'istanza per omessa dichiarazione od elezione di domicilio e della mancata previsione dell'obbligo di apposito avvertimento nell'avviso di cui all'art. 656, co. 5 c.p.p. con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, attesi il generale onere delle parti di adeguarsi alle formalità processuali e, nella specie, l'obbligo di notificazione dell'avviso in questione anche al difensore del condannato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2004