Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/03/2001, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
I D . 13.U. REPUBBLICA IT HAN01 JM C 1 36 DEL OPOLO ITALIANO S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Romano PANZARANI Primo Presidente f.f. R.G.N. 3342/00 n.8524 Dott. Vincenzo BALDASSARRE-Presidente di sezione Cro - Presidente di sezione Dott. Francesco AMIRANTE Rep. Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Antonio VELLA Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Dott. Enrico ALTIERI Consigliere - dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 300 Dott. Ettore GIANNANTONIO Rel. Consigliere 27 MAR. 2001 Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere - IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente 55 13000 CANCELLERIA SE N TENZA sul ricorso proposto da: UNIVERSITA' CATTOLICA SACRO CUORE, in persona del 00664432 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell'avvocato VITO BELLINI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro 2001 LI EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA 36 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VLE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. D'MA VA GE, che lo rappresenta e difende, per diritti L. 3000 # 18 APR. 2001. giusta delega a margine del controricorso;
IL CANCELLIERE
- controricorrente -
€0,77 1-1500 preventivo di giurisdizione in per regolamento relazione al giudizio pendente n. 95371/99 del Tribunale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3855407 udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore 1855408 GIANNANTONIO;
udito l'Avvocato Vito BELLINI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la dichiarazione -- della giurisdizione del giudice amministrativo. • EL RE 3000 CORTE SU CHA CANCELLERIA UFFICIO CO Richiesta copia studio - dat Sig. AMTOMIME 3.002 per diritti L. CD632993 il IL CANCELLIERE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il primo giugno 1999 il signor EM SU conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore. Esponeva di avere prestato ininterrottamente attività lavorativa quale guardia particolare giurata alle dipendenze dell'Istituto convenuto dal 7 luglio 1975; che, con comunicazione del 9 gennaio 1992, l'Università gli aveva negato la possibilità di partecipare alla selezione interna per l'inserimento al quinto livello per una presunta carenza dei titoli di polizia;
che, successivamente, a decorrere dal mese di gennaio 1994 era stato declassato a portiere di terzo livello retributivo in quanto privo, a detta dell'Università, dei requisiti necessari per l'espletamento dei compiti di guardia particolare giurata, non avendo curato il rinnovo dei titoli di polizia e la richiesta, presso gli uffici amministrativi competenti, dell'autorizzazione al porto di armi. Assumeva che il comportamento dell'Università era del tutto illegittimo in quanto egli aveva diligentemente provveduto al rinnovo dei titoli di polizia necessari per lo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata. Chiedeva, quindi, che il Pretore dichiarasse il proprio diritto ad essere inquadrato nella qualifica di guardia particolare giurata di quinto livello a partire dal mese di gennaio 1992 e condannasse l'Università al pagamento delle relative differenze retributive. Costituitasi in giudizio, l'Università convenuta ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ricorso illustrato con memoria, e ha 88 1 chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del Tribunale regionale amministrativo del Lazio. Il signor SU ha proposto controricorso con il quale chiede che venga dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in quanto la questione attiene non esclusivamente al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998, ma riguarda una fattispecie non ancora esauritasi;
in subordine, chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e del giudice ordinario per il periodo successivo. MOTIVI DELLA DECISIONE L'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (intitolato razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421) così come modificato dall'art. 33 del decreto. legislativo n. 546 del 1993, dispone che sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con esclusione delle sole materie di cui ai numeri da 1 a 7 dell'articolo 2, comma 1, lettera c della legge 23 ottobre 1992 n. 421. L'art. 45, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 dispone che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al SS 2 periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La norma costituisce una deroga al principio processuale tempus regit actum che avrebbe comportato l'applicazione della legge in vigore nel momento in cui si svolge il processo ed è diretta ad evitare una immediata devoluzione al giudice ordinario di tutte le controversie sul rapporto di impiego protratto oltre l'entrata in vigore della nuova disciplina: può determinare, peraltro, in alcuni casi un deprecabile, ma inevitabile frazionamento dei giudizi relativi all'adempimento di obblighi derivati da rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del 30 giugno 1998 (cfr. Cass. 26 agosto 1998 n. 8451; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12908; Cass. 5 febbraio 1999 n. 35; Cass. 20 novembre 1999 n. 808; Cass. 4 dicembre 1999 n. 901). E' stato quindi ritenuto che la norma, proprio per gli inconvenienti cui essa potrebbe dare origine, deve essere interpretata in modo restrittivo. Essa, cioè, deve essere applicata solo nel caso in cui il diritto del dipendente nasca da atti o fatti giuridici maturati nello svolgimento del rapporto come, ad esempio, nel caso del diritto al pagamento del lavoro straordinario prestato prima e dopo il 30 giugno 1998. Quando invece il diritto, o la lesione del diritto, del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come, ad esempio, una promozione o un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del 3 momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale. Nel caso, come quello in esame, in cui la controversia ha per oggetto il pagamento di retribuzioni alcune delle quali antecedenti e altre successive al 30 giugno 1998, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di pagamento delle retribuzioni successive al 30 giugno 1998; e deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le altre domande. Si ritiene equo dichiarare integralmente compensate tra le parti costituite in giudizio le spese di questo regolamento di giurisdizione.
P. Q. M.
la Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda di pagamento delle retribuzioni successive al 30 giugno 1998; dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutte le altre domande. Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese di questo regolamento di giurisdizione. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 0 3 7 1 L'Estensore Presidente Stock fiamentar # Coll alore Cancelleri Depositato in Cancelleria Roma, li 27 MAR 2001 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA D a