Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2001, n. 11055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11055 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
1 1055 /0 1 o t i ४ REPUBBLICA ITALIANA b e d IN NOME DEL POPOL LA CORTE SU RE Oggetto RISARCIMENTO SEZIONE PRIMA CIVILE DANNI DA REQ JISIZIONE ILLEGITTIMA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo R.G.N. 13577/99 GRIECO Presidente Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 23675 Do t. Maria Gabriella LUCCIOLI Cron.Consigliere 3760 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. Ud. 26/04/2001 Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE S ANDCASSAZIONE SEN TENZA on a studio IL SOLE 24 ORE Richies sul ricorso proposto da: dal Sig MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro per diritt 52316 AGO 2001 tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 8, presso l'avvocato ROBERTO MINUTILLO TURTUR, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI BARBASSO, 2001 giusta procura speciale per Notaio Franco Salerno 1117 Cardillo di Palermo rep. n. 4352 del 12.7.1999; : CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente Richiesta copia studio MINUTILLO dal Sig. avversO la sentenza n. 372/98 della Corte d'Appello di per diritti L.6000 11-5 OTT.2001 PALERMO, depositata il 13/05/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2001 dal Consigliere Dott. Salvatore LIRE 2000 SALVAGO;
CANCELLE udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Sabelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Barbasso, che ha BF399537 chiesto il rigetto del ricorso;
BF399538 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore BF399539 Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 2 dicembre 1978,il Tribunale di Palermo condannò il Ministero degli Interni al risarci- mento dei danni provocati all'Istituto autonomo per le case popolari della Provincia di Palermo (IACP), per 1 illegittima requisizione di 400 alloggi di sua pro- disposta con provvedimento prefettizio del 25prietà, ottobre 1969, poi annullato con sentenza 10 luglio 1970 del Consiglio di giustizia amministrativa per la regio- ne sicilianae perciò attuata senza Titolo. La decisione fu confermata dalla Corte di appello di Palermo e passò in giudicato, per cui lo stesso Tri- 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE bunale con sentenza del 28 settembre 1980 condannò il Rilasciata copia legale MINUTILLO al sig. Ministero al pagamento della somma di £.
2.527.675.209 a diritti L. 14000+4 pe 30.OTT 2001. titolo di risarcimento del danno per il mancato reddito IL CANCELLIERE conseguito dall'istituto a causa dell'illegittima re- quisizione. LIRE 2000 La Corte di appello di Palermo con sentenza del 13 CANCELLERIA maggio 1998, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha ritenuto che il risarcimento era dovuto BE752637 dal mese di dicembre 1969, epoca di materiale occupa- zione degli alloggi in quanto: a) seppure gli immobili BE752636 in tal momento erano privi della certificazione di agi- BE752641 bilità ed abitabilità, in forza di un giudizio di pro- babilità poteva ritenersi che l'IACP avrebbe conseguito BE752642 il provvedimento autorizzativo fin dal marzo 1970 e dunque ceduto in locazione gli immobili agli aventi di- BE752643 ritto;
b) che a nulla rilevava l'avvenuta erogazione da BE752644 parte dell'Assessorato regionale ai L.P. della regione siciliana all'IACPdella somma di £.900.000.000 a titolo di contributo per il mancato introito di pigioni di al- BE752645 loggi popolari in occasione degli eventi sismici del 1968, sia perché l'illegittima requisizione era avvenuta per una causale diversa, quella cioè di fornire abita- zione alle famiglie che avevano abusivamente occupato gli immobili ed a coloro che avevano dovuto abbandonare Д 么 quella propria, sia perché il Ministero non aveva for- 3 nito la prova che la somma era servita a coprire anche i danni per le occupazioni di alloggi senza titolo. Per la cassazione di questa sentenza il Ministero ha proposto ricorso per due motivi;
cui resiste l'IACP con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso, il Ministero dell'Interno, denunciando violazione degli art.2043 e 2697 cod. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto risarcibile il pregiudizio sofferto dall'Istituto per l'impossibilità di cedere in locazio- ne gli alloggi, senza considerare che gli stessi non avevano ancora ottenuto il certificato di agibilità ed abitabilità (rilasciato molti anni dopo) e non erano perciò utilizzabili, così come aveva riconosciuto la stessa Corte di appello che, tuttavia aveva egualmente liquidato i danni dal dicembre 1969 per il solo fatto che a partire da tale data gli immobili erano stati oc- cupati ed abitati da diverse famiglie. Il motivo è fondato. La Corte territoriale, infatti, dopo avere affermato che il collaudo degli alloggi popolari appresi dal Mi- nistero dell'Interno in forza del provvedimento di re- quisizione, poi annullato dal giudice amministrativo,era avvenuto nel marzo 1970 e che, successivamente a tale 4 : periodo, gli stessi potevano ottenere, avendone, i re- quisiti, le certificazioni di agibilità ed abitabili- tà, ha contraddittoriamente ritenuto che fia dal momento del collaudo l'IACP avrebbe potuto cederli in locazione agli assegnatari e percepire i canoni locativi;
B ed ha concluso, con contraddizione ancor più palese, che il ri- sarcimento del danno andava riconosciuto all'istituto per le pigioni non riscosse fin dal dicembre 1969, es- sendo questa l'epoca in cui il Ministero aveva occupato gli immobili ed avrebbe dovuto corrispondere l'indennità di requisizione;
per poi smentire anche il ritenuto nesso di causalità fra il pregiudizio sofferto dall'istituto e l'occupazione degli immobili divenuta senza titolo, allorchè ha specificato che il risarcimen- to non poteva essere concesSO per il periodo anteriore in quanto gli alloggi erano in realtà privi delle cer- tificazioni necessarie ad attestarne l'doneità giuridi- ca (conseguite soltanto nel 1987) ed a consentirne CO- munque l'utilizzazione. Né la liquidazione del danno poteva essere fondata esclusivamente sulla precedente sentenza in data 25 febbraio 1979, ormai passata in giudicato con cui la ) stessa Corte di appello aveva confermato la condanna del Ministero degli interni al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio per l'illegittima 5 requisizione degli alloggi portata a compimento in dan- no dell'IACP,in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte suprema, la condanna generica al risarci- mento del danno, avendo come contenuto una mera decla- ratoria iuris»>, postula soltanto, quale presupposto necessario e sufficiente a legittimarla, l'accertamento di un fatto ritenuto dal giudice, alla stregua di un giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di conseguenze dannose;
per cui resta impregiudicato l'ac- certamento, riservato al giudice della liquidazione non solo dell'entità del danno, ma anche della sua stessa esistenza nonché del nesso di causalità tra questo ed il fatto illecito ed il giudicato formatosi su detta pronuncia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga negato il fondamento della do- manda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti verificato e che co- munque il danneggiato debba provarne rigorosamente la concreta realtà e dimensione (Cass.2986/1999; 4511/1997; sez.un. 8545/1993). Ora è ben vero che nell'ipotesi di occupazione sen- za titolo di un cespite immobiliare altrui, anche se non attualmente utilizzato, il danno subito dal pro- prietario è "in re ipsa", in quanto discende dalla per- dita stessa della disponibilità del bene (e dalla con- 14 6 seguente impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile). Ma nel caso la Corte di appello ha escluso che all'epoca dell'occupazione, poi rivelatasi illegit- tima (dicembre 1969) l'IACP avesse la giuridica e mate- riale disponibilità degli alloggi, avendo accertato che il loro collaudo è avvenuto nel marzo 1970; per cui nella specie, doveva trovare anzitutto applicazione la regola che detta disponibilità, trattandosi di appalti di opere pubbliche normalmente è conseguita appaltante soltanto condall'amministrazione l'approvazione del collaudo, fino al quale momento il possesso dell'opera, pur ultimata, resta all'appaltatore: posto che solo con il collaudo se ne esegue il controllo tecnico che ne rende possibile ac- certare la conformità alle prescrizioni concordate e che dunque è l'approvazione di questo lo strumento le- gale attraverso il quale e, nel contempo, il momento in cui 1'Amministrazione facendo proprie le conclusioni del collaudatore esprime la volontà di ricevere defini- tivamente l'opera ed accettarne la consegna (art.83 e segg. d.p.r. 1165 del 1938 e succ.modif.). Con la con- seguenza che almeno fino al momento sudetto, l'IACP non aveva alcuna facoltà di godimento e di disposizione su- gli alloggi già requisiti, e che, dunque, nessuna rile- vanza poteva acquistare l'utilizzazione di essi in epo- مارا 7 ca anteriore da parte del Ministero (da ult. Cass.13261/2000). A questa disamina, omessa del tutto dalla sentenza impugnata, doveva seguirne un'altra, logicamente con- nessa e conseguenziale, avendo la stessa Corte di meri- to ritenuto che il danno sofferto dall'IACP era dovuto all'impossibilità di cedere in locazione gli alloggi agli assegnatari aventi diritto,e perciò di riscuoterne i canoni locativi;
sicchè diveniva indispensabile stabi- lire se ed in quale data dopo la conseguita disponibi- lità degli alloggi, l'istituto, ove gli immobili non fossero detenuti senza titolo dal Ministero, avrebbe potuto giuridicamente attuarne la programmata locazione posto che è pacifico tra le parti che gli stessi erano sforniti della necessaria certificazione di agibilità ed abitabilità. Al riguardo, tanto questa Corte, quanto il Consiglio di stato hanno ripetutamente enunciato il principio che il certificato di abitabilità previsto dall'art. 221 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e rilasciato previo ac- certamento dell'insussistenza di cause di insalubrità, è condizione per l'utilizzazione del fabbricato come abitazione;
e che tale requisito giuridico è essenziale ai fini del legittimo godimento e della commerciabilità del bene, che senza di esso non acquista la normale at- 8 titudine a realizzare la sua funzione economico- sociale. E tuttavia la stessa giurisprudenza non ha mancato di ricordare, da un lato, che detta autorizzazio- ne non ha alcun collegamento col conseguimento di fini di carattere edilizio-urbanistico, e con le relative prescrizioni, ma il suo rilascio è finalizzato esclusi- vamente a scopi di carattere igienico-sanitario; per cui è ben ammissibile un'efficacia retroattiva dello stesso secondo i principi generali quando ne derivino effetti favorevoli per il destinatario senza danno per altri. E che, anche sotto il profilo meramente privatistico, il locatore è responsabile nei confronti del conduttore per il mancato rilascio della licenza di abitabilità non già per il mero fatto della conclusione del con- tratto in mancanza di essa, ma solo se, in conseguenza di tale provvedimento permissivo, il conduttore non ab- bia potuto godere in concreto della cosa locata: e Co- munque soltanto quando l'abitabilità sia stata defini- (Cass.8880/2000; tivamente negata 8285/1996; Cons. Stato, IV, 512/1988; 327/1980). Sicchè in applicazione di detti principi la sentenza impugnata doveva accertare se dopo l'acquisita disponi- bilità degli alloggi con le modalità e nei termini di cui si è detto, l'IACP avrebbe potuto esperire il proce- dimento di cui agli art.220 e segg.del r.d. 1265 del 9 1934 e succ.modif. per il rilascio della licenza in questione;
e comunque se ed in quale data gli alloggi in oggetto avessero i requisiti necessari per conseguirla secondo una ragionevole e fondata previsione anche suc- cessivamente (come nella fattispecie è avvenuto) seppur con efficacia retroattiva e sanante: in quanto solo in caso affermativo e dalla data di ricorrenza di queste condizioni poteva ritenersi raggiunta la prova del dan- no e del suo ammontare. E tale disamina dovrà essere compiuta dal giudice di rinvio non già in base alla me- ra possibilità del conseguimento dell'autorizzazione, ma accertando se sussiste o meno la prova, sia pure in- diziaria, che attesa una reale situazione di conformità costruzione al progetto approvato e di mancanza della cause di insalubrità, secondo un rigoroso giudizio di di probabilità il provvedimento sarebbe stato ottenu- to:e che comunque considerate le disposizioni interne dell'istituto gli alloggi avrebbero potuto essere con- segnati ai legittimi assegnatari in attesa del rilascio del certificato con efficacia retroattiva (basta consi- derare che la licenza è stata ottenuta nel 1987 e che non risulta che gli immobili siano rimasti inutilizzati fino a tale data dopo il 1° luglio 1972). Con il secondo motivo, deducendo violazione della مانه legge reg. siciliana 49 del 1974, il Ministero si duole 10 che la sentenza non abbia tenuto presente che per ef- fetto di tale normativa, l'IACP aveva percepito il con- tributo di £.900.000.000 proprio per il mancato introi- to di pigioni per alloggi popolari in occasione degli eventi sismici del 1968, che avevano data luogo alla requisizione poi dichiarata illegittima;
e che ove si escludesse da tale contributo l'occupazione sudetta, l'istituto conseguirebbe una duplicazione del risarci- mento dei danni per questo titolo, quanto meno per la misura eccedente quanto già corrisposto dall'amministrazione regionale. Questo motivo è infondato. All'interpretazione della legge regionale proposta dal Ministero si oppone, infatti, lo stesso tenore let- terale dell'art.1 che ha previsto la corresponsione all' IACP da parte dell'Assessorato regionale ai L. P. "per il mancato introito per pigioni di alloggi popola- ri in occasione del terremoto del 1968,e relative agli anni 1968,1969,1970 e 1971"; le quali per il combinato disposto degli art.1571 e 1587 cod. civ. costituiscono assegnatari-affittuari il corrispettivo dovuto dagli il godimento degli alloggi loro concessO per dall'istituto con regolare contratto in corso negli an- ni indicati dalla legge regionale. E d'altra parte, pro- prio questa appare la finalità della norma rivolta non 11 Hi già a risarcire l'IACP per i fatti illeciti provocati da terzi neppure prevedibili e comunque privi di colle- gamento con gli eventi sismici del 1968, ma a compensar- lo in tutto o in parte per il prevedibile minor reddito che il terremoto incidendo sul regolare e completo ver- samento di dette pigioni da parte dei legittimi asse- gnatari avrebbe comportato: così come conferma il suc- cessivo art.2 che impone all'istituto di presentare all'amministrazione regionale tenuta ad erogare il con- tributo, entro tre mesi dalla data dell'accredito, "il relativo rendiconto" avente, all'evidenza, la funzione di comprovare se, quali e quante pigioni non avevano real- mente potuto essere riscosse a causa del sisma. Conclusivamente, questo motivo va respinto e la sen- tenza impugnata deve essere cassata in relazione al mo- tivo accolto con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo che esaminerà la ri- chiesta risarcitoria dell'amministrazione attenendosi ai principi avanti esposti e provvederà anche al rego- lamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricor- so;
rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione میانه della Corte di appello di Palermo anche per le spese 12 RG. 13577/99 del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 26 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvatore Salvago Ar pour pouy yel CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1. CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andrea Blanchi Depositato aaiz Jancelleria 10 000/2001 IL CANCELLERE N 10GT 250.000 80000 S TOT. 330000 150 T A R E 9 0 1 7.2.1 REGISTRATO AD 1532 459202 AL N. thewid termine P 13 Big. Avvio IACP PROV. PALERMOCON BANCARION. Torsemento Cul 26.X-01 BANCA POP MILANO Za pogute Lire 330.000 per registrazione Selli della suestera sentenza. oma, li 30. OII. 2001. ILCANE TERE